Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20258 del 31/07/2018


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 20258 Anno 2018
Presidente: CRISTIANO MAGDA
Relatore: STALLA GIACOMO MARIA

SENTENZA

sul ricorso 24050-2012 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente contro

ASICS ITALIA SPA;
– intimato –

Nonché da:
ASICS ITALIA SPA in persona del legale rappresentante
pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA

Data pubblicazione: 31/07/2018

COLA DI RIENZO 180, presso lo studio dell’avvocato
PAOLO FIORILLI, rappresentato e difeso dagli avvocati
FRANCESCO PISTOLESI, MARCO MICCINESI giusta delega a
margine;
– con troricorrente incidentale –

AGENZIA DELLE ENTRATE;
– intimata –

avverso la sentenza n. 64/2011 della COMM.TRIB.REG.
TORINO, depositata il 21/09/2011;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 08/06/2018 dal Consigliere Dott. GIACOMO
MARIA STALLA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. UMBERTO DE AUGUSTINIS che ha concluso
per l’accoglimento del ricorso principale e il rigetto
del ricorso incidentale;
udito per il ricorrente l’Avvocato GAROFOLI che ha
chiesto l’accoglimento;
udito per il controricorrente l’Avvocato GINANNESCHI
per delega dell’Avvocato MICCINESI che ha chiesto
l’inammissibilità e il rigetto del ricorso principale
e l’accoglimento del ricorso incidentale condizionato.

contro

Fatti rilevanti e ragioni della decisione.
§ 1. L’agenzia delle entrate propone quattro motivi di ricorso per la cassazione della

sentenza n. 64/27/11 del 21 settembre 2011, con la quale la commissione tributaria
regionale del Piemonte, a conferma della prima decisione, ha ritenuto infondato – per
la parte che qui ancora interessa – l’avviso di accertamento notificato, per Iva e IIDD
2004, ad Asics Italia spa sulla base di diversi rilievi e riprese a tassazione.
La commissione tributaria regionale, in particolare, ha ritenuto che: a. per quanto

competenza, perché da porsi pro quota a carico di soggetto subconduttore),

n.2

(indebito storno, tramite nota di credito, di costi pari al controvalore di partita di
merce difettosa; non restituita ad Asics, ma portata al macero direttamente dalla
società cessionaria) e n. 3 (indebita deduzione cumulativa di costi per spese di
ospitalità di agenti, rappresentanti e collaboratori esterni; asseritamente suscettibili
di essere dedotti unicamente da costoro in quanto lavoratori autonomi),
l’amministrazione finanziaria non avesse dedotto in appello alcun elemento
probatorio tale da inficiare quanto già ritenuto dal primo giudice in ordine alla loro
infondatezza; b. per quanto concerneva il rilievo n.6 (mancata applicazione dell’Iva
sulle fatture di riaddebito alla casa madre, e proprietaria del marchio, Asics
Corporation Japan di una quota delle prestazioni pubblicitarie erogate da media
italiani su incarico di Asics Italia, in asserita violazione del principio di territorialità),

esso fosse parimenti infondato, dal momento che tra Asics Italia e la casa madre
extra-UE non era intercorso, contrariamente a quanto sostenuto dall’ufficio, un
rapporto di mandato senza rappresentanza, bensì un rapporto di fornitura di un
servizio pubblicitario indiretto forfettariamente quantificato; dovendosi distinguere il
luogo della sede della società erogante il servizio e degli

sponsor

(nella

specie,calciatori ed atleti residenti in Italia ma operanti anche in ambito
internazionale), e quello (indeterminato) in cui il messaggio pubblicitario trovava
realizzazione ed effetto (sostanzialmente, in tutto il mondo e, quindi, anche in ambiti
extraterritoriali ai fini Iva, ex art.7, co.4^, lett.d) dpr 633/72).
Resiste con controricorso Asics Italia spa, la quale deduce vari profili di
inammissibilità del ricorso, nonché la sua infondatezza.
Formula altresì tre motivi di ricorso incidentale condizionato all’eventuale
accoglimento del ricorso avversario sui rilievi nn.1), 2) e 3).
§ 2.1 Con il primo motivo di ricorso l’agenzia delle entrate lamenta- ex art.360, 1^

co. n. 5 cod.proc.civ. – motivazione insufficiente in ordine ai rilievi nn.1) e 2), per non
avere la commissione tributaria regionale: – (rilievo n.1) chiarito quali altri elementi
di prova, oltre al contratto di sublocazione del fabbricato intercorso tra Asics I lia e
3
Ric.n.24050/12 rg. – Ud.dell’8 giugno 2018

concerneva i rilievi n. 1 (indebita deduzione di costi di gestione-fabbricato non di

la Ares srl, dovesse l’ufficio addurre a dimostrazione della indebita deduzione di costi
di gestione dell’immobile afferenti la superficie oggetto del contratto di sublocazione
medesimo e, in quanto tali, suscettibili di essere dedotti unicamente da Ares srl;

(rilievo n.2) rilevato l’inverosimiglianza e genericità della tesi di Asics Italia sulla

difettosità della partita di merce oggetto di storno, tanto più che il beneficio della
distruzione dei beni competeva unicamente al soggetto che l’aveva materialmente
posta in essere, nella specie individuabile nella cessionaria Athos Italia srl.

nella parte in cui non mostra di cogliere l’esatta

ratio decidendi adottata dalla

commissione regionale, ed in cui – in ogni caso – mira a suscitare una nuova
valutazione di circostanze prettamente fattuali; come tali riservate alla delibazione
del giudice di appello.
Questi, del resto, ha compiutamente motivato il proprio convincimento
richiamando, da un lato, quanto sul punto già ritenuto dal primo giudice ed
osservando, dall’altro, come l’agenzia delle entrate si fosse limitata a riproporre in
appello la propria tesi iniziale (come già dedotta nell’avviso di accertamento), senza
addurre argomentazioni e prove idonee a specificamente e persuasivamente inficiare
la ratio della prima decisione.
Ratio individuabile nel convincimento del giudice di merito secondo cui: – (rilievo
n.1) non sussistevano elementi tali da sostenere la presunzione di addebito di costi di
gestione immobiliare a carico del sublocatario, con conseguente mancata
dichiarazione dei corrispondenti ricavi da parte della locatrice; dovendosi anzi
ritenere che il canone del contratto di sub-locazione, relativo ad una minor parte
della superficie immobiliare e regolarmente dichiarato, fosse forfettariamente
comprensivo anche delle spese di gestione; – (rilievo n.2) correttamente la società
aveva contabilizzato nota di accredito alla cessionaria, a seguito e per effetto del
comprovato invio al macero, da parte di quest’ultima, della merce difettosa; fermo
restando che rilevava l’oggettività in sé della “rettifica delle movimentazioni rilevate
nella fattura originaria, indipendentemente dalla motivazione per cui lo storno del
credito aziendale sia dovuto”.
Con riguardo a nessuno dei due rilievi risultano addotti elementi di segno contrario,
sicché la motivazione impugnata – ancorché basata in buona parte per relationem,
ma non senza autonomo vaglio critico, su quanto già appurato ed esplicitato dal
primo giudice – non può dirsi affetta dal vizio denunciato.
§ 3.1 Con il secondo motivo di ricorso l’agenzia delle entrate deduce – ex art.360, 1^
co. n. 3 cod.proc.civ. – violazione e falsa applicazione degli articoli 109 d.P.R.
917/1986 e 1748 cod.civ., relativamente al rilievo n.3). Per avere la commiss ne
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Ric.n.24050/12 rg. – Ud.dell’8 giugno 2018

Il Cd

st.

§ 2.2 La doglianza non può trovare accoglimento, risultando finanche inammissibile

tributaria regionale erroneamente affermato che le spese di ospitalità di agenti e
rappresentanti potessero essere cumulativamente dedotte da Asics Italia, invece che
pro quota dai singoli fruitori (“nella misura in cui siano state sostenute direttamente
da questi ultimi”), in quanto oneri di lavoro autonomo.

§ 3.2 La doglianza, che non è di natura motivazionale ma esclusivamente di
applicazione normativa, è infondata.
In linea di fatto, l’amministrazione finanziaria non contesta che i recuperi fiscali per

ospitalità di agenti, collaboratori esterni e professionisti (come accertato dalla
commissione di primo grado sulla base della documentazione prodotta); sicché
illegittimamente l’avviso di accertamento in questione ne aveva confutato l’inerenza
all’attività imprenditoriale della società contribuente. Va d’altra parte evidenziata
l’oggettiva debolezza della censura mossa sul punto dall’agenzia delle entrate,
secondo cui tali costi non sarebbero inerenti solo perché facenti capo a lavoratori
autonomi, così da potere (dovere) essere dedotti pro quota esclusivamente da questi
ultimi ‘se ed in quanto effettivamente sopportati’. Argomentazione, quest’ultima, di
per sé inidonea ad escludere quanto ravvisato dal giudice di merito in ordine sia alla
‘effettività’ dei costi (affrontati nell’ambito di attività di distribuzione marketing), sia
alla loro ‘finalizzazione’ ed ‘inerenza’ all’attività sociale.

§ 4.1 Con il terzo motivo di ricorso si lamenta – ex art.360, 1^ co. n. 3 cod.proc.civ.
– violazione e falsa applicazione dell’art.9della Sesta Direttiva Iva (alla luce dei
principi fissati con sentenze CGUE 19 febbraio 2009 in causa C-1/08AthesiaDruck, e
15 marzo 2001 in causa C-108/00), nonché dell’art.7, 4^ comma, lett.f) dpr 633/72.
Per avere la commissione tributaria regionale, in relazione al rilievo n.6), escluso
l’imponibilità Iva delle prestazioni pubblicitarie, nonostante che: – tali prestazioni
divenissero imponibili in Italia (luogo di residenza degli atleti incaricati) anche se rese
a favore di soggetto extra Ue (art.7, 4^ comma, lett.f) cit.), posto che in Italia si
collocava il ‘luogo di utilizzazione della prestazione pubblicitaria’, ravvisabile in quello
“dal quale vengono diffusi i messaggi pubblicitari” (sent.CGUE 19 febbraio 2009 cit.);
– quest’ultima disposizione normativa si ponesse in deroga al principio generale di
territorialità, così come consentito agli Stati membri dall’articolo 9, n. 3,Iett.b) della
citata direttiva Iva (sicché il criterio di collegamento generale del domicilio del
prestatoreera sostituito, per le prestazioni pubblicitarie, dal ‘luogo di utilizzo della
prestazione’, come sopra individuabile).

§ 4.2 II motivo non può trovare accoglimento.
Il tema fondamentale di causa attiene alla corretta applicazione del principio di
territorialità dell’Iva in una fattispecie di prestazione pubblicitaria indiretta res
5
Ric.n.24050/12 rg. – Ud.dell’8 giugno 2018

Il C

in

costi asseritamente ‘non inerenti’ avessero in realtà riguardo ad oneri per riunioni ed

forza di contratti di sponsorizzazione di abbigliamento sportivo, da atleti, squadre e
federazioni sedenti in Italia (ma partecipanti a competizioni e manifestazioni sportive
su scala internazionale), a favore di un soggetto non-UE (la casa madre giapponese,
alla quale la committente italiana fatturava, fuori campo Iva ex art.7, 4Aco. lett.f)
dpr 633/72, il rimborso forfettario della parte di compensi relativi alle prestazioni
pubblicitarie mondiali).
Il dato normativo di partenza è costituito dall’art.9 della Sesta Direttiva CEE in

pubblicitarie “rese a destinatari stabiliti fuori della Comunità (…)”

deve essere

individuato in “quello in cui il destinatario ha stabilito la sede della sua attività
economica o ha costituito un centro di attività stabile per il quale si è avuta la
prestazione di servizi o, in mancanza di tale sede o di tale centro d ‘attività stabile, il
luogo del suo domicilio o della sua residenza abituale”.
Questa regola generale, che porterebbe di per sé ad escludere la rilevanza Iva delle
prestazioni pubblicitarie rese alla società giapponese, trova però temperamento nel
terzo comma, lett.b), del medesimo art.9 Dir., in base al quale, per le prestazioni in
oggetto: “Al fine di evitare casi di doppia imposizione, di non imposizione o di
distorsione di concorrenza, gli Stati membri possono(…) considerare: (…) b) il luogo
di prestazione dei servizi situato al di fuori della Comunità a norma del presente
articolo come se fosse situato all’interno del paese quando l’effettiva utilizzazione e
l’effettivo impiego hanno luogo all’interno del paese”.
Su tale presupposto, il legislatore italiano ha disciplinato la materia nell’articolo
7, 4^co., lett.f), dpr 633/72 cit.in base al quale, nella formulazione vigente
rationetemporis(la disciplina della territorialità Iva, successivamente ai fatti di causa,
è mutata per effetto del decreto legislativo n. 18/2010, emanato per adeguare
l’ordinamento nazionale alle sopravvenute direttive UE in materia),è previsto (prima
parte) che le prestazioni pubblicitarie (tra le altre) “si considerano effettuate nel
territorio dello Stato quando sono utilizzate in Italia o in altro Stato membro della
Comunita’ stessa”, quand’anche “rese a soggetti domiciliati e residenti fuori della
Comunita’ economica europea”.
La stessa disposizione prescrive poi (seconda parte) che le medesime
prestazioni, se rese – anche a favore di soggetti extra UE – da soggetti domiciliati o
residenti in Italia “si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando sono
utilizzate in Italia o in altro Stato membro della Comunita’ stessa”.
Risulta dunque che l’esercizio in materia della potestà di deroga si è concretato
nella sostituzione del criterio di collegamento costituito dalla ‘sede del destinatario’

6
Ric.n.24050/12 rg. – Ud.dell’8 giugno 2018

Il 6rI.Est.

materia di Iva, secondo la quale (2^ co., lett.e))il luogo (tra le altre) delle prestazioni

della prestazione pubblicitaria, con quello del ‘luogo di utilizzazione’ di tale
prestazione.
Sul contenuto di quest’ultimo criterio di collegamento territoriale, è intervenuta
(su questione pregiudiziale sollevata da questa corte di legittimità, nell’ambito del
giudizio poi definito con la sentenza n.26687/09, escludente anch’essa l’imposizione
Iva) la citata sentenza CGUE 19 febbraio 2009, in causa C-1/08 AthesiaDruck, la
quale ha formulato – per la parte qui rilevante – i seguenti principi conclusivi: a. in

fuori del territorio della Comunità, il luogo della prestazione, in linea di principio, ai
sensi dell’art. 9, n. 2, lett. e), della sesta direttiva, è fissato ove ha sede il
destinatario; tuttavia, gli Stati membri possono avvalersi della facoltà prevista
dall’art. 9, n. 3, lett. b), della sesta direttiva, stabilendo il luogo della prestazione dei
servizi in questione, in deroga a detto principio, all’interno dello Stato membro
interessato; b. ove si sia fatto uso della facoltà di cui all’art. 9, n. 3, lett. b), della
sesta direttiva, una prestazione pubblicitaria effettuata da un prestatore stabilito
nella Comunità a vantaggio di un destinatario stabilito in uno Stato terzo,
indipendentemente dal fatto che tale destinatario sia un destinatario finale o
intermedio, è considerata essere stata effettuata nella Comunità, purché l’effettiva
utilizzazione e l’effettivo impiego, ai sensi dell’art. 9, n. 3, lett. b), della sesta
direttiva, avvengano all’interno dello Stato membro interessato;

c. in materia di

prestazioni pubblicitarie si verifica l’ipotesi di effettiva utilizzazione ed effettivo
impiego “quando la diffusione dei messaggi pubblicitari oggetto della prestazione

avviene a partire dallo Stato membro interessato”.
Dal tenore della motivazione della CGUE si evince che il criterio di collegamento
in deroga (considerazione del luogo di prestazione dei servizi situato al di fuori della
Comunità a norma dell’art.9 Dir.cit. come se fosse situato all’interno del Paese) può
operare (§ 28) “quando l’effettiva utilizzazione e l’effettivo impiego hanno luogo

all’interno del paese”; e per Paese all’interno del quale hanno luogo l’effettiva
utilizzazione e l’effettivo impiego delle prestazioni pubblicitarie si deve intendere “i/

paese dal quale vengono diffusi i messaggi pubblicitari” (§ 29).
Ora, è proprio facendo applicazione di tali principi che si giunge a ritenere
infondato il motivo di ricorso in esame.
Il giudice di merito ha appurato che le prestazioni pubblicitarie oggetto di
rimborso da parte della casa-madre giapponese non individuavano in Italia, ai fini
dell’imposizione globale Iva, il suddetto criterio di collegamento del ‘luogo di
utilizzazione’; posto che, indipendentemente dalla residenza in Italia tanto della
società committente quanto dei soggetti ed enti sportivi vincolati Ila
7
Ric.n.24050/12 rg. – Ud.dell’8 giugno 2018

Il C

materia di prestazioni pubblicitarie, quando il destinatario della prestazione è stabilito

sponsorizzazione, la prestazione veniva resa e diffusa, in occasione di manifestazioni
e competizioni sportive internazionali, in Stati extra UE, ed attraverso media ed
organismi di trasmissione e comunicazione ivi ubicati.
L’agenzia delle entrate si è limitata a dare per scontato che anche le prestazioni
oggetto di rimborso, in forza degli accordi contrattuali interni alle due società del
gruppo, trovassero diffusione a partire e nell’ambito del territorio nazionale; senza
peraltro contestare che tali prestazioni consistessero in attività di sponsorizzazione

calciatori della squadra nazionale) e federazioni normalmente impegnati in
manifestazioni in tutto il mondo; e nell’ambito di competizioni riprese e diffuse da
organismi di comunicazione ed informazione anch’essi dislocati in tutto il mondo.
Si tratta di circostanza fattuale dirimente, posto che la quota di rimborso dei
compensi pubblicitari addebitata dalla società italiana alla casa-madre giapponese
faceva appunto riferimento alle (sole) prestazioni pubblicitarie di diffusione mondiale
(extra UE); trovando la propria giustificazione contrattuale (causale) nel nesso di
corrispettività intercorrente tra il pagamento di tale quota di compensi da parte della
casa-madre giapponese ed il vantaggio da quest’ultima conseguito per effetto della
pubblicizzazione del marchio di proprietà in ambito internazionale.
Nemmeno, poi, l’amministrazione ha contestato la congruità della percentuale
forfettaria di rimborso in rapporto alla percentuale di effettiva diffusione ‘mondiale’
(non Iva) del messaggio pubblicitario.
In definitiva non può pertanto dirsi, sulla base dei principi fissati dalla
menzionata sentenza CGUE Athesia Druck, che la quota di rimborso fatturato fuori
campo Iva facesse riferimento a prestazioni pubblicitarie connotate da

“effettiva

utilizzazione ed effettivo impiego all’interno del paese”.
§ 5.1 Con il quarto motivo di ricorso si lamenta – ex art.360, 1″ co. n. 5
cod.proc.civ. – insufficiente motivazione in ordine alla ritenuta insussistenza di un
rapporto contrattuale di mandato senza rappresentanza tra Asics Italia ed Asics
Corporation Japan; in forza del quale la società italiana aveva stipulato i ‘contratti
originari’ di pubblicità in nome proprio ma per conto e nell’interesse anche della
società giapponese, come desumibile dai contratti di riaddebito intercorsi tra le due.
Al contrario, in conseguenza del rapporto di mandato, rilevava l’articolo 3, 3^ co.,
dpr 633/72, recante la totale equiparazione dei servizi resi o ricevuti dal mandatario
a quelli resi al mandante, con conseguente normale imponibilità Iva.
§ 5.2 Nemmeno questa doglianza può trovare accoglimento, risultando anzi – per più
versi – inammissibile.

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Ric.n.24050/12 rg. – Ud.dell’8 giugno 2018

Il C1njst.

sportiva destinata anche all’ambito internazionale, perché affidata ad atleti (per es.,

Non è qui in discussione che Asics Italia non abbia funto da erogatrice diretta della
prestazione di pubblicità (infatti fornita da altri soggetti, sulla base di fatture
regolarmente assoggettate ad Iva); né è revocabile in dubbio che il problema della
territorialità possa concernere anche le modalità ‘indirette’ di prestazione del servizio,
secondo quanto già stabilito da CGUE con la sentenza 15 marzo 2001, in causa C108/00 (Syndicat des producteurs indépendants (SPI)), secondo cui:

“L’art. 9, n. 2,

lett. e), secondo trattino, della sesta direttiva 77/388/CEE, in materia di

affari, relativo al luogo di competenza fiscale delle prestazioni pubblicitarie,
dev’essere interpretato nel senso che si applica non soltanto alle prestazioni
pubblicitarie fornite direttamente e fatturate dal prestatore di servizi a un utente
pubblicitario soggetto passivo, ma anche a prestazioni fornite indirettamente
all’utente pubblicitario e fatturate ad un terzo che le fattura a sua volta all’utente
stesso”. Si tratta di principio più volte ribadito, e recepito anche dalla già menzionata
sentenza CGUE Athesia Druck, secondo cui (§ 23):

“conformemente alla

giurisprudenza della Corte, l’art. 9, n. 2, lett. e), secondo trattino, della sesta
direttiva dev’essere interpretato nel senso che esso si applica non soltanto alle
prestazioni pubblicitarie fornite direttamente e fatturate dal prestatore di servizi a un
committente di pubblicità soggetto passivo, ma anche a prestazioni fornite
indirettamente al committente di pubblicità e fatturate ad un terzo che le fattura a
sua volta al committente stesso (sentenze 15 marzo 2001, causa C-108/00, SPI,
Racc. pag. 1-2361, punto 22, e 5 giugno 2003, causa C-438/01, Design Concept,
Racc. pag. 1-5617, punto 17)”; nonché (§ 24) “ne consegue che il carattere indiretto
delle prestazioni, risultante dal fatto che esse sono state fornite o fatturate da un
primo prestatore ad un’impresa, a sua volta incaricata di effettuare servizi
pubblicitari, prima di essere fatturate da quest’ultima al committente di pubblicità,
non osta all’applicazione dell’art. 9, n. 2, lett. e), della sesta direttiva (citata sentenza
Design Concept, punto 18)”.
Resta però che, quand’anche si individui in concreto una modalità indiretta di
prestazione pubblicitaria, il problema della territorialità resterebbe ancorato al dato
normativo su riportato, sicché non potrebbe tale modalità determinare di per sé una
diversa soluzione del caso (sempre legata al ‘luogo di utilizzazione’ della prestazione,
come su definibile).
Né varrebbe obiettare – con l’amministrazione finanziaria – che siffatta modalità
indiretta di prestazione venne basata su un vero e proprio rapporto di mandato senza
rappresentanza tra le due società del gruppo, cosicché “le prestazioni di servizi rese o

9
Ric.n.24050/12 rg. – Ud.dell’8 giugno 2018

Est.

armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di

ricevute dai mandatari senza rappresentanza sono considerate prestazioni di servizi
anche nei rapporti tra il mandante ed il mandatario” (art.3, 4^ co., dpr 633/72).
Da un lato, la disposizione in esame estende al rapporto tra mandante e
mandatario la nozione di ‘prestazione di servizi’ intercorrente tra il mandatario ed il
terzo; senza con ciò recare deviazione alcuna dal regime di territorialità al quale la
prestazione di servizi – sebbene assunta in questa accezione soggettivamente estesa
– deve ritenersi ordinariamente assoggettata (‘luogo di utilizzazione’).

rappresentanza tra Asics Italia ed Asics Corporation non ha trovato comunque
riscontro alcuno nel corso del giudizio di merito. Essendo anzi in quest’ultimo emerso
come le prestazioni pubblicitarie in oggetto venissero commissionate da Asics Italia in
completa autonomia, nonché in nome e per conto proprio. Salva la stipulazione di
distinti contratti di fornitura con la consociata giapponese volti a porre a carico di
quest’ultima il costo derivante dai ‘contratti originari’ di sponsorizzazione, nella quota
forfettaria pertinente al ritorno pubblicitario internazionale del marchio.
Si tratta, all’evidenza, di una valutazione resa dal giudice di appello sulla tipica
quaestio facti costituita dall’interpretazione degli accordi negoziali intercorsi tra le
parti. Valutazione che, in quanto adeguatamente motivata, non è sindacabile nella
presente sede di legittimità; nella quale, del resto, non è stata formulata alcuna
censura di violazione normativa con indicazione degli specifici criteri legali di
interpretazione del contratto, ex artt.1362 segg. cod.civ., che il giudice di merito
avrebbe, in ipotesi, disatteso.

§ 6.1 Al rigetto del ricorso principale consegue l’assorbimento di quello incidentale
condizionato proposto da Asics Italia.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

Pqm
La Corte

rigetta il ricorso principale dell’agenzia delle entrate;

dichiara assorbito il ricorso incidentale condizionato di Asics Italia spa;

condanna l’agenzia delle entrate al pagamento delle spese del giudizio di
cassazione, che liquida in euro 7300,00; oltre rimborso forfettario spese
generali ed accessori di legge.

Così deciso nella camera di consiglio della quinta sezione civile in data 8 giugno
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
2018.

3.1.. L U G.2.O.18.
.

Il Cqt.st.
Ila
Giac

.

…..

D’altro lato – ed in radice – l’effettiva sussistenza del rapporto di mandato senza

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