Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20255 del 03/10/2011
Cassazione civile sez. II, 03/10/2011, (ud. 15/04/2011, dep. 03/10/2011), n.20255
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –
Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –
Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –
Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –
Dott. DE CHIARA Carlo – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 16363-2009 proposto da:
C.S. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in
ROMA, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa
dall’Avvocato CODRINO GIOVANNI, giusta delega in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO in persona del Ministro pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende, ope
legis;
– controricorrente –
avverso il provvedimento R.G. 850/09 del GIUDICE DI PACE di NOVARA
del 25.5.09, depositato il 27/05/2009;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
15/04/2011 dal Consigliere Relatore Dott. CARLO DE CHIARA;
è presente il Procuratore Generale in persona del Dott. ROSARIO
GIOVANNI RUSSO che nulla osserva.
Fatto
PREMESSO IN FATTO
che nella relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. si legge quanto segue:
“1. – Viene impugnata ordinanza con cui il Giudice di pace, inaudita altera parte, ha dichiarato inammissibile, attesa la propria incompetenza territoriale, il ricorso ex art. 204 bis C.d.S. proposto dalla sig.ra C.S. avverso verbale di accertamento elevato dalla Polizia Stradale.
La sig.ra C. ha quindi proposto ricorso per cassazione per un motivo, cui ha resistito con controricorso il Ministero dell’Interno.
2. – Con l’unico motivo di censura si deduce che l’ordinanza di inammissibilità inaudita altera parte può essere pronunciata, ai sensi della L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 23 soltanto in caso di tardività del ricorso, mentre in tutti gli altri casi il giudice deve disporre l’instaurazione del contraddittorio con l’amministrazione.
2.1. – Il motivo è ammissibile, concludendosi – ad onta dell’eccezione di parte controricorrente – con la formulazione di un quesito adeguato, ed è altresì fondato, in quanto l’incompetenza del giudice non poteva essere dichiarata con ordinanza inaudita altera parte – che la L. n. 689 del 1981, art. 23, comma 1, riserva alla sola declaratoria della tardività del ricorso in opposizione – ma andava dichiarata con sentenza emessa all’esito del giudizio nel contraddittorio delle parti (Cass. 18599/2005 e successive conformi)”.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
che detta relazione è stata ritualmente comunicata al P.M. e notificata agli avvocati delle parti, i quali non hanno presentato conclusioni o memorie; che la stessa è condivisa dal Collegio; che, pertanto, il ricorso va accolto e l’ordinanza va cassata con rinvio, per un nuovo esame nel contraddittorio delle parti, al giudice indicato in dispositivo, il quale provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa l’ordinanza impugnata e rinvia, anche per le spese, al Giudice di pace di Novara in persona di altro giudicante.
Così deciso in Roma, il 15 aprile 2011.
Depositato in Cancelleria il 3 ottobre 2011