Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20255 del 31/07/2018


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Civile Ord. Sez. 5 Num. 20255 Anno 2018
Presidente: VIRGILIO BIAGIO
Relatore: PERRINO ANGELINA MARIA

Data pubblicazione: 31/07/2018

ORDINANZA
sul ricorso iscritto al numero 9048 del ruolo generale
dell’anno 2017, proposto
da
Agenzia delle entrate, in persona del direttore pro
tempore,

rappresentato e difeso dall’Avvocatura

generale dello Stato, presso gli uffici della quale in
Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12, si domicilia
– ricorrentecontro
Alfieri Raffaele
-intimatoper la cassazione della sentenza della Commissione
tributaria regionale del Piemonte, depositata in data 12
dicembre 2008, n. 45/02/08;
udita la relazione sulla causa svolta in data 22 marzo
2018 dal consigliere Angelina-Maria Perrino.
Fatti di causa.
Con avviso di accertamento e atto di contestazione
relativi all’anno d’imposta 2001, l’Agenzia delle entrate
RG n. 9043/2017
(

Angelina-Maria Perfino stenso

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recuperò iva e irap nei confronti di Raffaele Alfieri, nella qualità
d’imprenditore individuale, e irrogò le relative sanzioni. L’Agenzia,
in particolare, rilevò che il consorziato non aveva fatturato i
proventi consortili che il consorzio gli avrebbe dovuto ribaltare pro
quota, nonché che non aveva autofatturato i costi consortili che
parimenti il consorzio avrebbe dovuto ribaltargli. Secondo l’Ufficio,

compensazione tra i ricavi che avrebbe dovuto rispettivamente
trasferire al consorziato e il contributo che quest’ultimo doveva al
consorzio per il suo funzionamento; modalità di fatturazione,
questa, che secondo l’Agenzia determinava l’occultamento di parte
dei ricavi percepiti dal consorziato.
Raffaele Alfieri impugnò avviso e atto di contestazione,
ottenendone l’annullamento dalla Commissione tributaria
provinciale.
Quella regionale ha respinto l’appello dell’Ufficio, facendo leva
anzitutto sull’omessa allegazione ad avviso e ad atto di
contestazione del verbale di constatazione redatto nei confronti del
consorzio, soggetto terzo e, nel merito, osservando, per un verso,
che l’addebito dei costi al consorziato va circoscritto all’«importo
eccedente la parte non coperta dalle differenze delle fatture» e
che tale mancato addebito «genera documenti, ma neutralità
fiscale».
Avverso questa sentenza propone ricorso l’Agenzia delle
entrate per ottenerne la cassazione, che affida a cinque motivi, cui
non v’è replica.
Questa Corte ha ordinato la rinotificazione del ricorso nei
confronti di Raffaele Alfieri e, in esito all’esecuzione di essa, è stata
fissata l’adunanza.
Ragioni della decisione.
1.- Questa Corte, con ordinanza contestuale a sentenza,
pronunciate con unico atto pubblicato in data 17 marzo 2017, n.
RG n. 9043/2017
Angelina-Maria Perr

in particolare, il consorzio aveva operato un’indebita

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6906, ha dichiarato la nullità della notificazione del ricorso
eseguita nei confronti di Raffaele Alfieri, nella qualità
d’imprenditore individuale, perché avvenuta mediante spedizione
di copia conforme al domicilio eletto dal difensore a mezzo del
servizio postale, consegnata, in assenza del destinatario, al
portiere dello stabile, senza che l’agente postale ne desse notizia

rinnovazione della notificazione nulla ex art. 291 c.p.c.
1.1.- Ma, nel rinnovare la notificazione, l’Agenzia delle entrate
ha indirizzato il ricorso nuovamente al domicilio del difensore
costituito in grado d’appello, sebbene fosse ormai decorso oltre un
anno dalla pubblicazione della sentenza impugnata, avvenuta il 12
dicembre 2008, e ciò in violazione dell’ultimo comma dell’art. 330
c.p.c.
2.- Questa norma, la quale dispone che “Quando manca la
dichiarazione di residenza o l’elezione di domicilio e, in ogni caso,
dopo un anno dalla pubblicazione della sentenza, l’impugnazione,
se è ancora ammessa dalla legge, si notifica personalmente a
norma degli articoli 137 ese e seguenti”, si applica difatti anche in
caso di rinnovazione, disposta ai sensi dell’art. 291 ,Upwx, 1°
comma, c.p.c., della notificazione dell’impugnazione affetta da
nullità, come stabilito dalle sezioni unite di questa Corte (con
sentenza 1 febbraio 2006, n. 2197).
3.- Il ricorso deve allora essere dichiarato inammissibile.
Un tale effetto è da ricollegare al fatto che la rinnovazione è
stata sì eseguita nel termine, ma in modo nullo (senza essere
seguita da altra notificazione valida prima che il ricorso sia preso
in esame).
Se la nullità della notificazione in rinnovazione è rilevata e
dichiarata, un’ulteriore rinnovazione non può essere considerata
possibile e va dunque esclusa a norma dell’art. 162, 10 comma,
c.p.c.
RG n. 9043/2017
Angelina-Maria Perri

al destinatario mediante lettera raccomandata e ha ordinato la

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3.1.- Ciò perché quando la nullità sia stata dichiarata una
prima volta e il giudice abbia ordinato la rinnovazione, la natura
perentoria del termine non consente che, per il compimento della
medesima attività, cioè per il compimento di una notificazione
valida, possa essere assegnato un nuovo termine (Cass. 20
gennaio 2015, n. 857; 12 gennaio 2007, n. 436; 1 luglio 2005, n.

perentori, nemmeno sull’accordo delle parti, salvo che si
prospettino i presupposti per rimessione in termini contemplati dal
2° comma di questa norma.
4.- Non si pone in frizione con quest’orientamento l’indirizzo in
base al quale la notificazione fatta al procuratore dell’atto
d’integrazione del contraddittorio in cause inscindibili ai sensi
dell’art. 331 c.p.c., qualora sia decorso oltre un anno dalla data di
pubblicazione della sentenza, dà luogo a una nullità sanabile, ai
sensi dell’art. 160 c.p.c., con conseguente operatività dei rimedi
della rinnovazione o della sanatoria, poiché si sarebbe al cospetto
di una mera violazione della prescrizione in tema di forma, e non
già l’impossibilità di riconoscere nell’atto la rispondenza al modello
legale della sua categoria (Cass., sez. un., n. 2197/06, cit.; 26
giugno 2009, n. 15050; 26 settembre 2017, n. 23341 e ord. 16
febbraio 2018, n. 3816).
4.1.- Non v’è infatti nel caso della rinnovazione della
notificazione di cui i discute il compimento della medesima
attività, giacché diverso è il contenuto dell’ordine del giudice:
d’integrazione del contraddittorio in prima battuta, di rinnovazione
della notificazione nulla in seconda.
5.- Nulla per le spese, in mancanza di attività difensiva.
Per questi motivi

dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, il 22 marzo 2018.

14042): l’art. 153 c.p.c., vieta difatti la proroga dei termini

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