Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20254 del 03/10/2011

Cassazione civile sez. II, 03/10/2011, (ud. 15/04/2011, dep. 03/10/2011), n.20254

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 13117-2009 proposto da:

I.S. (OMISSIS), elettivamente domiciliato

in ROMA, VIA E. MANFREDI 11, presso lo studio dell’avvocato GIULIO

VALENTI, rappresentato e difeso dall’avvocato ARGENTO STEFANO, giusta

mandato a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

I.F., I.P.;

– intimai –

avverso la sentenza n. 516/2007 della CORTE D’APPELLO di PALERMO del

28/03/08, depositata il 18/04/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

15/04/2011 dal Consigliere Relatore Dott. CARLO DE CHIARA;

è presente il P.G. in persona del Dott. ROSARIO GIOVANNI RUSSO.

Fatto

PREMESSO IN FATTO

che nella relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. si legge quanto segue:

“1. – Con la sentenza impugnata la Corte d’appello di Palermo, respingendo il gravame del sig. I.S., ha confermato la sentenza di primo grado che aveva accolto la domanda di rilascio di un immobile proposta dalla sig.ra I.P., sorella dell’appellate, nei confronti di quest’ultimo e dell’altro fratello F., rimasto contumace.

La Corte ha infatti confermato il rigetto dell’eccezione di usucapione dell’appellante, confermando che la sorella, proprietaria dell’immobile, aveva dato il piano terra di esso in comodato al padre, che vi esercitava l’attività di gommista assieme ai due figli, e che non vi era mai stata interversione della detenzione in possesso.

Il sig. I.S. ha quindi proposto ricorso per cassazione per tre motivi, cui l’intimata non ha resistito.

2. – Con il primo motivo, denunciando violazione di norme di diritto, si sostiene che l’attuale ricorrente aveva utilizzato l’immobile in maniera autonoma rispetto al padre, per cui andava qualificato possessore e non detentore.

2.1. – Il motivo è inammissibile, basandosi la censura di diritto su di un fatto (l’autonomo possesso del ricorrente) non accertato nella sentenza impugnata.

3. – Il secondo motivo, con cui si denuncia violazione degli artt. 1140 e 1158 c.c., è inammissibile per genericità del relativo quesito di diritto ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c., comma 1:

quesito con il quale si pretende che sia qualificato come possesso il potere di fatto esercitato sull’immobile dal ricorrente, senza, però, alcuna precisazione delle caratteristiche di tale esercizio.

4. – Con il terzo motivo, denunciando vizio di motivazione e violazione di legge, si chiede accertarsi: a) l’illegittimità della richiesta di concessione edilizia per la sopraelevazione dell’immobile, presentata dalla sig.ra I.P., per essere la sopra-elevazione stessa già esistente all’epoca della richiesta; b) la non qualificabilità di tale richiesta come valido ed efficace esercizio del diritto dominicale dal parte della richiedente.

4.1. – Il motivo è inammissibile, essendo la prima questione irrilevante, come peraltro già chiarito nella sentenza impugnata senza specifica censura sul punto, ed essendo del pari irrilevante la seconda, riguardante affermazione fatta solo ad abundantiam dai giudici di appello”.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che detta relazione è stata ritualmente comunicata al P.M. e notificata all’avvocato della parte ricorrente, i quali non hanno presentato conclusioni o memorie; che la stessa è condivisa dal Collegio; che, pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile;

che, in mancanza di attività difensiva della parte intimata, non vi è luogo a provvedere sulle spese processuali.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, il 15 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 3 ottobre 2011

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