Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2026 del 24/01/2022

Cassazione civile sez. VI, 24/01/2022, (ud. 01/07/2021, dep. 24/01/2022), n.2026

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCRIMA Antonietta – Presidente –

Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. PORRECA Paolo – Consigliere –

Dott. MOSCARINI Anna – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18860-2020 proposto da:

ASSOCIAZIONE AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA ANCONA 2, in persona del

Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentata e

difesa dall’avvocato DANIELE CARMENATI e domiciliata presso la

cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, pec:

daniele.carmenati.pec-ordineavvocatiancona.it;

– ricorrente –

contro

REGIONE MARCHE, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata

e difesa dall’avvocato GABRIELLA DE BERARDINIS ed elettivamente

domiciliata in ROMA, VIALE GIULIO CESARE 71, presso lo studio

dell’avvocato ANDREA DEL VECCHIO, pec:

avv.gabrielladeberardinis.legalmail.it;

– controricorrente –

contro

T.L.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1846/2019 del TRIBUNALE di ANCONA, depositata

il 31/10/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio non

partecipata dell’1/07/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MOSCARINI

ANNA.

 

Fatto

CONSIDERATO

che:

1. T.L. convenne, con atto di citazione del 1 aprile 2014, davanti al Giudice di Pace di Fabriano la Provincia di Ancona per sentirla dichiarare responsabile, ai sensi dell’art. 2043 c.c., dei danni conseguiti ad uno scontro avvenuto su una strada provinciale -tra l’autovettura di sua proprietà, da lui condotta, ed un cinghiale di grosse dimensioni comparso all’improvviso.

La Provincia di Ancona, nel costituirsi in giudizio, chiese di essere autorizzata a chiamare in causa la Regione Marche e l’Associazione Ambito Territoriale di Caccia Ancona 2 ed ottenne l’autorizzazione alla chiamata in causa del secondo ente. Quest’ultimo chiese di esserne estromesso in quanto, essendo la sua competenza circoscritta alla sola materia della caccia, doveva ritenersi del tutto estraneo ai profili di responsabilità civile inerenti la circolazione stradale.

2. Il Giudice di Pace adito, istruita la causa, con sentenza n. 1 del 4/1/2016, accolse la domanda nei confronti della Provincia convenuta condannandola a pagare un importo di Euro 2.338,00 oltre interessi dal sinistro, a titolo di risarcimento del danno e al rimborso, in favore della parte attrice e della terza chiamata ATC An 2, delle spese del grado, queste ultime liquidate in Euro 1.205,00.

3. La Provincia di Ancona propose appello per sentir dichiarare, tra le altre cose, il proprio difetto di legittimazione passiva in favore della Regione Marche e dell’Ambito territoriale di Caccia Ancona 2A e il Tribunale di Ancona, per quanto ancora qui di interesse, ha:

a) disposto l’integrazione del contraddittorio nei confronti della Regione Marche;

b) ritenuto la legittimazione passiva della Regione Marche in ragione del trasferimento ex lege alla medesima della competenza sui danni prodotti da fauna selvatica, con cessazione delle funzioni delle province e successione ex lege della Regione ai sensi della L. n. 56 del 2014 anche nei rapporti attivi e passivi in corso, compreso il contenzioso;

c) accolto l’appello della Provincia di Ancona, rigettando la domanda del T., e compensato integralmente le spese del doppio grado tra tutte le parti costituite.

4. Avverso la sentenza l’Associazione Ambito Territoriale di Caccia Ancona 2 ha proposto ricorso per cassazione sulla base di quattro motivi. La Regione Marche ha resistito con controricorso.

5. Il ricorso è stato avviato alla trattazione in Camera di Consiglio, sussistendo le condizioni di cui agli artt. 375,376 e 380-bis c.p.c.

La proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380bis c.p.c., è stata ritualmente comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in Camera di Consiglio.

La Regione Marche ha depositato memoria.

Diritto

RITENUTO

che:

1. Con il primo motivo di ricorso si deduce la violazione dell’art. 91 c.p.c., comma 1, nella parte in cui il giudice d’appello non ha qualificato la soccombenza parziale della Regione Marche e della Provincia di Ancona nei confronti dell’ATC AN2 il cui comportamento processuale ha indotto l’Associazione a doversi difendere in entrambi i gradi del giudizio, pur essendo priva di legittimazione passiva in relazione ai giudizi risarcitori per danni derivanti dalla fauna selvatica. Stante il difetto di legittimazione passiva dell’Associazione, competente per la sola materia della “caccia”, il giudice d’appello avrebbe dovuto, anziché disporre la compensazione, tra tutte le parti costituite, delle spese del doppio grado, condannare la Regione Marche a manlevare l’Associazione di quanto sostenuto per la difesa in giudizio.

2. Con il secondo motivo di ricorso – violazione e falsa applicazione dell’art. 92 c.p.c., comma 2, nella parte in cui il giudice ha ravvisato una ipotesi di “soccombenza reciproca”, “assoluta novità della questione trattata”, o “mutamento della giurisprudenza” non ricorrenti nel caso in esame l’impugnante torna a censurare la sentenza per aver individuato la presenza di ragioni per disporre la compensazione delle spese pur in assenza, nel caso di specie, di legittimi motivi di compensazione. Non sussisteva né era mai esistita alcuna incertezza circa la mancanza di qualsivoglia profilo di legittimazione passiva dell’Associazione, alcun profilo di soccombenza reciproca che potesse giustificare la compensazione o di novità della questione trattata.

3. Con il terzo motivo di ricorso – omessa valutazione e motivazione su un fatto decisivo per il giudizio consistente nella soccombenza della Regione Marche nei confronti dell’ATC An 2, già dichiarato carente di legittimazione passiva nel giudizio con sentenza del Giudice di Pace di Fabriano n. 1 del 4/1/2016- l’ente ricorrente torna a lamentare che il Tribunale abbia omesso di pronunciare sulle proprie conclusioni di estromissione dal giudizio per difetto di legittimazione passiva.

4. Con il quarto motivo di ricorso – violazione degli artt. 2043 e 2052 c.c. in combinato disposto tra loro nonché in combinato con l’art. 116 c.p.c. in relazione alla fattispecie di danni alla circolazione stradale cagionati dalla fauna selvatica; insussistenza di alcuna legittimazione in capo all’ATC An 2; responsabilità esclusiva della Regione Marche – l’ente ricorrente censura la sentenza nella parte in cui ha applicato l’art. 2043 c.c. ed ha escluso, in base al giudizio controfattuale, che fosse esigibile, da parte della P.A., un comportamento atto ad evitare il danno, con ciò pronunciandosi in modo difforme all’ormai consolidato orientamento di questa Corte che, a partire dalla sentenza n. 4004 del 18/2/2020, ha definitivamente ricondotto le fattispecie di sinistro stradale con animali selvatici alla stregua dell’art. 2052 c.c. postulando una responsabilità oggettiva della P.A. in base al principio di precauzione che deve orientare la condotta della P.A. a fini generai-preventivi.

5. Passando ad esaminare i motivi secondo l’ordine logico, osserva il Collegio che il quarto motivo è inammissibile per carenza di interesse dell’attuale ricorrente, atteso che dall’ipotetico accoglimento detta parte non trarrebbe alcuna utilità giuridica (Cass. 9/04/1999, n. 3472; Cass. 26/07/2005, n. 15623; n. 20689 del 13/10/2016), avendo il Giudice di appello ritenuto comunque sussistente la legittimazione passiva della Regione Marche (v. sentenza impugnata p. 20), con statuizione non fatta oggetto di specifica impugnazione, pur se ne ha escluso la responsabilità ai sensi dell’art. 2043 c.c.

6. Risulta invece fondato il secondo motivo, posto che le ragioni addotte dal Tribunale per l’operata compensazione delle spese del doppio grado del giudizio di merito anche nei confronti dell’attuale ricorrente non risultano in ogni caso rientrare nelle ipotesi disciplinate dall’art. 92 c.p.c., comma 2, anche nella sua formulazione ratione temporis applicabile alla fattispecie, così potendosi interpretare la doglianza proposta.

Ed invero, precisato che le “gravi ed eccezionali ragioni”, indicate esplicitamente nella motivazione per giustificare la compensazione totale o parziale, ai sensi dell’art. 92 c.p.c., comma 2, nella detta formulazione, introdotta dalla L. n. 69 del 2009 (risultando il giudizio iniziato con atto di citazione notificato in data 1 aprile 2014, v. sentenza impugnata p. 6), non possono essere illogiche o erronee, altrimenti configurandosi il vizio di violazione di legge, denunciabile in sede di legittimità (Cass., ord., 9/04/2019, n. 9977), osserva il Collegio che le ragioni addotte dal Tribunale – “Quanto al regime delle spese di lite, la domanda principale proposta dalla Regione di inammissibilità dell’appello formulato dalla Provincia (che avrebbe determinato il giudicato della sentenza a danno della stessa Regione) nonché l’oggettiva difficoltà della disciplina anche dal punto di vista dell’individuazione del soggetto legittimato passivamente, giustificano la compensazione integrale delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio” – non risultano pertinenti alla posizione dell’attuale ricorrente, non solo per quanto riguarda la prima di tali ragioni, ma anche per quanto attiene alla seconda, come emerge dalla stessa decisione impugnata, in cui si dà conto dell’orientamento della giurisprudenza di merito e di legittimità, anteriore a quella decisione, che già aveva individuato nella Regione e non nella Provincia il soggetto passivamente legittimato.

7. Il ricorso deve, pertanto, essere accolto, limitatamente al secondo motivo, va dichiarato inammissibile il quarto motivo, assorbiti gli altri; la sentenza impugnata va cassata in relazione, con rinvio al Tribunale di Ancona, in diversa composizione, perché esamini l’impugnazione alla luce di quanto sopra evidenziato e provveda, altresì, sulle spese del presente giudizio di cassazione.

8. Stante l’accoglimento del ricorso, va dato atto della non sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, se dovuto, da parte della ricorrente, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello eventualmente dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, dichiara inammissibile il quarto e assorbiti gli altri; cassa in relazione l’impugnata sentenza e rinvia la causa al Tribunale di Ancona, in persona di diverso magistrato, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sesta Sezione Civile- Terza della Corte di Cassazione, il 1 luglio 2021.

Depositato in Cancelleria il 24 gennaio 2022

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA