Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20259 del 15/07/2021

Cassazione civile sez. lav., 15/07/2021, (ud. 04/02/2021, dep. 15/07/2021), n.20259

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Antonio – Presidente –

Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –

Dott. BUFFA Francesco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10569-2015 proposto da:

I.N.P.S. ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e

quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. – Società di

Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in

ROMA, VIA CESARE BECCARIA N. 29, presso l’Avvocatura Centrale

dell’Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati CARLA

D’ALOISIO, ANTONINO SGROI, LELIO MARITATO, EMANUELE DE ROSE;

– ricorrenti –

contro

C.D., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEL MASCHERINO

72, presso lo studio dell’avvocato ANTONELLA PETRILLI, rappresentato

e difeso dall’avvocato COSTANTINO GULLI’;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1114/2014 della CORTE D’APPELLO DI L’AQUILA,

depositata il 18/12/2014 R.G.N. 1537/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

04/02/2021 dal Consigliere Dott. FRANCESCO BUFFA.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

La Corte d’Appello di L’Aquila con sentenza del 18.12.14 confermava la sentenza del tribunale di Teramo che aveva accolto l’opposizione alla cartella esattoriale con la quale l’INPS aveva chiesto contributi per iscrizione alla gestione commercianti del sig. C., sul presupposto che lo stesso – oltre che essere amministratore della società Abruzzi socialturist, iscritto alla gestione separata INPS – svolgeva attività di gestione di villaggio turistico.

In particolare, la corte territoriale riteneva che l’INPS non aveva provato che il C. – oltre all’attività gestoria propria delle cariche ricoperte – avesse svolto attività lavorativa con i caratteri di abitualità e prevalenza, sicché andava escluso l’obbligo di iscrizione alla gestione commercianti.

Avverso tale sentenza ricorre INPS con un motivo illustrato da memoria, cui resiste il C. con controricorso illustrato da memoria.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

Con l’unico motivo di ricorso si deduce – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – violazione della L. n. 613 del 1966, art. 1,L. n. 1397 del 1960, artt. 1 e 2 come modificato dalla L. n. 662 del 1996, art. 1, comma 203 nonché artt. 2082 – 2203 – 2204 – 2205 e 2697 c.c., per avere la sentenza impugnata trascurato l’attività prevalente abituale del C. quale institore del villaggio turistico.

Il motivo è infondato. La Corte territoriale ha infatti accertato che il C. non aveva in alcun modo partecipato direttamente all’attività materiale ed esecutiva del villaggio turistico, la cui gestione era concessa a terzi che l’avevano esercitata con propri dipendenti.

In tale contesto, come correttamente affermato dalla corte territoriale, restano irrilevanti le attività gestorie proprie della carica di amministratore formalmente ricoperta, ai fini dell’iscrizione nella gestione commercianti, in aggiunta all’iscrizione alla gestione separata già effettuata per tali attività. Questa Corte ha infatti già affermato (Cass. Sez. L -, Ordinanza n. 10426 del 02/05/2018, Rv. 648044 – 01), che, in tema di contributi previdenziali, qualora il socio amministratore di una società a responsabilità limitata partecipi al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza, ha l’obbligo di iscrizione alla gestione commercianti, mentre, qualora si limiti ad esercitare l’attività di amministratore, deve essere iscritto alla sola gestione separata, operando le due attività su piani giuridici differenti, in quanto la prima è diretta alla concreta realizzazione dello scopo sociale, attraverso il concorso dell’opera prestata dai soci e dagli altri lavoratori, e la seconda alla esecuzione del contratto di società sulla base di una relazione di immedesimazione organica volta, a seconda della concreta delega, alla partecipazione alle attività di gestione, di impulso e di rappresentanza (nello stesso senso, Sez. 6 – L, Ordinanza n. 8613 del 03/04/2017 (Rv. 643947 – 01), secondo la quale, in tema di contributi previdenziali, sorge l’obbligo di doppia iscrizione nella gestione separata L. n. 335 del 1995, ex art. 2, comma 26, ed in quella commercianti qualora il socio amministratore di una società di capitali partecipi personalmente al lavoro aziendale, svolgendo l’attività operativa in cui si estrinseca l’oggetto dell’impresa con carattere di abitualità e preponderanza rispetto agli altri fattori produttivi, ed è compito del giudice di merito accertare, in modo puntuale e rigoroso, la sussistenza dei requisiti di legge per tale coesistenza, nonché l’assolvimento dell’onere probatorio a carico dell’ente previdenziale, ai cui fini assumono rilevanza la complessità dell’attività, la presenza di dipendenti o collaboratori, la loro qualifica e le mansioni svolte; cfr. pure Sez. L -, Ordinanza n. 19273 del 19/07/2018, Rv. 649935 – 01; v. pure Cass. n. 8978/18, 26022/18, 26220/18).

Dalle esposte considerazioni discende il rigetto del ricorso e la condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, liquidate come da dispositivo.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del cit. art. 13, comma 1 bis.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Condanna l’Inps al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in Euro 200,00 per esborsi ed Euro 500,00 per compensi professionali, oltre spese al 15 ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nell’Adunanza camerale, il 4 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 15 luglio 2021

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