Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20254 del 15/07/2021

Cassazione civile sez. lav., 15/07/2021, (ud. 04/02/2021, dep. 15/07/2021), n.20254

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Antonio – Presidente –

Dott. D’ANTONIO Enrica – rel. Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23163-2015 proposto da:

C.A., in qualità di erede di C.M.N.,

rappresentato e difeso da se stesso, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CIRCONVALLAZIONE CLODIA 36, C/0 STUDIO LEGALE VAVALA’,

presso lo studio dell’avvocato MARIA IDA OREFICE;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e

quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. Società di Cartolarizzazione

dei Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CESARE

BECCARIA N. 29, presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto,

rappresentati e difesi dagli avvocati EMANUELE DE ROSE, LELIO

MARITATO, ANTONINO SGROI, CARLA D’ALOISIO;

– controricorrenti –

nonché contro

EQUITALIA SUD S.P.A.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 123/2015 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO,

depositata il 20/03/2015 R.G.N. 1519/2011;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

04/02/2021 dal Consigliere Dott. ENRICA D’ANTONIO.

 

Fatto

CONSIDERATO IN FATTO

1. La Corte d’appello di Catanzaro, in riforma della sentenza del Tribunale di Vibo Valentia, ha rigettato l’opposizione proposta da C.A., quale erede di C.M.N., alla cartella esattoriale notificatagli su istanza dell’Inps per il pagamento di Euro 1531,64 per contributi dovuti alla gestione commercianti per l’anno 2007, rate (OMISSIS).

La Corte territoriale ha esposto che, secondo il Tribunale, il C., già socio accomandatario della soc Teago sas, aveva assunto la veste di liquidatore della stessa dal 28/12/2006 e che, pertanto, da tale data si potesse evincere una vera e propria presunzione di cessazione dello svolgimento di qualsiasi attività riconducibile a quelle proprie dell’accomandatario.

La Corte territoriale ha, invece, affermato che solo con la conclusione delle operazioni di liquidazione e cancellazione della società poteva ritenersi cessata ogni attività potendo, infatti, il C., fino a quella data, svolgere attività commerciale in nome e per conto della società.

2. Avverso tale pronuncia il C. ha proposto ricorso per cassazione, deducendo due motivi di censura ulteriormente illustrati con memoria ex art. 378 c.p.c.. con la quale ha chiesto l’applicazione del D.L. n. 119 del 2018, art. 4 convertito in L. n. 136 del 2018. L’Inps ha resistito con controricorso.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

3. Preliminarmente va rigettata la richiesta formulata dal ricorrente di applicazione del D.L. n. 119 del 2018, art. 4 convertito in L. n. 136 del 2018. La norma prevede lo stralcio dei debiti fino a mille Euro affidati agli agenti della riscossione dal (OMISSIS).

La norma recita testualmente che “I debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del presente decreto, fino a mille Euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1 gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, ancorché riferiti alle cartelle per le quali è già intervenuta la richiesta di cui all’art. 3, sono automaticamente annullati.

4. Secondo l’ord. di questa Corte n. 11817/2020”, nell’ambito operativo della norma, rientrano tutte quelle cartelle, anche di importo complessivo ben superiore a mille Euro, il cui singolo carico affidato all’agente della riscossione non superi l’importo suddetto.

In senso opposto a tale conclusione questa Corte si è espressa successivamente con ord. n. 17966/2020 secondo la quale: “ai fini dell’annullamento, ai sensi del D.L. n. 119 del 2018, art. 4, comma 1, conv., con modif., dalla L. n. 136 del 2018, dei debiti tributari la cui riscossione sia stata affidata agli agenti di riscossione nel periodo compreso tra il 1 gennaio 2000 e il 31 dicembre 2010, il limite di valore del debito (mille Euro) non deve essere riferito ai singoli carichi risultanti da ciascuna cartella esattoriale, ma alla sommatoria di essi e, se i debiti sono di diversa natura, al valore complessivo dei carichi omogenei”.

5. Ritiene questo Collegio che nella specie tale annullamento automatico non possa trovare applicazione atteso che la cartella (non solo supera Euro 1000, ma si tratta di carichi omogenei (tutti contributi relativi al 2007) che, pertanto, secondo quanto specificato con ampie argomentazioni nella più recente ordinanza di questa Corte n. 17966/2020 cui questo Collegio intende dare continuità, deve tenersi conto del loro valore complessivo che nella specie supera Euro 1000.

6. Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione degli artt. 2488 e 2729 c.c. e L. n. 1397 del 1960, art. 1, lett. c); L. n. 613 del 1960, art. 1; L. n. 662 del 1996, art. 1, comma 203 – che ha sostituito della L. n. 160 del 1975, il comma 1 per avere i giudici di merito sussunto erroneamente fatti concreti non rispondenti ai requisiti di gravità, precisione, concordanza, nonché violazione dell’art. 116 c.p.c..

Lamenta che la Corte aveva dato per scontato che il C. avesse continuato a svolgere attività sociale per il raggiungimento degli scopi sociali con carattere abitualità e prevalenza durante la fase di liquidazione della società e fino alla cancellazione dell’impresa, pur in assenza di qualsiasi dato da cui desumere che vi fosse stato tale concreto svolgimento. Il ragionamento presuntivo era del tutto errato e basato su elementi indiziari privi dei requisiti di gravità, precisione e concordanza richiesti dall’art. 2729 c.c..

7. Con il secondo motivo denuncia violazione degli artt. 2498 e 2729 c.c. e art. 115 c.p.c., L. n. 1397 del 1960, art. 1, lett. c); L. n. 613 del 1960, art. 1; L. n. 662 del 1996, art. 1, comma 203 – che ha sostituito della L. n. 160 del 1975, il comma 1 per avere i giudici di merito omesso di esaminare fatti decisivi per il giudizio.

Denuncia il ricorrente che, in assenza di prova da fornire dall’Inps, doveva ritenersi superata la presunzione di svolgimento di attività sociale; egli quale liquidatore non possedeva i poteri di gestione della società ed, inoltre, essendo in precarie condizioni di salute fin dal (OMISSIS) a seguito di infarto, aveva avuto riconosciuto l’assegno di invalidità ottenendo dall’Inps la cancellazione dalla gestione separata, con la conseguenza che la società di fatto non aveva più operato e, nel periodo della richiesta, l’attività commerciale svolta non poteva ritenersi continuativa e neppure prevalente.

8. I due motivi, congiuntamente esaminati stante la loro parziale sovrapposizione, vanno accolti nei sensi di seguito specificati.

Va, in primo luogo, ribadito il principio affermato da questa Corte (Cass. n. 3835/2016, n. 5210/2017, n. 2665/2021) secondo cui ai sensi della L. n. 662 del 1996, art. 1, comma 203, che ha modificato la L. 3 giugno 1975, n. 160, art. 29 e della L. 28 febbraio 1986, n. 45, art. 3 nelle società in accomandita semplice la qualità di socio accomandatario non è sufficiente a far sorgere l’obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali, essendo necessaria anche la partecipazione personale al lavoro aziendale, con carattere di abitualità e prevalenza, la cui ricorrenza deve essere provata dall’istituto assicuratore. Presupposto imprescindibile per l’iscrizione alla gestione commercianti è infatti – per il disposto dalla L. n. 662 del 1996, art. 1, comma 203 – la prova dello svolgimento di un’attività commerciale.

Quanto alla figura del liquidatore deve osservarsi che, in generale, non sussiste alcuna incompatibilità con lo svolgimento di attività commerciale avente le caratteristiche sopra indicate. Sotto tale profilo la Corte ha correttamente rilevato che l’iscrizione alla gestione commercio conserva validità con persistenza dell’obbligo contributivo, sia per i soci liquidatori che per gli altri soci che continuino a svolgere attività sociale, anche durante la fase di liquidazione e fino alla cessazione di tutte le attività sociali ed alla cancellazione della società dal registro delle imprese, sempreché l’attività svolta conservi i caratteri dell’abitualità e della prevalenza.

Pur sulla base di tali corrette affermazioni la Corte territoriale, ha, poi, del tutto omesso di accertare lo svolgimento da parte di C.M.N. di attività all’interno della società avente il carattere della prevalenza ed abitualità e, dunque, la sussistenza dei requisiti per l’iscrizione nella gestione commercianti Sulla base di tali considerazioni il ricorso va accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio alla Corte d’appello di Reggio Calabria anche per la liquidazione delle spese di causa.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Reggio Calabria anche per le spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, il 4 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 15 luglio 2021

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