Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20253 del 25/09/2020

Cassazione civile sez. lav., 25/09/2020, (ud. 20/07/2020, dep. 25/09/2020), n.20253

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAIMONDI Guido – Presidente –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. BOGHETICH Elena – Consigliere –

Dott. DE MARINIS Nicola – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5144/2017 proposto da:

CASSA EDILE DI ISTRUZIONE, MUTUALITA’ E ASSISTENZA (C.E.T.I.M.A.) di

(OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore

G.M., domiciliati in ROMA PIAZZA CAVOUR, presso LA CANCELLERIA

DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dagli

avvocati FERDINANDO CARONIA, MASSIMILIANO MARINELLI;

– ricorrenti –

contro

S.S., domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR, presso LA

CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dagli avvocati PASQUALE PERRONE, FRANCO CAMPO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 759/2016 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,

depositata il 12/08/2016 R.G.N. 1552/2014.

 

Fatto

RILEVATO

che, con sentenza del 12 agosto 2016, la Corte d’Appello di Palermo, confermava la decisione resa dal Tribunale di Trapani e accoglieva la domanda proposta da S.S. nei confronti della Cassa Edile di Istruzioni Mutualità ed Assistenza (C.E.T.I.M.A.) di (OMISSIS), avente ad oggetto la condanna della Cassa datrice al pagamento delle differenze retributive maturate dal giugno 2002 per avere svolto mansioni di responsabile dell’unità funzionale ed operativa incaricata del rilascio del DURC, mansioni riconducibili al superiore 6 livello;

che la decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto aver il primo giudice correttamente valutato le risultanze testimoniali e, con argomentazione congrua e logicamente coerente, essere pervenuto alla conclusione di ritenerle idonee a sostenere l’assunto del lavoratore;

che per la cassazione di tale decisione ricorreva la Cassa Edile, affidando l’impugnazione a quattro motivi, cui resisteva, con controricorso, il S.;

che, nelle more della fissazione dell’udienza di trattazione la Società ricorrente depositava atto di rinunzia al ricorso corredandolo con il verbale di conciliazione della vertenza sottoscritto in sede sindacale da entrambe le parti e dal conciliatore, del che il Collegio nell’odierna udienza dava atto, dichiarando l’estinzione del giudizio, senza attribuzione delle spese.

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 20 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 25 settembre 2020

 

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