Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20258 del 22/08/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 22/08/2017, (ud. 08/06/2017, dep.22/08/2017),  n. 20258

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12116-2016 proposto da:

I.I., I.A., I.M., elettivamente

domiciliati in ROMA, VIALE BRUNO BUOZZI 68 presso lo studio

dell’avvocato GIULIA ADOTTI, che li rappresenta e difende,

unitamente e disgiuntamente all’avvocato ALESSANDRO ADOTTI;

– ricorrenti –

contro

EQUITALIA SUD SPA, C.F. (OMISSIS), incorporante della EQUITALIA GERIT

SPA, in persona del Responsabile del Contenzioso Direzione Regionale

Lazio, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G. P. DA PALESTRINA,

19, presso lo studio dell’avvocato STEFANIA DI STEFANI, che la

rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 6008/28/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di ROMA, depositata il 17/11/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata dell’08/06/2017 dal Consigliere Dott. LUCA SOLAINI.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso in Cassazione affidato a due motivi, illustrati da memoria, che possono essere esaminati congiuntamente perchè connessi, nei cui confronti il concessionario della riscossione ha resistito con controricorso, la parte contribuente impugnava la sentenza della CTR del Lazio, in tema d’iscrizione ipotecaria, lamentando la violazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 77, come interpretato dalla giurisprudenza di legittimità, in riferimento al diritto di difesa e al contraddittorio endoprocedimentale tra le parti (primo motivo), nonchè violazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 50, comma 2 (secondo motivo), in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto, i giudici d’appello, erroneamente avevano ritenuto la validità dell’iscrizione ipotecaria, anche se non preceduta da una preventiva comunicazione che consentisse un contraddittorio tra ente impositore e contribuente, nell’ambito del quale lo stesso potesse valutare l’opportunità di resistere ovvero di adempiere alla sottostante pretesa impositiva.

Il Collegio ha deliberato di adottare la presente decisione in forma semplificata.

E’ fondato il primo motivo, con assorbimento del secondo.

E’, infatti, insegnamento di questa Corte, quello secondo cui “In tema di riscossione coattiva delle imposte, l’Amministrazione finanziaria prima di iscrivere l’ipoteca su beni immobili ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 77, (nella formulazione vigente “ratione temporis”), deve comunicare al contribuente che procederà alla suddetta iscrizione, concedendo al medesimo un termine – che può essere determinato, in coerenza con analoghe previsioni normative (da ultimo, quello previsto dall’art. 77, comma 2 bis medesimo D.P.R., come introdotto dal D.L. 14 maggio 2011, n. 70, conv. con modif. dalla L. 12 luglio 2011, n. 106), in trenta giorni – per presentare osservazioni od effettuare il pagamento, dovendosi ritenere che l’omessa attivazione di tale contraddittorio endoprocedimentale comporti la nullità dell’iscrizione ipotecaria per violazione del diritto alla partecipazione al procedimento, garantito anche dagli artt. 41, 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali della Unione europea, fermo restando che, attesa la natura reale dell’ipoteca l’iscrizione mantiene la sua efficacia fino alla sua declaratoria giudiziale d’illegittimità” (Cass. sez. un. n. 19667/14, 23875/15, 13115/16).

Nel caso di specie, invece, il concessionario ha provveduto all’iscrizione dell’ipoteca, senza attivare un previo contraddittorio procedimentale con il contribuente (quale diritto fondamentale, a tutela del proprio patrimonio, sancito dalla Carta dei diritti fondamentali dell’unione europea), per consentirgli di presentare osservazioni ovvero per effettuare il pagamento, evitando, in tal modo l’iscrizione del gravame ipotecario, sul bene di sua proprietà. Il concessionario nella presente vicenda ha erroneamente provveduto direttamente all’iscrizione ipotecaria, non consentendo al contribuente di adempiere alla pretesa impositiva, senza ulteriori pregiudizi patrimoniali.

Ne consegue la fondatezza del ricorso per cassazione con cui, pur denunciandosi la violazione di una disposizione inapplicabile (nella specie, il D.P.R. n. 602 del 1973, art. 50, comma 2), si lamenti nella sostanza l’omessa attivazione del contraddittorio, in quanto spetta al giudice il compito di qualificare giuridicamente i fatti, utilizzando la normativa che ad essi si attaglia (Cass. n. 23875/15).

Va, conseguentemente accolto il primo motivo di ricorso con assorbimento del secondo, cassata senza rinvio l’impugnata sentenza e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di merito, ex art. 384 c.p.c., accolto l’originario ricorso introduttivo.

Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese del giudizio di merito a seguito della già operata compensazione da parte delle CTR, ponendosi a carico della intimata le spese del giudizio di legittimità.

PQM

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Accoglie il primo motivo di ricorso con assorbimento del secondo, cassa l’impugnata sentenza e, decidendo nel merito, accoglie il ricorso introduttivo della contribuente.

Dichiara compensate le spese del giudizio di merito e condanna la società intimata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro, oltre Euro 200,00 per esborsi, oltre il 15% per spese generali, oltre accessori di legge.

Motivazione semplificata.

Così deciso il Roma, alla camera di consiglio, il 8 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 22 agosto 2017

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