Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20256 del 03/10/2011
Cassazione civile sez. II, 03/10/2011, (ud. 15/04/2011, dep. 03/10/2011), n.20256
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –
Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –
Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –
Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –
Dott. DE CHIARA Carlo – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 19470/2009 proposto da:
COMUNE DI ROMA (OMISSIS), in persona del Sindaco pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEL TEMPIO DI GIOVE 21, presso
gli Uffici dell’Avvocatura Comunale, rappresentato e difeso
dall’Avvocato CECCARELLI AMERICO, giusta procura a margine del
ricorso;
– ricorrente –
contro
P.V. (OMISSIS), D.M.D.
(OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA, LUNGOTEVERE DI
PIETRA PAPA 21, presso lo studio dell’avvocato LONGO MAURO, che li
rappresenta e difende, giusta mandato a margine del controricorso e
ricorso incidentale;
– controra corrente e ricorrenti incidentale –
avverso la sentenza n. 7024/2 009 del TRIBUNALE di ROMA del 24/3/09,
depositata il 30/03/2009;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
15/04/2011 dal Consigliere Relatore Dott. CARLO DE CHIARA;
è presente il Procuratore Generale in persona del Dott. ROSARIO
GIOVANNI RUSSO che nulla osserva.
Fatto
PREMESSO IN FATTO E DIRITTO
1. – Con la sentenza impugnata il Tribunale di Roma, in accoglimento dell’appello del sig. P.V. avverso la sentenza di primo grado con cui, accolta l’opposizione del medesimo sig. P. a cartella esattoriale, erano state tuttavia compensate le spese processuali, ha condannato l’opposto (e poi appellato) Comune di Roma alle spese del doppio grado di giudizio, liquidate per il primo in Euro 1.200,00 e per il secondo in Euro 8.000,00, oltre IVA e CPA. 2. – Il Comune ha quindi proposto ricorso per cassazione per tre motivi, cui il P. ha resistito con controricorso contenente anche ricorso incidentale, per un motivo, del suo difensore nel giudizio di merito, avv. D.M.D., relativo alla distrazione delle medesime spese.
3. – Con il primo motivo del ricorso principale si deduce violazione dell’art. 92 c.p.c., che consente di prescindere dal criterio della soccombenza nella decisione sulle spese di lite.
4. – Il motivo è infondato, perchè la possibilità di prescindere dal criterio della soccombenza (in presenza di presupposti quali la soccombenza reciproca delle parti o altri gravi motivi) è cosa ben diversa dall’obbligo di prescinderne, che solo avrebbe potuto giustificare una censura di violazione di legge.
5. – Con il secondo motivo, denunciando violazione dell’art. 5 della tariffa forense approvata con D.M. 8 aprile 2004, n. 127, si lamenta che il Tribunale non si sia attenuto nella liquidazione al criterio della natura e valore della controversia, menzionato dal primo comma del richiamato art. 5, avendo liquidato somme manifestamente sproporzionate al valore della lite, ammontante ad Euro 4 87,50.
6. – Con il terzo motivo, denunciando omissione e vizio di motivazione, ai sensi dell’art. 132 c.p.c., n. 4, e art. 360 c.p.c., n. 5, si lamenta che il Tribunale non abbia motivato a proposito dell’evidente sproporzione delle spese liquidate rispetto al valore della causa.
7. – Questi due motivi, da esaminare congiuntamente in quanto connessi, sono fondati, essendo, per un verso, la liquidazione manifestamente contrastante con la richiamata tariffa, attesa l’esiguità del valore della lite, e difettando, per altro verso, nella sentenza impugnata qualsiasi motivazione che consenta di,, I, ricostruire le ragioni per le quali il giudice ha provveduto nel senso criticato dal ricorrente.
8. – Resta assorbito l’unico motivo del ricorso incidentale, con cui si denuncia la violazione dell’obbligo di disporre la richiesta distrazione delle spese processuali in favore del procuratore antistatario.
9. – La sentenza impugnata va pertanto cassata, in relazione alle censure accolte, con rinvio al giudice indicato in dispositivo, il quale procederà a una nuova liquidazione delle spese del giudizio di merito e provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte rigetta il primo motivo del ricorso principale e accoglie il secondo e il terzo, dichiara assorbito il ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata in relazione alle censure accolte e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, al Tribunale di Roma in diversa composizione.
Così deciso in Roma, il 15 aprile 2011.
Depositato in Cancelleria il 3 ottobre 2011