Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20252 del 25/07/2019

Cassazione civile sez. VI, 25/07/2019, (ud. 12/03/2019, dep. 25/07/2019), n.20252

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – rel. Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2319(1-2017 proposto da:

D.Y., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FEDERICO CESI,

72, presso lo studio dell’avvocato SCIARRILLO ANDREA, rappresentato

e difeso dall’avvocato SGARBI PIETRO;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO (OMISSIS), in persona del Ministro pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA CENTRALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1039/2017 della CORTE D’APPELLO diANCONA,

depositata il 04/07/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 12/03/2019 dal Consigliere Relatore Dott. ACIERNO

MARIA.

Fatto

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

La corte d’Appello di Ancona ha rigettato, confermando la pronuncia di primo grado, la domanda di protezione internazionale proposta dal cittadino gambiano D.Y.. A sostegno della decisione ha evidenziato che le dichiarazioni svolte dal richiedente non erano credibili, in particolare in merito alla circostanza che nè il capo villaggio nè le autorità di Polizia sarebbero potuti intervenire per le minacce di morte ricevute dai genitori di una bambina che lo ritenevano responsabile della morte accidentale della stessa.

In relazione all’ipotesi di protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. e), ha poi rilevato che non risulta dalle fonti consultate che in Gambia siano riscontrabili indici specifici di pericolosità quali la presenza di gruppi armati che controllano il territorio, la difficoltà di accesso all’assistenza umanitaria o la presenza di un numero significativo di vittime, come conseguenza di una violenza generalizzata.

In relazione alla domanda riguardante le condizioni per il riconoscimento di un permesso umanitario, la Corte territoriale non ha ritenuto ravvisabili lesioni dei diritti umani di particolare entità.

Avvero tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione il cittadino straniero. Ha resistito con controricorso il Ministero dell’interno.

Nel primo motivo viene dedotta la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, sul rilievo che la Corte d’Appello non si sarebbe attenuta al parametro legislativo al fine di procedere alla valutazione di non credibilità del ricorrente.

La censura è inammissibile sia perchè generica sia perchè è rivolta a prospettare e richiedere una diversa valutazione dei fatti inerenti il merito della causa.

Nel secondo motivo viene dedotta la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. b) e c), per non avere la Corte territoriale considerato la inumanità delle condizioni di detenzione carceraria in Gambia.

I,a censura è manifestamente infondata perchè il difetto di credibilità soggettiva sulle ragioni del pericolo detentivo esclude l’obbligo della cooperazione istruttoria ufficiosa.

Nel terzo motivo viene dedotta la violazione del D.Lgs n. 25 del 2008, art. 8, per carenze nelle informazioni assunte sulla condizione generale del Gambia.

1,a censura è inammissibile perchè del tutto generica dal momento che non viene allegato quale sarebbe stato l’oggetto del deficit istruttorio officioso da parte della Corte.

Nel quarto motivo viene dedotta la violazione del D.Lgs, n. 25 del 2008, art. 32, comma 3, per avere la Corte genericamente escluso la violazione grave dei diritti umani senza considerare la vicenda personale.

La censura è inammissibile essendo stata la vicenda personale ritenuta non credibile. In relazione al vizio di motivazione denunciato deve rilevarsi la genericità della formulazione della censura.

La memoria difensiva depositata dalla parte ricorrente non cambia il quadro del contenuto delle censure formulate in quanto ripetitiva delle argomentazioni già svolte. I, ammissione al gratuito patrocinio esclude l’applicazione del doppio contributo.

In conclusione, il ricorso deve essere rigettato con applicazione del principio della soccombenza in relazione alle spese processuali del presente procedimento.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese processuali da liquidarsi in Euro 2100 oltre spese prenotate a debito in favore dell’Erario.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 12 marzo 2019.

Depositato in Cancelleria il 25 luglio 2019

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