Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20259 del 03/10/2011
Cassazione civile sez. II, 03/10/2011, (ud. 15/04/2011, dep. 03/10/2011), n.20259
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –
Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –
Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –
Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –
Dott. DE CHIARA Carlo – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 21863-2009 proposto da:
B.M. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in
ROMA, VIA CLITUNNO 51, presso lo studio dell’avvocato ONGARO FRANCO,
che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato TONETTO
GIANCARLO, giusta procura speciale a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
V.E., VE.RE., elettivamente domiciliati in ROMA,
VIA COLA DI RIENZO 297, presso lo studio dell’avvocato MONACO
ANTONIO, che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati ESINI
PAOLO, ESINI CARLO EMILIO, giusta procura speciale a margine del
controricorso;
– controricorrenti –
contro
V.A.;
– intimato –
avverso la sentenza n. 482/2009 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA del
15/01/08, depositata il 16/03/2009;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
15/04/2011 dal Consigliere Relatore Dott. CARLO DE CHIARA;
è presente il P.G. in persona del Dott. ROSARIO GIOVANNI RUSSO.
Fatto
PREMESSO IN FATTO
che nella relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. si legge quanto segue:
“Viene impugnata sentenza di rigetto dell’appello avverso la decisione di primo grado che, in giudizio di divisione, ha approvato il progetto di divisione in natura, elaborato sulla scorta di consulenza tecnica di ufficio, ritenendo la comoda divisibilità del compendio.
Con l’unico motivo di ricorso, denunciando violazione di legge e vizio di motivazione, si contesta la sussistenza del presupposto della comoda divisibilità, attesa l’entità degli interventi anche strutturali occorrenti e la previsione dell’assegnazione di lotti non omogenei con costituzione di reciproche servitù.
La complessiva censura è inammissibile, perchè si basa su presupposti di fatto smentiti dalla sentenza impugnata con un’ampia motivazione, alla quale nel ricorso non viene opposta la specifica denuncia di vizi logici della stessa, ma la pura e semplice proposizione di tesi alternative, da verificare, semmai, attraverso il riesame degli atti precluso, invece, in sede di legittimità”.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
che detta relazione è stata ritualmente comunicata al P.M. e notificata agli avvocati delle parti;
che i soli controricorrenti E. ed Ve.En. hanno presentato memoria ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.;
che pertanto il ricorso va dichiarato inammissibile;
che le spese del giudizio di legittimità, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente alle spese processuali, liquidate in Euro 3.200,00, di cui 3.000,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 15 aprile 2011.
Depositato in Cancelleria il 3 ottobre 2011