Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20253 del 07/10/2016


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Cassazione civile sez. II, 07/10/2016, (ud. 19/07/2016, dep. 07/10/2016), n.20253

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Presidente –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. ORILIA Lorenzo – rel. Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 9576/2012 proposto da:

C.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PIETRO

TACCHINI 32, presso lo studio dell’avvocato FIAMMETTA GUALTIERI, che

lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato GABRIELLA

PESCOSOLIDO COSENZA;

– ricorrente –

contro

CONDOMINIO (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, P.LE

MEDAGLIE D’ORO 72, presso lo studio dell’avvocato CLAUDIO CIUFO,

rappresentato e difeso dall’avvocato GIOVANNI MASCIOLETTI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 435/2012 del TRIBUNALE di MILANO, depositata

il 16/01/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

19/07/2016 dal Consigliere Dott. LORENZO ORILIA;

udito l’Avvocato SARTO Rita, con delega depositata in udienza

dell’Avvocato GUALTIERI Fiammetta, difensore del ricorrente che si

riporta agli atti depositati, deposita copia sentenza impugnata

notificata;

udito l’Avvocato CIUFO Claudio, con delega orale dell’Avvocato

MASCIOLETTI Giovanni, difensore del resistente che si riporta agli

atti depositati, si oppone alla produzione della sentenza;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Rosario Giovanni, che ha concluso per opposizione alla

produzione successiva alla relazione; improcedibilità ex art. 369

c.p.c.; sub inammissibilità ricorso; condanna aggravata alle spese.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. C.M. propose opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 7402/07 per un importo di Euro 1.303,44 emesso dal Giudice di Pace di Milano su richiesta del Condominio (OMISSIS) in relazione ad oneri condominiali derivanti da Delib. 17 maggio 2006 e Delib. 27 settembre 2006, aventi ad oggetto l’approvazione del bilancio e relativo piano di riparto.

2 Il Giudice di Pace, disposta una consulenza tecnica contabile, con sentenza 29176/2008 accolse parzialmente l’opposizione e, revocato il decreto opposto, condannò il C. al pagamento della minor somma di Euro 963,31 oltre interessi legali.

Il Tribunale di Milano con sentenza 435/12 depositata il 16.1.2012 rigettò l’appello del C. e, in accoglimento dell’impugnazione proposta a sua volta dal Condominio, cha confermato il decreto ingiuntivo respingendo l’opposizione. Per giungere a tale conclusione il giudice di appello, per quanto interessa, ha rilevato:

– che il valore della causa rientrava nella competenza del giudice adito;

– che il giudizio non aveva ad o oggetto l’impugnazione di Delib. di approvazione dei bilanci e relativo piano di riparto e che non era intervenuta nessuna sospensione o annullamento;

– che i poteri dell’assemblea si estendono anche alla ripartizione delle spese tra i condomini;

– che la natura giuridica del rapporto tra amministratore e collettività condominiale è quella del mandato;

– che il consulente tecnico aveva evidenziato la corretta tenuta della contabilità;

– che le critiche del C. si risolvevano in motivi di annullabilità della Delib., da far valere in diversa sede.

3 Per la cassazione di questa sentenza ricorre il C. con tre motivi (violazione e falsa applicazione degli artt. 1171, 1175 e 1375 c.c., nonchè falsa applicazione degli artt. 1130, 1135 e 1137 c.c.; violazione e falsa applicazione degli artt. 9, 10 e 14 c.p.c., in tema di competenza per valore; vizio di motivazione ex art. 360 c.p.c., n. 5).

Resiste il Condominio con controricorso.

Le parti hanno depositato memorie ex art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente – ed in via del tutto assorbente rispetto ad ogni altra questione – va dichiarata l’improcedibilità del ricorso, come eccepito dal controricorrente Condominio nella memoria depositata ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

Questa Corte ha ripetutamente affermato che la previsione – di cui all’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 2 – dell’onere di deposito a pena di improcedibilità, entro il termine di cui al comma 1 della stessa norma, della copia della decisione impugnata con la relazione di notificazione, ove questa sia avvenuta, è funzionale al riscontro, da parte della corte di cassazione – a tutela dell’esigenza pubblicistica (e, quindi, non disponibile dalle parti) del rispetto del vincolo della cosa giudicata formale – della tempestività dell’esercizio del diritto di impugnazione, il quale, una volta avvenuta la notificazione della sentenza, è esercitabile soltanto con l’osservanza del c.d. termine breve; nell’ipotesi in cui il ricorrente, espressamente ed implicitamente, alleghi che la sentenza impugnata gli è stata notificata, limitandosi a produrre una copia autentica della sentenza impugnata senza la relata di notificazione, il ricorso per cassazione deve essere dichiarato improcedibile, restando possibile evitare la declaratoria di improcedibilità soltanto attraverso la produzione separata di una copia con la relata avvenuta nel rispetto dell’art. 372 c.p.c., comma 2, applicabile estensivamente, purchè entro il termine di cui all’art. 369 c.p.c., comma 1 e dovendosi, invece, escludere ogni rilievo dell’eventuale non contestazione dell’osservanza del termine breve da parte del controricorrente ovvero del deposito da parte sua di una copia con la relata o della presenza di tale copia nel fascicolo d’ufficio, da cui emerga in ipotesi la tempestività dell’impugnazione (v. Cass. S.U. ord. 16-4-2009, n. 9005, Cass. S.U. 16-4-2009 ord. n. 9006, Cass. 28/9/2009 n. 20795, Cass. 1-12-2009 n. 25296, Cass. 26-42010 n. 9928, Cass. 11-5-2010 n. 11376, Cass. 6-8-2010 n. 18416, Cass. 10-9-2010 n. 19271, Cass. 10-12-2010 n. 25070; più di recente, v. altresì Sez. 1, Sentenza n. 16549 del 2015 e ancora, Sez. 2, Sentenza n. 22176 del 2014 in altro giudizio tra le stesse parti, queste ultime non massimate).

I due precedenti della sezione lavoro invocati dalla difesa del ricorrente (Sez. L, Sentenza n. 7027 del 14/03/2008 Rv. 602842 e Sez. L, Sentenza n. 9408 del 10/04/2008 Rv. 602873), che il Collegio non ignora, sono isolati e superati dalla costante giurisprudenza sopra richiamata, anche a sezioni unite, a cui questo Collegio intende dare continuità.

Orbene, nel caso in esame lo stesso ricorrente riferisce che la sentenza impugnata gli è stata “notificata il 13.2.2012” (v. pag. 1 ricorso), ma non ha provveduto al deposito della copia autentica della sentenza necessariamente corredata della relazione di notifica.

La produzione fatta solo in udienza di discussione è tardiva, sulla scorta dei richiamati principi, e dunque non vale a sanare l’improcedibilità ormai verificatasi.

Il Collegio non ignora che la prima sezione di questa Corte con l’ordinanza n. 1081/2016 depositata il 21.1.2016 ha rimesso gli atti al Primo Presidente per l’eventuale assegnazione alle sezioni unite ai sensi dell’art. 374 c.p.c., comma 3, della questione della procedibilità del ricorso per cassazione quando la copia notificata della sentenza impugnata, non prodotta dal ricorrente, che pur abbia dichiarato l’esistenza di tale evento, sia stata depositata da un’altra parte nel giudizio di legittimità. Nel caso di specie, però si è fuori anche da tale ipotesi.

Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato improcedibile e la parte ricorrente, per il principio della soccombenza, va condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità nella misura indicata in dispositivo, restando così logicamente assorbita ogni altra questione.

PQM

dichiara improcedibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 1.500,00 di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali.

Così deciso in Roma, il 19 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 7 ottobre 2016

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