Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20253 del 25/07/2019

Cassazione civile sez. VI, 25/07/2019, (ud. 12/03/2019, dep. 25/07/2019), n.20253

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – rel. Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23746-2017 proposto da:

A.A. elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA APOLLO D’ORO

26, presso lo studio dell’avvocato VENTURELLI NURI, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato VANNUCCI MAURO;

– ricorrente –

contro

UNICREDIT SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CARLO MIRABELLO 18, presso lo

studio dell’avvocato QUINTARELLI ALFONSO, che la rappresenta e

difende unitamente agli avvocati FLICK ARTURO, REBAGLIATI STEFANO,

FLICK WALDEMARO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 295/2017 della COME D’APPELLO di GENOVA,

depositata il 03/(13/2(117;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 12/03/2019 dal Consigliere Relatore Dott. ACIERNO

MARIA.

Fatto

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

Con la sentenza impugnata, la Corte di Appello di Genova ha accolto l’atto di appello, proposto dalla s.p.a. Unicredit avverso A.A., alla sentenza del Tribunale di Genova la quale aveva ad oggetto la

risoluzione di due contratti con cui A. aveva acquistato titoli

Alitalia e la condanna della Banca alla restituzione dell’importo di Euro 189.649,72, oltre interessi e rivalutazione monetaria.

Per quel che ancora interessa in questa sede, l’appellante aveva censurato la decisione impugnata che aveva ritenuto fondate le domande attorce sul presupposto che la Banca si fosse resa inadempiente agli obblighi informativi discendenti dal D.Lgs n. 58 del 1998, artt. 21 e 28, omettendo di informare A. circa la pericolosità degli strumenti finanziari acquistati. Il giudice di prime cure aveva omesso di considerare che la banca si era limitata a raccogliere ed eseguire specifici ordini di investimento impartiti dal cliente, da questo autonomamente decisi e in parte autonomamente disposti tramite il servizio via internet; clic l’attività di intermediazione si era svolta previa conclusione di un contratto quadro di negoziazione e che la banca aveva prodotto ulteriore documentazione attestante il regolare svolgimento) del rapporto con il cliente. Il Tribunale, infine, non aveva tenuto conto della deposizione del funzionario di Unicredit il quale aveva dichiarato di aver sconsigliato) all’ A. l’acquisto dei titoli Alitalia suggerendo di procedere ad acquistare titoli più adeguati al profilo del cliente.

La Corte d’appello aveva affermato che Unicredit avesse adempiuto al proprio obbligo di informazione, previsto ai sensi del D.Lgs. n. 58 del 1998, art. 23, per mezzo dell’intervista svolta al cliente dalla quale era emerso che quest’ultimo avesse una conoscenza media in materia di azioni e una propensione al rischio media. Inoltre, in tutti gli ordini di investimento relativi all’acquisto del titolo Alitalia vi era l’indicazione della sussistenza della situazione di conflitto di interessi c il cliente aveva sottoscritto la dichiarazione di aver ricevuto informazioni inerenti allo strumento Finanziario oggetto d’ordine.

Avverso suddetta pronuncia ha proposto ricorso per Cassazione A.A. formulando un unico motivo, accompagnato da memoria. La s.p.a. Unicredit ha depositato a sua volta controricorso accompagnato da memoria.

Si censura che la corte territoriale avrebbe omesso di considerare la contraddizione tra le produzioni Unicredit e le dichiarazioni del funzionario dal momento che alcune operazioni erano state effettuate proprio da quest’ultimo.

Inoltre, non corrisponde al vero la profilazione di investitore dinamico e con propensione al rischio media dal momento che il ricorrente ha come titolo di studio la licenza elementare ed esercita (od mestiere di arligiano canvm.ere assolutamente ine.iperlo nel settore in ormalico”. Pertanto l’acquisto delle azioni Alitalia non può ritenersi adeguata in considerazione del grado di istruzione e della professione dell’investitore.

Il ricorso è inammissibile in quanto l’unico motivo in cui si articola risulta formulato in modo generico) nonchè mira ad una nuova valutazione di elementi di fatto inammissibile in sede di legittimità. Inoltre alla luce della costante giurisprudenza di questa Corte in forza della quale “in tema di intermediazione finanziaria, la disciplina dettata dal D.Lgs. n. 58 del 1998, art. 23, comma 6, in armonia con la regola “generale stabilita dall’art. 1218 c.c., impone all’investitore, il quale lamenti la violazione degli obblighi informativi posti a carico dell’intermediario, nel quadro dei principi che regolano il riparto degli oneri di allegazione e prova, di allegare specificamente l’inadempimento di tali obblighi, mediante la pur sintetica ma circostanziata individuazione delle informazioni che l’intermediario avrebbe omesso

di somministrare, nonchè di fornire la prova del danno e del nesso di causalità tra inadempimento e danno, nesso che sussiste se, ove adeguatamente informato, l’investitore avrebbe desistito dall’investimento rivelatosi poi pregiudizievole; incombe invece sull’intermediario provare che tali informazioni sono state fornite, ovvero che esse esulavano dall’ambito di quelle dovute” (Cass. 11)111/2018). E, nel caso di specie, tale onere non è stato adempiuto dal ricorrente in mancanza di specifica allegazione sul punto. Nella memoria depositata, la parte ricorrente ha riferito di aver proposto denuncia querela, dopo la pronuncia della sentenza impugnata (4/3/2019) nei confronti del teste Troia, funzionario Unicreclit che aveva reso la deposizione posta a base della decisione della Corte d’Appello, e sulla base di tale atto ha richiesto la sospensione del giudizio di legittimità. Premessa la tardività della produzione documentale allegata alla memoria, deve rilevarsi che, in mancanza della proposizione di querela di falso (e non denuncia querela penale) rivolta verso un atto del procedimento di legittimità, non può porsi neanche astrattamente alcuna istanza di sospensione del giudizio.

In conclusione il ricorso è inammissibile. Le spese processuali seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio liquidandole in Euro 5000 per compensi; Euro 200 per esborsi oltre accessori di legge.

Sussistono le condizioni per l’applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 12 marzo 2019.

Depositato in Cancelleria il 25 luglio 2019

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