Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20257 del 03/10/2011

Cassazione civile sez. II, 03/10/2011, (ud. 15/04/2011, dep. 03/10/2011), n.20257

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 19484-2009 proposto da:

M.T.D. (OMISSIS), elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA COLA DI RIENZO 180, presso lo studio

dell’avvocato FIORILLI PAOLO, rappresentata e difesa dagli avvocati

ANDREATTA ANGELO, DI BLASI ALESSANDRO, giusta procura speciale a

margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI MOGLIANO VENETO – (Comando di Polizia Locale);

– intimato –

avverso l’ordinanza R.G. 2063/09 del GIUDICE DI PACE di TREVISO,

depositata il 18/05/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

15/04/2011 dal Consigliere Relatore Dott. CARLO DE CHIARA;

udito per la ricorrente l’Avvocato Paolo Fiorilli (per delega avv.ti

Alessandro Di Blasi e Angelo Andreatta)

che si riporta agli scritti.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. ROSARIO

GIOVANNI RUSSO che nulla osserva rispetto alla relazione scritta.

Fatto

PREMESSO IN FATTO E DIRITTO

1. – Viene impugnata ordinanza con cui il Giudice di pace, inaudita altera parte, ha dichiarato inammissibile, in quanto nullo per difetto di sottoscrizione, il ricorso ex art. 204 bis C.d.S. proposto dalla sig.ra M.T.D. avverso verbale di accertamento di contravvenzione stradale.

La sig.ra M.T. ha quindi proposto ricorso per cassazione per due motivi, cui non ha resistito l’amministrazione comunale intimata.

2. – Con il primo motivo di censura si deduce la nullità dell’ordinanza per avere il Giudice di pace dichiarato la nullità del ricorso con ordinanza inaudita altera parte, non consentita nell’ipotesi in esame dalla L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 23 mentre avrebbe dovuto provvedere con sentenza a seguito di instaurazione del contraddittorio.

3. – Con il secondo motivo si lamenta che il giudice abbia dichiarato la nullità del ricorso nonostante la presenza, a margine del ricorso stesso, della sottoscrizione della ricorrente e della relativa autenticazione sottoscritta dal suo avvocato.

4. – Entrambi i motivi sono fondati, giacchè, per un verso, la nullità del ricorso per difetto di sottoscrizione non poteva essere dichiarata con ordinanza inaudita altera parte – che la L. n. 689 del 1981, art. 23, comma 1, riserva alla sola declaratoria della tardività del ricorso in opposizione – ma andava dichiarata con sentenza emessa all’esito del giudizio nel contraddittorio delle parti (Cass. 18599/2005 e successive conformi) e, per altro verso, l’autenticazione, da parte dell’avvocato della procura ad litem rilasciatagli vale come sottoscrizione del ricorso stesso (cfr., da ult., Cass. 8042/2006).

5. – L’ordinanza impugnata va pertanto cassata con rinvio, per un nuovo esame nel contraddittorio delle parti, al giudice indicato in dispositivo, il quale provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso cassa l’ordinanza impugnata e rinvia, anche per le spese, al Giudice di pace di Treviso in persona di altro giudicante.

Così deciso in Roma, il 15 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 3 ottobre 2011

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