Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20255 del 25/09/2020

Cassazione civile sez. lav., 25/09/2020, (ud. 20/07/2020, dep. 25/09/2020), n.20255

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAIMONDI Guido – Presidente –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. BOGHETICH Elena – Consigliere –

Dott. DE MARINIS Nicola – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8778/2017 proposto da:

POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE EUROPA 190, presso

l’avvocato ROSSANA CLAVELLI, dell’Area Legale Territoriale Centro di

Poste Italiane, rappresentata e difesa dall’avvocato SAVERIO

SEBASTIANI;

– ricorrente –

contro

B.A., domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR, presso LA

CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato NICOLA ZAMPIERI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 649/2016 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 25/01/2017 R.G.N. 801/2013.

 

Fatto

RILEVATO

che, con sentenza del 25 gennaio 2017, la Corte d’Appello di Venezia, chiamata a pronunziarsi sul gravame avverso la decisione resa dal Tribunale di Padova, che aveva accolto la domanda proposta da B.A. nei confronti di Poste Italiane S.p.A., dichiarando il diritto del primo, dipendente della Società assunto il 2.12.1985 e inquadrato, all’atto della proposizione del ricorso introduttivo nel livello B ex CCNL 2003 al superiore inquadramento quale Quadro di 2 livello dal 20.10.1997, stante l’intervenuta prescrizione del diritto per il periodo pregresso, ed alle differenze retributive maturate, anche in questo caso nei limiti della prescrizione, dal 20.4.2002, in parziale riforma della predetta decisione riconosceva il diritto al superiore inquadramento rivendicato a decorrere dalla successiva data del 1.9.2008;

che la decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto infondata l’eccezione di inammissibilità del gravame per inosservanza dei requisiti formali di cui all’art. 434 c.p.c., sollevata dal B., consentendo l’atto di comprendere le ragioni in fatto e diritto a sostegno dell’impugnazione e, nel merito, infondata la tesi sostenuta dalla Società per cui il diritto del B. al superiore inquadramento non sussisterebbe in quanto il reinquadramento del personale, seguito alla trasformazione in Ente Poste dell’Azienda autonoma delle Poste e Telegrafi attuato con il CCNL del 26.11.1994, che aveva determinato la confluenza nella c.d. Area Operativa di tutto il personale precedentemente inquadrato nelle categorie IV, V e VI, non aveva implicato alcun mutamento di mansione per cui il B., perito di VI categoria, si era visto attribuire, in base al CCNL 1994, l’inquadramento in Area Operativa per effetto della medesima competenza professionale maturata ed aveva continuato ad operare utilizzando la medesima professionalità tecnica acquisita e ciò in quanto, al contrario, emergeva dall’accertamento compiuto, che le mansioni svolte dal B. erano già prima del reinquadramento del 1994 superiori rispetto a quelle del suo formale inquadramento nella ex VI categoria, trattandosi di attività tecnica specializzata con diretta dipendenza dal responsabile del CMP ed autonomia decisionale, restando irrilevante l’assenza del coordinamento diretto di altri colleghi;

– che per la cassazione di tale decisione ricorre la Società, affidando l’impugnazione a tre motivi, cui resiste, con controricorso, il B.;

– che il controricorrente ha poi presentato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

– che, con il primo motivo, la Società ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione della L. n. 71 del 1994, art. 6, art. 2103 c.c., del CCNL 26.11.1994, dell’accordo integrativo 23.5.1995, del CCNL 2001, L. n. 797 del 1981, art. 3 e del D.M. 5 agosto 1982, n. 4584, art. 1, deduce l’erroneità e contraddittorietà dell’interpretazione accolta dalla Corte territoriale con riguardo alla disciplina collettiva in materia di inquadramento del personale della Società, come emersa a seguito della revisione in quella sede attuata della regolamentazione legislativa operante antecedentemente alla privatizzazione del rapporto, interpretazione in base alla quale la Corte medesima avrebbe arbitrariamente valorizzato una declaratoria contrattuale, quella dell’Area Quadri di II livello, rispetto a quella dell’Area Operativa, definita come terminale per la confluenza di competenze assimilabili a livello di macrosettore (appunto quello operativo) in funzione di un utilizzo fungibile del personale inserito, tra cui il B., il quale vi era stato destinato sulla base delle mansioni svolte alla data del 23.5.1995, così come è poi avvenuto a seguito dell’entrata in vigore della nuova classificazione del personale, articolata su sei livelli professionali da F ad A1, introdotta dal CCNL del 2003, che per il B. ha comportato l’assegnazione al livello B sulla base delle mansioni svolte alla data dell’11.7.2003;

che le stesse argomentazioni sono state poste a corredo del secondo motivo formulato e rubricato con riferimento all’insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia e sono state utilizzate per dare contenuto al motivo medesimo;

che, con il terzo motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione degli artt. 40, 41, 43, 44, 53 CCNL 26.11.1994 21 dell’accordo integrativo 23.5.1995, dell’All. 1 al CCNL 11.1.2001 dell’art. 21 CCNL 2003 e CCNL 2007 e dell’All. 1 del D.M. 5 agosto 1982, n. 4584, in relazione all’art. 2103 c.c., la Società ricorrente lamenta l’incongruità logica e giuridica della valutazione operata dalla Corte territoriale in ordine alla riferibilità dei contenuti professionali caratterizzanti le mansioni di fatto svolte dal B. alla declaratoria contrattuale dell’Area Quadri di II livello;

che, tutti gli esposti motivi, i quali possono essere qui trattati congiuntamente, in quanto strettamente connessi, per essere condensabili nel passo del ricorso ove si sostiene aver la Corte territoriale errato nel ritenere che le mansioni effettivamente svolte dal B. si connotassero per la natura specialistica e l’autonomia decisionale di livello superiore a quello di inquadramento, non essendo quelle mansioni altro che la naturale prosecuzione delle mansioni tecniche che il B. già svolgeva in ragione della qualifica di perito ex VI categoria poi confluite nell’area operativa di cui all’art. 43 del CCNL 1994 e quindi tali da risultare del tutto equivalenti a queste ultime e ciò in quanto da parte della Corte territoriale non vi sarebbe stato alcun apprezzamento e valutazione in ordine alla natura e alla specializzazione delle mansioni che il B. aveva già acquisito nel suo bagaglio professionale, devono ritenersi infondati, atteso che quell’apprezzamento, che riguarda le mansioni di fatto svolte dal B. già dalla data della sua assunzione nel 1985, la Corte territoriale l’ha puntualmente compiuto ed in termini che neppure risultano qui fatti oggetto di specifica censura, rilevando, da un lato, come, oltre al possesso di un livello di preparazione professionale specializzata nel settore dell’informatica (desunta dalla diretta dipendenza dal responsabile del CMP e dall’addestramento di altro dipendente) il B. esercitava un’autonomia, non solo operativa, ma altresì decisionale, provvedendo, al di là della manutenzione, all’individuazione del guasto e, con sua responsabilità, a risolvere il problema secondo la propria valutazione, dall’altro, affermando l’irrilevanza del requisito del coordinamento diretto di altri colleghi, ritenuto utile ai soli fini dell’attribuzione della superiore qualifica di Quadro di I livello;

che il ricorso va, dunque, rigettato;

che le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in Euro 200,00 per esborsi ed Euro 5.250,00 per compensi, oltre spese generali al 15% ed altri accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 20 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 25 settembre 2020

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