Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20256 del 22/08/2017
Cassazione civile, sez. VI, 22/08/2017, (ud. 03/05/2017, dep.22/08/2017), n. 20256
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCHIRO’ Stefano – Presidente –
Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –
Dott. MANZON Enrico – Consigliere –
Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –
Dott. SOLAINI Luca – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 16217-2016 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende ope legis;
– ricorrente –
contro
E.R., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA GONDAR
22, presso lo studio dell’avvocato MARIA ANTONELLI, che lo
rappresenta e difende unitamente e disgiuntamente agli avvocati
CRISTINA ZUNINO e VALENTINA PICCO;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1533/3/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE di GENOVA, depositata il 23/12/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 03/05/2017 dal Consigliere Dott. LUCA SOLAINI.
Fatto
FATTO E DIRITTO
Con ricorso in Cassazione affidato a due motivi, che possono essere esaminati congiuntamente perchè connessi, nei cui confronti la parte contribuente ha resistito con controricorso illustrato da memoria, l’Agenzia delle Entrate impugnava la sentenza della CTR della Liguria, relativa a un avviso d’accertamento Irap 2008, lamentando la violazione dell’art. 142 c.p.c. e del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60 in combinato disposto, nonchè del D.P.R. n. 600 del 1973, artt. 42 e 43, dell’art. 2697 c.c. e degli artt. 115 e 156 c.p.c., in quanto erroneamente i giudici s’appello hanno ritenuto invalida la notifica dell’atto impositivo effettuata al contribuente che era residente all’estero, mediante spedizione di lettera raccomandata con avviso di ricevimento all’indirizzo della residenza estera rilevato dai registri dell’anagrafe degli italiani residenti all’estero, ovvero, in subordine, in caso di notifica ritenuta irregolare, comunque, sanata per il raggiungimento dello scopo, essendosi il contribuente costituito e difeso nel merito, dimostrandosi pienamente edotto della pretesa impositiva.
Il Collegio ha deliberato di adottare la presente decisione in forma semplificata.
Il ricorso è fondato.
Infatti, seppur l’art. 142 c.p.c., in tema di notificazione degli atti giudiziari a persona non residente, nè dimorante nè domiciliato nella Repubblica, faccia riferimento alle modalità di notificazione consentite dalle convenzioni internazionali (non invocate nel presente giudizio da alcuna delle parti in causa), e preveda – comma 1 – in caso d’impossibilità, che la notifica avvenga per mezzo della posta con raccomandata e mediante consegna di altra copia al Pubblico Ministero che ne cura la trasmissione al Ministero degli affari esteri per la consegna alla persona a cui è diretto l’atto, tuttavia, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, comma 4, norma speciale prevista per la notifica degli atti impositivi che accertano una maggiore credito erariale, si prevede che “in alternativa a quanto disposto dall’art. 142 c.p.c.” la notificazione ai contribuenti non residenti “è validamente effettuata mediante spedizione di lettera raccomandata con avviso di ricevimento all’indirizzo della residenza estera rilevato dai registri dell’Anagrafe degli italiani residenti all’estero”. La norma, che non fa distinzioni fra il caso del contribuente residente in paese della UE e il caso del contribuente residente in paese extra UE – quindi, applicabile anche per il cittadino residente in Svizzera come nel caso di specie – è stata introdotta dal D.L. n. 40 del 2010, art. 2, comma 1, lett. a), ed è applicabile, senza incertezze normative, alla notifica dell’avviso oggetto d’impugnazione, avvenuta il 3.10.2013.
Nel caso di specie, pertanto, il contribuente si è iscritto all’AIRE a decorrere dal 25 novembre 2008 (vedi, p. 3 del controricorso), ed ha ricevuto, in data 3.10.13, la notifica dell’avviso d’accertamento all’indirizzo comunicato all’anagrafe degli italiani residenti all’estero, notifica che risulta essere stata rituale e tempestiva; inoltre, è fondato il rilievo dell’ufficio secondo cui, la proposizione del ricorso del contribuente che si è difeso nel merito ha sicuramente sanato l’eventuale nullità della notifica dell’avviso (Cass. nn. 5057/15, 654/14, 1238/14, ord. n. 917/16) ed escluso qualsivoglia decadenza dalla potestà impositiva.
La sentenza va, pertanto, cassata e rinviata nuovamente alla Commissione tributaria regionale della Liguria, in diversa composizione, affinchè, riesamini il merito della controversia.
PQM
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Accoglie ricorso.
Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Commissione tributaria regionale della Liguria, in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 3 maggio 2017.
Depositato in Cancelleria il 22 agosto 2017