Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2026 del 26/01/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 26/01/2017, (ud. 30/11/2016, dep.26/01/2017),  n. 2026

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. MANNA Felice – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – rel. Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7695-2016 proposto da:

L.I.F., (OMISSIS), + ALTRI OMESSI

– ricorrenti –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso il decreto n. 1482/2015 della CORTE D’APPELLO di PERUGIA,

emesso il 14/09/2015 e depositato il 22/09/2015;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

30/11/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ELISA PICARONI;

udito l’Avvocato Roda Ranieri, delega verbale Avvocati Ferdinando

Abbate e Giovambattista Ferriolo, per i ricorrenti, che si riporta

agli scritti.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Ritenuto che, con decreto depositato in data 22 settembre 2015, la Corte d’appello di Perugia ha rigettato l’opposizione proposta da A.O. ed altri, ai sensi della L. n. 89 del 2001, art. 5 ter confermando il decreto con il quale il Consigliere designato aveva rigettato la domanda di equa riparazione per la non ragionevole durata del giudizio amministrativo introdotto nel mese di ottobre 2000 e definito, con decreto di perenzione, nel mese di marzo 2014;

che la Corte d’appello ha rilevato che la pretesa azionata nel giudizio presupposto aveva ad oggetto il riconoscimento del diritto dei ricorrenti, tutti dipendenti del Ministero della difesa, a percepire le maggiorazioni della retribuzione individuale di anzianità previste dal D.P.R. n. 44 del 1990, art. 9 in ragione delle anzianità maturate negli anni 1991, 1992 e 1993;

che, in base alla normativa di settore, la maturazione dell’anzianità di servizio necessaria per il riconoscimento delle maggiorazioni era fissata al 31 dicembre 1990, come confermato definitivamente dalla L. n. 388 del 2001, art. 51, comma 3, che aveva fornito l’interpretazione autentica del D.L. n. 384 del 1992, art. 7convertito dalla L. n. 438 del 1992;

che pertanto, quanto meno dalla data del 1 gennaio 2011 di entrata in vigore della norma di interpretazione autentica, la pretesa dei ricorrenti era palesemente priva di possibilità di accoglimento;

che a tale data il giudizio presupposto non aveva superato il termine di durata ragionevole, e l’ulteriore durata non poteva aver procurato paterna d’animo proprio in ragione della sopravvenuta inconsistenza della pretesa, che i ricorrenti, verosimilmente informati dai difensori, non avevano più coltivato consentendo la perenzione del giudizio;

che per la cassazione del decreto A.O. e gli altri ricorrenti, come indicati in epigrafe, hanno proposto ricorso sulla base di un motivo, e depositato memoria ex art. 378 c.p.c.;

che il Ministero dell’economia e delle finanze resiste con controricorso.

Considerato che il Collegio ha deliberato l’adozione di una motivazione in forma semplificata;

che con l’unico motivo di ricorso è denunciata violazione e/o falsa applicazione della L. n. 89 del 2001, art. 2 e si contesta che la Corte d’appello aveva richiamato, con valenza di precedente specifico, la sentenza della Corte di cassazione n. 5539 del 2015, ma non aveva precisato quali fossero gli elementi di uniformità delle fattispecie presupposte, non essendo sufficiente l’identità della normativa invocata, costituita dal D.P.R. n. 44 del 1990, art. 9 tanto più che sulla individuazione del termine di maturazione dell’anzianità di servizio ex art. 9 citato, la stessa Corte di cassazione, con la sentenza n. 4271 del 2015, aveva affermato che l’esito negativo del giudizio presupposto doveva ritenersi scontato a partire dalla decisione del Consiglio di Stato n. 7672 del 23 novembre 2004;

che la doglianza è infondata;

che, in forza del principio generale tempus regit actum, stante l’assenza di disposizione transitoria, al giudizio in oggetto si applica la L. n. 89 del 2001, art. 2, comma 2-sexies, nel testo introdotto dalla L. n. 208 del 2015, il quale dispone che si presume insussistente il pregiudizio da irragionevole durata del processo, salvo prova contraria, nel caso di: “(…) perenzione del ricorso ai sensi degli artt. 81 e 82 del codice del processo amministrativo, di cui al D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104”;

che, nella specie, non sussiste alcun elemento idoneo a superare la presunzione introdotta dal legislatore del 2015, mentre risulta accertato in concreto, dal giudice dell’equa riparazione, che il giudizio presupposto non era stato coltivato nel periodo successivo all’entrata in vigore della norma di interpretazione autentica, di tenore ostativo all’accoglimento della pretesa azionata;

che in questa prospettiva è privo di rilevanza il contrasto giurisprudenziale segnalato dai ricorrenti;

che l’applicazione della normativa sopravvenuta giustifica la compensazione integrale delle spese del presente giudizio;

che, risultando dagli atti del giudizio che il procedimento in esame è considerato esente dal pagamento del contributo unificato, non si deve far luogo alla dichiarazione di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e dichiara compensate le spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta civile – 2 della Corte suprema di Cassazione, il 30 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 26 gennaio 2017

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