Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20252 del 31/07/2018


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Civile Ord. Sez. 5 Num. 20252 Anno 2018
Presidente: VIRGILIO BIAGIO
Relatore: PERRINO ANGELINA MARIA

ORDINANZA
sul ricorso iscritto al numero 2353 del ruolo generale
dell’anno 2010, proposto
da
Agenzia delle entrate, in persona del direttore pro
tempore,

rappresentato e difeso dall’Avvocatura

generale dello Stato, presso gli uffici della quale in
Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12, si domicilia
– ricorrentecontro
s.a.s. Pitture veloci di Alfieri Raffaele & C.,
persona del legale rappresentante

in

pro tempore,

elettivamente domiciliatosi in Torino, alla via Cibrario, n.
12, presso lo studio del proprio difensore e procuratore
avv. Claudio d’Alessandro, giusta procura speciale in
calce al controricorso
-controricorrenteper la cassazione della sentenza della Commissione
tributaria regionale del Piemonte, sezione 2°,
depositata in data 12 dicembre 2008, n. 45/02/08.
RG n. 2353/2010
Angelina-Maria (erri

Data pubblicazione: 31/07/2018

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Fatti di causa.
Con avvisi di accertamento e atto di contestazione relativi
all’anno d’imposta 2002, l’Agenzia delle entrate contestò l’omessa
fatturazione di operazioni imponibili nei rapporti tra la s.a.s. Pitture
veloci di Alfieri Raffaele, impresa consorziata al consorzio Manital
ed il consorzio e recuperò nei confronti della società iva e irap,

Raffaele, la conseguente maggiore irpef. L’Agenzia, in particolare,
rilevò che la consorziata non aveva fatturato i proventi consortili
che su di essa il consorzio avrebbe dovuto ribaltare pro quota,
nonché che non aveva autofatturato i costi consortili che parimenti
il consorzio avrebbe dovuto su di essa ribaltare. Secondo l’Ufficio,
in particolare, il consorzio aveva operato un’indebita
compensazione tra i ricavi che avrebbe dovuto rispettivamente
trasferire alla consorziata e il contributo che quest’ultima doveva
al consorzio per il suo funzionamento; modalità di fatturazione,
questa, che secondo l’Agenzia determinava l’occultamento di parte
dei ricavi percepiti dalla consorziata.
La società e il socio impugnarono avvisi e atto di
contestazione, ottenendone l’annullamento dalla Commissione
tributaria provinciale.
Quella regionale ha respinto l’appello dell’Ufficio, facendo leva
anzitutto sull’omessa allegazione ad avvisi e atto di contestazione
dei verbali di constatazione redatti nei confronti del consorzio,
soggetto terzo e, nel merito, osservando, per un verso, che
l’addebito dei costi alle consorziate va circoscritto

all’«importo

eccedente la parte non coperta dalle differenze delle fatture», che
tale mancato addebito

«genera documenti, ma neutralità

fiscale» e, che in relazione all’anno d’imposta 2002, la s.a.s.
Pitture Veloci non ha partecipato all’esecuzione di commesse, né ha
emesso o ricevuto fatture per lavori direttamente commissionati al
consorzio.
RG n. 2353/2010
Angelina

rri o

e

irrogando le relative sanzioni, nonché, quanto al socio Alfieri

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Avverso questa sentenza propone ricorso l’Agenzia delle
entrate per ottenerne la cassazione, che affida a cinque motivi, cui
replica con controricorso la società.
La trattazione del giudizio è stata rinviata in attesa della
decisione delle sezioni unite di questa Corte sulla questione di
diritto coinvolta. Intervenute la sentenza n. 12190-12191-12192-

Successivamente il giudizio è stato inserito nel ruolo
dell’adunanza del 22 marzo 2018.
Ragioni della decisione.
1.- Va dichiarato non luogo a provvedere, perché il giudizio è
stato definito con sentenza 17 marzo 2017, n. 6906.
Per questi motivi
dichiara non luogo a provvedere.
Così deciso in Roma, il 22 marzo 2018.

12193/16, è stata nuovamente fissata la pubblica udienza.

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