Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20254 del 25/09/2020

Cassazione civile sez. lav., 25/09/2020, (ud. 20/07/2020, dep. 25/09/2020), n.20254

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAIMONDI Guido – Presidente –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. BOGHETICH Elena – Consigliere –

Dott. DE MARINIS Nicola – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6645/2017 proposto da:

ANAS S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PO 25/B, presso lo studio

dell’avvocato ROBERTO PESSI, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

S.G., elettivamente domiciliato in ROMA, CORSO TRIESTE

n. 16, presso lo studio dell’avvocato GUIDO CHIODETTI, che lo

rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2783/2016 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 19/09/2016 R.G.N. 3353/2013.

 

Fatto

RILEVATO

– che, con sentenza del 19 settembre 2016, la Corte d’Appello di Roma, in riforma della decisione resa dal Tribunale di Roma, accoglieva la domanda proposta da S.G. nei confronti di ANAS S.p.A., dichiarando il diritto del primo, dipendente della Società con mansioni di “addetto di sala operativa” al superiore inquadramento nel livello B del CCNL ANAS con qualifica di “assistente di sala operativa” con decorrenza dall’1.12.2008;

– che la decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto di non poter condividere il convincimento espresso dal primo giudice per il quale, per quanto andasse riconosciuto al lavoratore lo svolgimento di mansioni che, in assenza di personale con qualifica di assistente di sala operativa, erano tali da ricomprendere quelle proprie del predetto profilo professionale, non poteva ritenersi raggiunta la prova della pienezza e prevalenza del loro espletamento rispetto alle mansioni della qualifica di appartenenza per essere carente l’aspetto della responsabilità ed il potere di coordinamento di altre risorse umane, dovendosi considerare effettivo l’esercizio di responsabilità circoscritte ma dirette, secondo la formula recata dalla declaratoria del profilo di assistente di sala, in ragione dell’ordinario insorgere nell’attività quotidiana di evenienze tali da implicare da parte del lavoratore impiegato nel ruolo di assistente autonomi poteri di iniziativa e meramente eventuale l’esercizio di un potere di coordinamento di gruppi di risorse umane prevedendo la declaratoria suddetta un tale contenuto professionale come mera possibilità;

che per la cassazione di tale decisione ricorre la Società, affidando l’impugnazione ad un unico motivo, cui resiste, con controricorso, lo S.;

che entrambe le parti hanno presentato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

– che, con l’unico motivo, la Società ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione degli artt. 2103 c.c., in relazione alle disposizioni del verbale di intesa tra ANAS e OO.SS. del 17.7.2008 e art. 74 del CCNL ANAS 2002/2005, lamenta l’incongruità logica e giuridica della pronunzia resa dalla Corte territoriale per aver questa fondato l’intero iter motivazionale sull’assunto per il quale nella sala operativa cui era adibito lo S. non era presente del personale con qualifica di assistente di sala operativa, facendo derivare da tale circostanza, quasi fosse un inevitabile corollario, la conclusione che, in termini quantitativi e qualitativi, tra le funzioni espletate dallo S. fossero prevalenti quelle riconducibili alla predetta qualifica piuttosto che a quella di appartenenza;

– che, così formulato, il motivo deve ritenersi infondato, avendo la Corte territoriale dato ampiamente conto delle ragioni che lo inducevano a discostarsi dal giudizio espresso dal giudice di prime cure, ragioni che correttamente si radicano nella ritenuta ricorrenza dei contenuti professionali qualificanti il profilo di assistente di sala operativa ed, in particolare, dell’assunzione di responsabilità diretta in relazione alla gestione delle sopravvenienze indotte dalla circolazione dei veicoli, di cui la Corte medesima ha ritenuto di dover escludere l’eccezionalità, su cui, viceversa, si basava la valutazione in senso contrario del primo giudice e che nel ricorso de quo, risoltosi nella mera riproposizione di quella valutazione, non risultano adeguatamente contrastate;

– che il ricorso va, dunque, rigettato;

– che le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in Euro 200,00 per esborsi ed Euro 5.250,00 per compensi, oltre spese generali al 15% ed altri accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 20 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 25 settembre 2020

 

 

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