Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20252 del 22/08/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 22/08/2017, (ud. 03/05/2017, dep.22/08/2017),  n. 20252

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHIRO’ Stefano – Presidente –

Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – rel. Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24896-2015 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

B.T.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 3423/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di PALERMO, depositata il 10/11/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 03/05/2017 dal Consigliere Dott. LUCIO NAPOLITANO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte,

costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., come integralmente sostituito dal D.L. n. 168 del 2016, dal art. 1 bis, comma 1, lett. e), convertito, con modificazioni, dalla L. n. 197 del 2016; dato atto che il collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della presente motivazione in forma semplificata e che parte ricorrente ha depositato memoria, osserva quanto segue:

Con sentenza n. 3423/30/14, depositata il 10 novembre 2014, non notificata, la CTR della Sicilia ha rigettato l’appello proposto dalla Direzione provinciale di Palermo dell’Agenzia delle Entrate nei confronti della sig.ra B.T. per la riforma della sentenza di primo grado della CIP di Palermo, che aveva accolto il ricorso della contribuente avverso avviso di accertamento, che sulla base del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, commi 1, 2 e 3 e art. 39, comma 1, lett. d), aveva determinato in via induttiva maggiori redditi rispetto a quelli dichiarati per l’anno 1995.

Avverso la pronuncia della CTR l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un solo motivo.

L’intimata non ha svolto difese.

Con l’unico motivo la ricorrente Amministrazione censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 58 e art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, assumendo l’erroneità in diritto della sentenza impugnata, laddove ha ritenuto non assolto dall’Amministrazione l’onere probatorio sulla stessa incombente, inerente alla pretesa impositiva di cui all’avviso di accertamento impugnato, in ragione della mancata produzione del processo verbale di constatazione redatto dalla Guardia di Finanza, in relazione al quale l’accertamento era motivato.

Deduce in proposito l’Agenzia delle Entrate che detto processo verbale era stato prodotto in grado d’appello e che la sentenza impugnata, non tenendo conto di ciò, è incorsa nella violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 58, comma 2, norma speciale rispetto all’art. 345 c.p.c.

Il motivo incorre in palese difetto di autosufficienza.

Posto che nella sentenza impugnata non vi è cenno della produzione in appello del detto processo verbale, che la stessa Amministrazione ricorrente ammette non essere stato prodotto in primo grado, giova ricordare che, in sede di legittimità, il ricorrente che censuri la violazione o falsa applicazione di norme di diritto, quali quelle processuali, deve specificare, ai fini del rispetto del principio di autosufficienza, gli elementi fattuali in concreto condizionanti gli ambiti di operatività della violazione (cfr., più di recente, Cass. sez. 1, 13 maggio 2016, n. 9888; si veda anche Cass. sez. 5, 30 settembre 2015, n. 19140).

Nella fattispecie in esame – incontroverso in fatto che il processo verbale di constatazione sul quale era fondato l’accertamento non è stato prodotto in primo grado – parte ricorrente aveva l’onere di specificare che il deposito in grado d’appello di detto documento, di cui non vi è indicazione alcuna nell’impugnata sentenza, fosse avvenuto in allegato al deposito del ricorso da parte dell’Amministrazione o al più entro il termine di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 32, comma 1, (cioè fino a venti giorni liberi prima della data di trattazione) per effetto del richiamo di cui all’art. 61 citato decreto (circa l’ammissibilità, entro detto limite temporale, della produzione in appello di nuovi documenti, cfr., tra le altre, Cass. sez. 5, 24 febbraio 2015, n. 3661; Cass. sez. 5, 15 gennaio 2014, n. 655; Cass. sez. 5, 16 novembre 2012, n. 20109).

Avendo omesso l’Amministrazione ricorrente di specificare detta circostanza, la deduzione generica del vizio processuale non consente alla Corte di effettuare, senza compiere generali verifiche degli atti, il controllo del corretto svolgersi dell’iter processuale.

Le considerazioni sopra esposte, conformi alla proposta del relatore depositata in atti, non risultano confutate in maniera convincente dal contenuto della memoria depositata in atti dall’Amministrazione ricorrente.

Il ricorso deve essere pertanto rigettato.

Nulla va statuito sulle spese del giudizio di legittimità, non avendo l’intimata svolto difese.

Rilevato che risulta soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato, in quanto amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, non si applica il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater.

PQM

 

Rigetta il ricorso.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 3 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 22 agosto 2017

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