Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20259 del 25/09/2020

Cassazione civile sez. lav., 25/09/2020, (ud. 21/07/2020, dep. 25/09/2020), n.20259

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ANTONIO Enrica – Presidente –

Dott. MANCINO Rossana – rel. Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – Consigliere –

Dott. BUFFA Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3436/2015 proposto da:

COMUNE POZZUOLI, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIALE GIUSEPPE MAZZINI 42, presso lo studio

dell’avvocato CLAUDIA DE CURTIS, rappresentato e difeso

dall’avvocato ALDO STARACE;

– ricorrente –

contro

M.S., I.F., MA.NU., tutti

elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la

CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentati e

difesi dall’avvocato ROBERTO BUONANNO;

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CESARE BECCARIA n. 29, presso l’Avvocatura Centrale

dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONINO SGROI,

ESTER ADA SCIPLINO, LELIO MARITATO, e CARLA D’ALOISIO;

– controricorrenti –

e contro

BANCO DI NAPOLI S.P.A.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 6392/2014 del TRIBUNALE di NAPOLI, depositata

il 10/06/2014, R.G.N. 6310/2011.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. il Comune di Pozzuoli proponeva opposizione, ex art. 617 c.p.c., avverso l’ordinanza di assegnazione somme relativa alla procedura esecutiva incardinata con il titolo esecutivo costituito dalla sentenza (n. 16961 del 2001 del medesimo Tribunale), di condanna dell’INPS alla restituzione di contributi indebitamente versati;

2. l’opposizione veniva fondata sull’erroneo calcolo degli accessori, assumendo il diverso computo degli interessi legali sulla sorte capitale, rivalutata di anno in anno, a decorrere dal 1 gennaio 1985 fino all’effettivo soddisfo;

3. l’INPS, costituitosi nel giudizio di opposizione, eccepiva l’avvenuta corresponsione di parte del credito, a titolo di capitale, e la non debenza degli interessi;

4. il Tribunale di Napoli, con sentenza in data 23 luglio 2014, ha confermato l’ordinanza di assegnazione di somme;

5. il Tribunale, con la sentenza ora impugnata, ha interpretato, nel suo insieme, il provvedimento giurisdizionale posto in esecuzione, giacchè nel dispositivo non venivano riportati gli accessori e la motivazione conteneva l’indicazione del cumulo di interessi e rivalutazione, e ha ritenuto infondata la pretesa agli interessi sulla somma annualmente rivalutata quale criterio legale di calcolo degli accessori, ex art. 429 c.p.c., in considerazione della natura del credito azionato dal datore di lavoro, il Comune di Pozzuoli, ai sensi dell’art. 2033 c.c.;

6. avverso tale sentenza il Comune di Pozzuoli ha proposto ricorso affidato ad un articolato motivo, ulteriormente illustrato con memoria, al quale ha opposto difese l’INPS, con controricorso;

7. con controricorso adesivo al ricorso, si sono costituiti M.S., I.F., Ma.Nu.;

8. il Banco di Napoli è rimasto intimato.

Diritto

CONSIDERATO

che:

9. con il ricorso, da qualificare ex art. 111 Cost., la parte ricorrente, denunciando violazione dei principi generali dell’ordinamento giuridico, violazione e falsa applicazione dell’art. 429 c.p.c., art. 2033 c.c. e della L. n. 412 del 1991, art. 16, assume che nell’ipotesi di cumulo di interessi e rivalutazione, gli stessi vanno calcolati sulla somma dovuta rivalutata anno per anno e che alla stessa conclusione si perviene in ragione della natura del debito, di valore, oggetto del giudizio; assume l’applicabilità dell’art. 429 c.p.c. e l’erronea interpretazione del dictum della sentenza del Tribunale di Napoli, relativa a prestazioni di previdenza e assistenza sociale e non a contributi assicurativi, tanto da inerire a somme da restituire in parte all’ente datore di lavoro e in parte ai lavoratori, in riferimento a crediti sorti prima del 1992;

10. il ricorso è inammissibile;

11. il mezzo d’impugnazione, nelle sue articolazioni, si fonda sull’insufficiente esame d’un atto processuale e dunque sull’erronea interpretazione del dictum enunciato nel titolo esecutivo e delle modalità di calcolo degli accessori in ragione anche di un’asserita erronea individuazione dell’obbligazione a fondamento dell’azione esecutiva intrapresa, per prestazioni previdenziali e assistenziali, secondo la prospettazione del ricorrente, contributiva come affermato, invece, dalla sentenza ora impugnata;

12. alla stregua dell’art. 366 c.p.c., quando l’impugnazione di legittimità si fonda su un atto processuale, il ricorrente ha l’onere di indicarlo in modo specifico, nel ricorso, a pena di inammissibilità (art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6);

13. l’indicazione in modo specifico, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, si risolve nel trascriverne il contenuto oppure riassumerlo in modo esaustivo; indicare in quale fase processuale sia stato prodotto; indicare puntualmente il fascicolo al quale risulti allegato (in tal senso, ex multis, Cass. Sez. U, n. 16887 del 2013; da ultimo, fra le altre, Cass. n. 15595 del 2019);

14. nessuno di questi oneri risulta assolto nel ricorso all’esame giacchè la parte ricorrente si limita ad evocare genericamente la sentenza del tribunale di Napoli n. 16961 del 2001 che costituisce il titolo esecutivo della procedura della quale lamenta la non corretta definizione della domanda di assegnazione del credito in considerazione del contenuto del decisum cristallizzato nel titolo esecutivo, della natura del credito azionato risalente, a quanto si legge nel ricorso, ad epoca antecedente al 1 gennaio 1992;

15. segue coerente la condanna alle spese, liquidate come in dispositivo in favore dell’INPS;

16. in ragione della natura adesiva del controricorso si compensano le spese fra la parte ricorrente e i controricorrenti M.S., I.F., Ma.Nu. e fra i predetti e l’INPS, non avendo l’ente previdenziale svolto, al riguardo, alcuna attività difensiva;

17. non si provvede alla regolazione delle spese in favore della parte rimasta intimata;

18. ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, sussistono i presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso ex art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore dell’INPS, delle spese processuali liquidate in Euro 200,00 per esborsi, Euro 15.000,00 per compensi professionali, oltre quindici per cento spese generali e altri accessori di legge; spese compensate fra la parte ricorrente e M.S., I.F., Ma.Nu. e fra questi ultimi e l’INPS. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, sussistono i presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso ex art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 21 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 25 settembre 2020

 

 

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