Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20253 del 31/07/2018


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Civile Ord. Sez. 5 Num. 20253 Anno 2018
Presidente: VIRGILIO BIAGIO
Relatore: PERRINO ANGELINA MARIA

ORDINANZA
sul ricorso iscritto al numero 15441 del ruolo generale
dell’anno 2015, proposto
da
,P LI?

Agenzia delle entrate, in persona del direttore pro
tempore,

rappresentato e difeso dall’Avvocatura

generale dello Stato, presso gli uffici della quale in
Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12, si domicilia;
– ricorrente contro
s.p.a. Fata Assicurazioni danni, in persona del legale
rappresentante pro tempore
-intimata-

per la cassazione della sentenza della Commissione
tributaria regionale del Lazio, depositata in data 22
aprile 2014, n. 2609/22/14;
udita la relazione sulla causa svolta in camera di
consiglio in data 22 marzo 2018 dal consigliere
Angelina-Maria Perrino.
RG n. 15441/2015

Angelina-Maria Perr

Data pubblicazione: 31/07/2018

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Fatti di causa.
La controversia riguarda, in relazione all’anno d’imposta 2003, il
trattamento iva delle operazioni compiute da s.p.a. Fata Danni
assicurazioni, nella qualità di delegataria in seno agli accordi di
coassicurazione intercorsi con altre società assicuratrici, nonché di
quelle da altre imprese assicuratrici su sua delega.

fatturazione di operazioni imponibili, derivanti dall’omesso
assoggettamento all’iva delle prestazioni di servizio a quel titolo rese
e l’omessa regolarizzazione di fatture per operazioni imponibili
sempre a quel titolo ricevute.
La contribuente impugnò l’avviso, ottenendone l’annullamento
dalla Commissione tributaria provinciale di Roma.
Quella regionale ha respinto l’appello dell’Ufficio.
Ha sul punto osservato che le attività in questione, consistenti
nella generalità dei casi nella gestione del contratto, nella esazione
del premio, nel ricevimento, da parte dell’assicurato, delle
comunicazioni inerenti al contratto e nella gestione del sinistro,
sebbene direttamente non soggette ad iva, non acquistano
comunque autonoma rilevanza rispetto al contratto di assicurazione,
rispetto al quale sono connesse e inscindibili.
Contro questa sentenza propone ricorso l’Agenzia per ottenerne
la cassazione, che affida a un unico motivo, cui non v’è replica.
Ragioni della decisione
1.- Con l’unico motivo di ricorso,

proposto ex art. 360, 1°

comma, n. 3, c.p.c., l’Agenzia denuncia la violazione e falsa
applicazione dell’art. 1911 c.c., degli artt. 1, 3, 10, 1° comma, nn. 2
e 9, e 12 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, là dove il giudice
d’appello non ha considerato, per un verso, che le prestazioni
oggetto della clausola di delega sono estranee a quelle di
assicurazione e in quanto tali sono escluse dalla relativa area di
esenzione e, per altro verso, che la coassicurazione non comporta di

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Angelina-Maria Perri

In particolare, l’Agenzia delle entrate accertò l’irregolare

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per sé l’insorgenza di nuovi diritti e obblighi dell’assicuratore nei
confronti dell’assicurato.
2.- Il ricorso è fondato.
Pacifico è che tra la contribuente e altre società di
assicurazioni sia intercorso un rapporto di coassicurazione e che il
relativo contratto contenesse una clausola, in virtù della quale la

svolgere le attività indicate dal giudice di merito.
Secondo la sentenza impugnata il nesso d’inscindibilità tra le
prestazioni delle quali si discute e il contratto di assicurazione
comporta l’estensione alle prime dell’esenzione stabilita per quelle
derivanti dal secondo.
2.1.- La sussistenza dell’esenzione va valutata alla luce del
diritto dell’Unione.
Le esenzioni dall’iva hanno difatti lo scopo di consentire una
riscossione paragonabile delle risorse proprie dell’Unione in tutti gli
Stati membri (fra varie, Corte giust. 16 novembre 2017, causa C308/16, Kozuba Premium Selection sp. z o.o.c. Dyrektor Izby
Skarbowej w Warszawie, punto 44) e vanno intese
restrittivamente, perché introducono deroghe al principio generale
in base al quale l’iva è riscossa per ogni prestazione di servizi

eseguita a titolo oneroso da un soggetto passivo (da ultimo, Corte
giust. 17 marzo 2016, causa C-40/15, Aspiro, punti 20 e 26).
Ininfluente per quest’aspetto è l’applicazione del principio di
neutralità fiscale.
Il principio, difatti, non è una regola di diritto primario idonea
a incidere sulla validità di un’esenzione, bensì un canone di
interpretazione, da applicare insieme con quello concernente
l’interpretazione restrittiva delle esenzioni (tra varie, Corte giust. in
causa C-40/15, cit., punto 31; 19 luglio 2012, causa C-44/11,
Deutsche Bank, punto 45).

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Angelina-Maria P

contribuente in alcuni casi ha delegato e in altri è stata delegata a

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2.2.- Nel caso in esame, norma di riferimento è l’art. 135,
par. 1, lett. a), della direttiva n. 2006/112, che così dispone:
«Gli Stati membri esentano le operazioni seguenti:
a) le operazioni di assicurazione e di riassicurazione,
comprese le prestazioni di servizi relative a dette operazioni,
effettuate dai mediatori e dagli intermediari di assicurazione».

sesta direttiva n. 77/388/Cee del consiglio, che l’art. 135 ha
sostituito e, quanto al diritto interno, si specchia nell’art. 10, 10
comma, n. 2, del d.P.R. n. 633/72, il quale stabilisce che:
«Sono esenti dall’imposta: (…) 2) le operazioni di
assicurazione, di riassicurazione e di vitalizio; (…) 9) le
prestazioni di mandato, mediazione e intermediazione relative alle
operazioni di cui ai numeri da 1) a 7)…».
A tanto si aggiunge il richiamo all’art. 12 del d.P.R. n.
633/72, a norma del quale «…le altre cessioni o prestazioni
accessorie ad una cessione di beni o ad una prestazione di servizi,
effettuati direttamente dal cedente o prestatore ovvero per suo
conto e a sue spese, non sono soggetti autonomamente all’imposta
nei rapporti fra le parti dell’operazione principale>>.
3.- Preliminare è quindi l’identificazione della nozione di
attività assicurativa alla quale l’esenzione si riferisce.
In base al diritto unionale, che ascrive rilevanza alla portata
economica dell’operazione, anche di là da etichette contrattuali (si
veda, sul punto, Cass. 9 giugno 2017, n. 14406), quella di
assicurazione sta nel fatto che l’assicuratore si impegna, a fronte
del versamento di un premio, a procurare all’assicurato, in caso di
realizzazione del rischio coperto, la prestazione convenuta. E anche
il diritto interno, con l’art. 1882 c.c., detta una nozione
equivalente:

«L’assicurazione è il contratto col quale

l’assicuratore, verso pagamento di un premio, si obbliga a rivalere

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Angelina-Marian

La disposizione corrisponde all’art. 13, parte B, lett. a), della

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l’assicurato, entro i limiti convenuti, del danno ad esso prodotto da
un sinistro…».
L’operazione comporta, per sua natura, l’esistenza di un
rapporto contrattuale tra il prestatore del servizio di assicurazione
e il soggetto i rischi del quale sono coperti dall’assicurazione, ossia
l’assicurato. A ogni modo, deve sussistere almeno un rapporto

rischi dei quali siano coperti o, comunque, la copertura
assicurativa dev’essere fornita da un soggetto passivo il quale, pur
non essendo direttamente assicuratore, procuri ai propri clienti
tale copertura avvalendosi delle prestazioni di un assicuratore che
si assume l’onere del rischio assicurato.
Questa è la nozione di attività assicurativa costantemente
applicata dalla giurisprudenza unionale, la quale:

in base alla considerazione che un’associazione non

intratteneva alcun rapporto contrattuale con gli assicurati, ha
escluso che le valutazioni peritali di danni causati ad autoveicoli
eseguite per conto delle compagnie di assicurazioni ad essa
aderenti costituissero operazioni di assicurazione oppure
prestazioni di servizi relative a dette operazioni da mediatori e da
intermediari di assicurazione giusta le richiamate disposizioni della
sesta direttiva prima e di quella n. 2006/112 poi (Corte giust. 20
novembre 2003, causa C-8/01, Taksatorringen, punto 42);
– analoga valutazione ha svolto con riferimento all’impegno
di una società di assicurazione di gestire, in cambio di un
corrispettivo calcolato in base al prezzo di mercato, l’attività di
un’altra società di assicurazioni controllata al cento per cento
(Corte

giust.

8

marzo

2001,

causa

C-240/99,

Fórskkigsaktiebolaget Skandia);
– ha scartato per le medesime ragioni l’esenzione della quale
si discute in relazione a una cessione a titolo oneroso, da parte di
una società stabilita in uno stato membro ad una compagnia di

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giuridico tra la società che offre la copertura di un rischio e coloro i

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assicurazioni stabilita in uno stato terzo, di un portafoglio di
contratti di riassicurazione vita (Corte giust. 22 ottobre 2009,
causa C-242/08, Holding GmbH).
3.- E allora, neanche alle attività delle quali si discute, ossia
a quelle svolte da uno dei coassicuratori su delega degli altri, che
hanno avuto il contenuto riportato in narrativa, in base a quanto

3.1.- In base alla definizione fornita dall’art. 1911 c.c.,
secondo cui

«Qualora la medesima assicurazione o

l’assicurazione di rischi relativi alle stesse cose sia ripartita tra più
assicuratori per quote determinate, ciascun assicuratore è tenuto
al pagamento dell’indennità assicurata soltanto in proporzione
della relativa quota, anche se unico è il contratto sottoscritto da
tutti gli assicuratori», quella di coassicurazione è un’operazione
idonea a modulare gli effetti dell’assicurazione, in virtù della quale
si generano separati rapporti assicurativi, di modo che ciascun
assicuratore è titolare delle sole posizioni soggettive sostanziali e
processuali relative al proprio rapporto con l’assicurato (Cass. 20
aprile 2017, n. 9961; 12 luglio 2005, n. 14590; 28 gennaio 2005,
n. 1754).
La stipulazione della clausola di «guida» o di «delega» non
vale a modificare natura ed effetti dei distinti rapporti, con la
creazione di un’obbligazione solidale tra i rispettivi titolari: la
clausola ha la funzione di conferire a uno degli assicuratori
l’incarico di gestire il contratto e di compiere gli atti relativi allo
svolgimento del rapporto assicurativo, ma non elimina -nemmeno
nel caso di

mala gesti°

del coassicuratore delegato- la

caratteristica essenziale della coassicurazione, ossia l’assunzione
pro quota dell’obbligo di pagare l’indennità al verificarsi dell’evento
previsto (Cass. 2 aprile 2001, n. 4799; 16 febbraio 2000, n. 1712;
23 novembre 1994, n. 9891).

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Angelina-Maria

accertato in sentenza, si può riconoscere natura assicurativa.

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3.2.- Le attività svolte dal coassicuratore delegato in
esecuzione della clausola in questione, dunque, non sono attività
assicurative, perché il coassicuratore delegato assicura il rischio e
resta conseguentemente obbligato a rivalere l’assicurato soltanto
entro i limiti del proprio rapporto con lui, che scaturisce,

pro

quota, dal contratto di assicurazione e non già dalla clausola in
questione.

La coassicurazione non modifica, anzi, postula la ripartizione
pro quota del rischio e di per sé esclude che la quota del
coassicuratore delegato in virtù della stipulazione della clausola
abbia ad aumentare: non sorge, dunque, dalla stipulazione della
clausola l’obbligo del coassicuratore di coprire integralmente i
rischi o, comunque, di coprire rischi maggiori di quelli
originariamente assunti.
La clausola di delega, in definitiva, non incide sul rapporto
tra coassicuratore delegato e assicurato, ampliandolo, né ne
instaura uno ulteriore, anche nell’accezione ampia assunta dalla
giurisprudenza unionale. Nessuna inscindibilità rispetto al
contratto di assicurazione è per conseguenza ravvisabile.
3.3.- Quel che rileva, insomma, è il contenuto dell’attività
(tra varie, Corte giust. Arthur Andersen, causa C-472/03, punto
32; Abbey National, causa C.-169/04, e J.C.M. Beheer, causa
C-124/07, punto 17) che sia divenuta oggetto di un rapporto
contrattuale anche indiretto con l’assicurato.
Di contro, l’attività delegata, come ricostruita, per quanto se
ne sia reso partecipe l’assicurato, non ha natura assicurativa:
«benché il servizio di liquidazione di sinistri di cui al procedimento
principale, quale descritto dal giudice del rinvio, costituisca una
componente essenziale dell’operazione di assicurazione laddove
comprende, nel caso di specie, la determinazione della
responsabilità e dell’importo del danno nonché la decisione di
versare o di rifiutare un indennizzo all’assicurato, occorre

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Angelina-Maria Perrino tensqfè \

in

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constatare che tale servizio, peraltro fornito all’assicuratore, non
può configurare un’operazione di assicurazione, ai sensi dell’articolo
135, paragrafo 1, lettera a), della direttiva IVA» (Corte giust. in
causa C-40/15, Aspiro SA, punto 25; analoghe considerazioni si
leggono in Corte giust. 3 marzo 2005, causa C-472/03, Arthur
Andersen, punti 33-34).

operazioni svolte in esecuzione della clausola di delega
affermandone l’assimilabilità a quelle assicurative.
4.- Resta da verificare se spetti l’esenzione in ragione del
nesso di accessorietà delle operazioni in questione a quelle di
assicurazione.
È quanto sembra evincersi da un precedente di questa Corte
(Cass. 4 novembre 2016, n. 22429), secondo cui, pur dovendosi
affermare la necessità d’interpretare restrittivamente le nozioni di
esenzione dall’iva, è possibile estendere l’esenzione dall’iva alla
pluralità di prestazioni idonee ad integrare il servizio assicurativo
sotto il profilo economico, anche se si abbia riguardo a quelle
svolte da un coassicuratore in virtù della clausola di delega.
4.1.- Incongruo è al riguardo il richiamo alla disciplina
generale dell’accessorietà, contenuta nell’art. 12 del d.P.R. n.
633/72.
Ciò perché, in tema di assicurazioni, il diritto unionale ha
fissato una regola speciale di accessorietà, che, in virtù del canone
di specialità, prevale su quella generale.
Il nesso di accessorietà rilevante è difatti circoscritto, con
dizione più ristretta di quella prescelta per altri comparti, alle sole
prestazioni di servizi

relative a quelle di assicurazione e di

riassicurazione, rese da un mediatore o da un intermediario di
assicurazione.
4.2.- La stessa Corte di giustizia ha evidenziato la specialità
di questo nesso, in rapporto a quello concernente la prestazione

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Angelina-Maria Perrino esten

Non è quindi possibile riconoscere l’esenzione dall’iva alle

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dei servizi finanziari, in relazione ai quali aveva stabilito (Corte
giust. 5 giugno 1997, causa C-2/95, Sparekassernes Datacenter)
che la mera circostanza che la fatturazione di un servizio sia svolta
da un terzo non osta a che l’operazione alla quale essa fa
riferimento possa beneficiare dell’esenzione ai sensi dell’art. 13 B,
lett. d), punti 3 e 5 della sesta direttiva n. 77/388. L’esenzione

propriamente dette, mentre l’esenzione riguardante i servizi
finanziari si riferisce, con dizione più ampia, alle operazioni
“relative a determinate operazioni bancarie” (Corte giust. 17
marzo 2016, causa C-40/15, Aspiro SA, punto 29).
4.3.- Nella materia dell’assicurazione, dunque, il nesso utile
di accessorietà è identificato in relazione a due presupposti
concorrenti:
a) la “relatività” delle operazioni, ossia la loro correlazione a
quelle di assicurazione e riassicurazione;
b) la circostanza che esse siano rese da un mediatore o da
un intermediario di assicurazione.
Quel che rileva per la Corte è dunque l’attività in sé
dell’assicurare, che si sostanzia nel trasferimento del rischio
dall’assicurato all’assicuratore, dietro versamento di un
corrispettivo. L’estensione dell’esenzione alle attività
dell’intermediario si spiega quindi per la sua idoneità a porre in
relazione assicuratore e potenziale assicurato.
Non rilevano, invece, ai fini dell’esenzione, le attività
successive, come quelle oggetto della delega.
Queste attività sono sì necessarie, ma non già ai fini del
perfezionamento dell’operazione di assicurazione, bensì al fine
dell’adempimento degli obblighi dell’assicuratore scaturenti
dall’operazione già definita.

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Angelina-Maria Pe

delle operazioni di assicurazione concerne difatti soltanto quelle

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4.4.- E resta allora irrilevante, ai fini dell’esenzione, la
prestazione dell’attività in questione, anche se il servizio fosse stato
fornito direttamente all’assicurato.
Ciò perché il servizio non consiste nella copertura di un
rischio, né è reso da un mediatore o intermediario di assicurazioni.
Indubbiamente, nella chiave della rilevanza della sostanza

quali si discute siano rese da soggetto che abbia la qualifica
formale di mediatore di assicurazioni (sentenza Aspiro SA in causa
C-40/15).
Ma è comunque necessario che l’attività in questione
comprenda «aspetti essenziali della funzione di intermediario di
assicurazione, come ricercare i potenziali clienti e metterli in
relazione con l’assicuratore» (in termini, anche sentenza Arthur
Andersen, causa C-472/03, punti 33 e 36).
4.5.- Il che spoglia di rilevanza la verifica ritenuta, invece,
necessaria da altra pronuncia di questa Corte (Cass. 8 marzo
2017, n. 5885), secondo cui ai fini dell’assoggettabilità delle
operazioni di coassicurazione al regime di esenzione iva, occorre
verificare se la società coassicuratrice delegataria che gestisce la
liquidazione dei sinistri sia anche parte del rapporto in essere con
l’assicurato, per avere assunto obbligazioni contrattuali nei suoi
confronti sotto il profilo della garanzia della copertura del rischio,
sia pure secondo le caratteristiche proprie della coassicurazione.
Difatti, ha ulteriormente specificato la Corte di giustizia,
«l’attività consistente nella liquidazione dei sinistri in nome e per
conto di un assicuratore, come quella di cui al procedimento
principale, non è in alcun modo connessa al fatto di ricercare
potenziali clienti e metterli in relazione con l’assicuratore in vista
della conclusione di contratti di assicurazione» (punto 40 della
sentenza Aspiro).

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Angelina-Maria Perri

economica dell’operazione, non è necessario che le operazioni delle

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E, anche nel caso in esame, è indubbio che le attività
delegate delle quali si discute non sono state mirate alla ricerca di
potenziali clienti.
5.- Si potrebbe, peraltro, sostenere che le attività delegate
possano rientrare nello specchio dell’esenzione perché oggetto di
mandato, le prestazioni relative al quale sono comunque esentate,

«relative alle operazioni di cui ai nn. da 1 a 7», tra le quali
sono appunto comprese quelle di assicurazione.
Le attività svolte in esecuzione della clausola di delega
s’inscrivono difatti nell’ambito del rapporto di mandato da essa
scaturente: la clausola si risolve nel conferimento a uno dei
coassicuratori dell’incarico di gestire la polizza, con l’attribuzione di
un potere di rappresentanza nel compimento di atti giuridici, fino al
pagamento dell’intero indennizzo (Cass. 20 aprile 1990, n. 3302;
14 giugno 1982, n. 3613).
La circostanza che il mandato sia con rappresentanza non
giova alla conclusione auspicata dalla contribuente.
5.1.- In relazione al mandato senza rappresentanza, che
riceve specifica disciplina nell’art. 6 della sesta direttiva (e nel
corrispondente art. 28 della direttiva n. 2006/112), si può
affermare che se la prestazione di servizi cui il mandatario
partecipa è esentata dall’iva, tale esenzione è altresì applicabile al
rapporto giuridico tra il mandante e il mandatario (Corte giust. 14
luglio 2011, causa C-464/10, État belge c. Pierre Henfling, Raphaél
Davin e Koenraad Tanghe, in qualità di curatori fallimentari della
Tiercé Franco-Belge SA, punto 35).
In base al trattamento che ai fini dell’iva il mandato riceve dal
diritto unionale, qualora un soggetto passivo che agisce in nome
proprio ma per conto altrui partecipi ad una prestazione di servizi,
si riterrà che egli abbia ricevuto o fornito tali servizi a titolo proprio.

RG n. 15441/2015

Angelina-Maria Fe rino este

a norma dell’art. 10, 1° comma, n. 9 del d.P.R. n. 633/72, se

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La disposizione crea quindi la finzione giuridica di due
prestazioni di servizi identiche fornite consecutivamente, per
effetto della quale l’operatore che partecipa alla prestazione di
servizi, cioè il mandatario, si ritiene che abbia ricevuto, in un primo
tempo, i servizi in questione dall’operatore per conto del quale
agisce, cioè il mandante, prima di fornire, in un secondo tempo,

2013, n. 28285 e 23 ottobre 2013, n. 23899).
Occorre pur sempre, tuttavia, che il mandatario senza
rappresentanza partecipi a una prestazione di servizi di natura
assicurativa o che comunque risponda al canone di accessorietà
sopra illustrato.
5.2.- Ad analoghe conclusioni si perviene, peraltro, nel caso
del mandato con rappresentanza, in base a un’interpretazione
della disposizione in esame conforme al diritto dell’Unione e alla
nozione restrittiva delle esenzioni che la giurisprudenza unionale
predica (arg. da Corte giust. in causa C-464/10, cit., punto 32).
Anche per il mandato con rappresentanza bisogna difatti
aver riguardo al contenuto dell’attività che ne è oggetto, di modo
che in relazione a esso si potrà applicare l’esenzione soltanto
qualora il mandatario svolga attività oggettivamente assicurativa,
nell’accezione dinanzi indicata, oppure svolga quella propria
dell’intermediario o del mediatore in relazione alle prestazioni
assicurative.
6.- Neanche per quest’aspetto, dunque, si riesce a estendere
alle attività oggetto della clausola di delega al coassicuratore il
regime dell’esenzione dall’iva del quale si discute.
7.- Il che ne comporta l’esclusione.
E ciò in applicazione del principio stabilito dalla suddetta
sentenza Aspiro, secondo cui «L’art. 135, paragrafo 1, lettera a),
della direttiva 2006/111/CE del Consiglio del 28 novembre 2006
dev’essere interpretato nel senso che servizi di liquidazione di

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Angelina-Maria Perr no es (-.

M

personalmente tali servizi al cliente (in termini, Cass. 18 dicembre

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sinistri, come quelli di cui al procedimento principale, forniti da un
terzo in nome e per conto di un’impresa di assicurazione, non
rientrano nell’esenzione prevista da tale disposizione».
8.- Il ricorso va per conseguenza accolto e la sentenza
cassata.
Non sussistendo necessità di ulteriori accertamenti di fatto, il

originariamente proposto.
8.1.-

Le

oscillazioni

della

giurisprudenza,

tuttavia,

determinano la compensazione di tutte le voci di spesa maturate
nei gradi di merito e l’irripetibilità di quelle concernenti il giudizio
di legittimità.
Per questi motivi

accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel
merito, rigetta il ricorso originariamente proposto. Compensa le
spese inerenti ai gradi di merito e dichiara irripetibili quelle
concernenti il giudizio di legittimità.
Roma, il 22 marzo 2018.

giudizio va deciso nel merito, col rigetto del ricorso

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