Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20257 del 25/09/2020

Cassazione civile sez. lav., 25/09/2020, (ud. 20/07/2020, dep. 25/09/2020), n.20257

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAIMONDI Guido – Presidente –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. BOGHETICH Elena – Consigliere –

Dott. PICCONE Valeria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 32604/2018 proposto da:

B.P., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE,

rappresentato e difeso dall’avvocato ANTONIETTA SCAGLIONE;

– ricorrente –

contro

COVISIAN S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ENNIO QUIRINO VISCONTI 20,

presso lo studio dell’avvocato NICOLA DOMENICO PETRACCA, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato CARLO ALBERTO MARIA

MAJER;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1344/2018 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO,

depositata il 04/09/2018, R.G.N. 428/2018.

 

Fatto

RILEVATO

che:

– con sentenza in data 3 luglio 2018, la Corte d’Appello di Catanzaro ha respinto il reclamo proposto da B.P. avverso l’ordinanza con cui il Tribunale aveva disatteso l’opposizione da lui avanzata nei confronti del provvedimento di rigetto del ricorso proposto avverso il licenziamento intimatogli per superamento del periodo di comporto dalla COVISAN S.p.A.;

– in particolare, a fronte della doglianza del lavoratore, secondo cui il periodo di comporto non sarebbe stato superato ove fossero state concesse le ferie, la Corte ha ritenuto che, in ordine alla possibilità per il dipendente di sostituire le assenze per malattia con il godimento di un periodo feriale, si versa in ipotesi di facoltà non “incondizionata” ma che, invece, va bilanciata con il potere del datore di lavoro di stabilire la collocazione temporale delle stesse ferie, armonizzando, ai sensi dell’art. 2909 c.c., le esigenze dell’impresa con gli interessi del lavoratore;

– avverso tale pronunzia propone ricorso B.P., affidandolo a due motivi;

– resiste, con controricorso, la COVISAN S.p.A..

Diritto

CONSIDERATO

che:

– con il primo motivo di ricorso si deduce la violazione degli artt. 2109,2110 c.c., nonchè art. 36 CCNL commi 10, 11, 15, in relazione all’art. 360 c.p.c., commi 3 e 5, per non aver i giudici di merito ritenuto prevalente l’interesse del lavoratore alla prosecuzione del rapporto con trasformazione del periodo di malattia in ferie;

– con il secondo motivo si deduce la violazione dell’art. 244 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., commi 3 e 5, per non aver la Corte ammesso la prova articolata in sede di gravame diretta a dimostrare di aver diligentemente richiesto non solo le ferie, ma il cumulo dei giorni di assenza onde poter valutare ulteriori rimedi atti alla conservazione del posto di lavoro;

– entrambi i motivi, che possono scrutinarsi insieme per l’intima connessione, sono in parte inammissibili ed in parte infondati;

– con riguardo, infatti, alle doglianze confluenti dell’art. 360, comma 5, n. 5, va rilevato che in seguito alla riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposto dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, comma 1, lett. b), convertito con modificazioni nella L. 7 agosto 2012, n. 134, che ha limitato la impugnazione delle sentenze in grado di appello o in unico grado per vizio di motivazione alla sola ipotesi di “omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti”, con la conseguenza che, al di fuori dell’indicata omissione, il controllo del vizio di legittimità rimane circoscritto alla sola verifica della esistenza del requisito motivazionale nel suo contenuto “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111 Cost., comma 6, ed individuato “in negativo” dalla consolidata giurisprudenza della Corte – formatasi in materia di ricorso straordinario – in relazione alle note ipotesi (mancanza della motivazione quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale; motivazione apparente; manifesta ed irriducibile contraddittorietà; motivazione perplessa od incomprensibile) che si convertono nella violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4) e che determinano la nullità della sentenza per carenza assoluta del prescritto requisito di validità (fra le più recenti, Cass. n. 23940 del 2017);

– nel caso di specie, sebbene parte ricorrente lamenti in entrambi i casi una violazione di legge, in realtà le argomentazioni da essa sostenute si limitano a criticare sotto vari profili la valutazione compiuta dalla Corte d’Appello, con doglianze intrise di circostanze fattuali mediante un pervasivo rinvio ad attività asseritamente compiute nelle fasi precedenti ed attinenti ad aspetti di mero fatto tentandosi di portare di nuovo all’attenzione del giudice di legittimità la determinazione del superamento del periodo di comporto il relazione al godimento delle ferie;

– orbene, attiene alla violazione di legge la deduzione di un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge implicando necessariamente una attività interpretativa della stessa;

– nella specie, la stessa piana lettura delle modalità di formulazione del motivo considerato ed il riferimento ad una diversa valutazione circa l’ammissione dei mezzi istruttori, di spettanza esclusiva del giudice di merito, induce ad escludere, ictu oculi, la deduzione di una erronea sussunzione nelle disposizioni normative mentovate della fattispecie considerata, apparendo, invece, chiarissima l’istanza volta ad ottenere una inammissibile rivalutazione del merito della vicenda;

– va d’altra parte rilevato che in base all’art. 348 ter c.p.c., u.c., non sono impugnabili per omesso esame di fatti storici le sentenze di secondo grado in ipotesi di c.d. doppia conforme, ogni qualvolta, come nel caso di specie, nei due gradi di merito le “questioni di fatto” siano state decise in base alle “stesse ragioni”(cfr., ex plurimis, Cass. n. 29222 del 12 novembre 2019);

– per quanto concerne la dedotta violazione di legge, va, invece, affermata la correttezza dell’iter argomentativo del giudice di secondo grado il quale, da una parte, ha valorizzato l’esigenza di armonizzazione fra le necessità dell’impresa e quelle del lavoratore, escludendo, quindi, l’obbligo per la prima, tout court, di concedere le ferie in sostituzione della malattia e, dall’altro, ha ritenuto del tutto generica la prova articolata e, pertanto inammissibile;

– nel caso di specie, infatti, la Corte evidenzia come il ricorrente non si sia peritato in alcun modo di spiegare per quale motivo quando, diversi mesi prima, il suo superiore gerarchico lo aveva invitato, così come gli altri suoi colleghi, ad indicare il periodo di godimento delle ferie prescelto entro il termine del 15 febbraio, non avesse ritenuto di optare per alcun periodo, nè avesse spiegato per quali ragioni non fossero state da lui rispettate le modalità formali per le richieste di ferie adottate dall’organizzazione aziendale (consistenti nella compilazione del modulo cartaceo con l’indicazione del complessivo periodo richiesto ed il deposito entro il termine stabilito);

– è evidente che la richiesta di rivisitazione di tale percorso argomentativo si tradurrebbe in un giudizio di fatto, inammissibile in sede di legittimità, non essendo stata prospettata, peraltro, da parte ricorrente, alcuna violazione dei principi di correttezza e buona fede di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c., in quanto incidenti sulla mancata concessione delle ferie;

-alla luce delle suesposte argomentazioni, quindi, il ricorso deve essere respinto;

– le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo;

– non ricorrono i presupposti per la condanna per lite temeraria ai sensi dell’art. 96 c.p.c., comma 3, non versandosi in ipotesi di ricorso basato su motivi manifestamente incoerenti con il contenuto della sentenza impugnata o completamente privo dei requisiti di cui all’art. 366 c.p.c.;

– sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 bis e comma 1 quater, se dovuto.

PQM

La Corte respinge il ricorso. Condanna la parte ricorrente alla rifusione, in favore della parte controricorrente, delle spese di lite, che liquida in complessivi Euro 5250,00 per compensi e Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali al 15% e accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 20 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 25 settembre 2020

 

 

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