Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20252 del 07/10/2016


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Cassazione civile sez. II, 07/10/2016, (ud. 19/07/2016, dep. 07/10/2016), n.20252

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Presidente –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. ORILIA Lorenzo – rel. Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 24781/2011 proposto da:

BIOCLIMA DI BIGOTTI GIUSEPPE & C SNC, (OMISSIS), elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA CRESCENZIO 58, presso lo studio

dell’avvocato BRUNO COSSU, che lo rappresenta e difende unitamente

all’avvocato GIOVANNI PAOLO BUSINELLO;

– ricorrente –

contro

MMF SRL, (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA P.ZZA CAVOUR

presso la CORTE di CASSAZIONE rappresentata e difesa dall’avvocato

LUCA DIANA con procura notarile n. (OMISSIS);

– resistente con procura –

avverso la sentenza n. 112/2011 della CORTE D’APPELLO di TRIESTE,

depositata il 03/03/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

19/07/2016 dal Consigliere Dott. LORENZO ORILIA;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Rosario Giovanni, che ha concluso per raccoglimento del

ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1 La M.M.F. srl convenne davanti al Tribunale di Udine la Bioclima srl per ottenere il risarcimento dei danni provocati dalla difettosa installazione di un impianto di climatizzazione nei locali da essa condotti in locazione e destinati a ristorante.

La convenuta contestò la pretesa, rilevando che era stata la società committente a riutilizzare apparecchi usati di sua proprietà per risparmiare sul costo di nuovi condizionatori; osservo inoltre che dall’accertamento tecnico preventivo richiesto dalla attrice non era emerso un malfunzionamento dell’impianto, ma l’inadeguatezza dello stesso alle esigenze della committente.

2 Dopo avere disposto una consulenza tecnica, l’adito Tribunale, con sentenza n. 647/2009 accolse la domanda e condannò la convenuta al pagamento della somma di Euro 21.163,02.

2 La Corte d’Appello di Trieste, con sentenza depositata il 3.3.2011, ha confermato questa decisione rigettando l’appello della Bioclima sulla base delle seguenti argomentazioni (per quanto ancora interessa):

– dall’esame dell’atto introduttivo, anche nella parte Motiva (con particolare riferimento ai paragrafi 7 e 8), risulta che l’obbligo assunto dalla Bioclima col contratto (OMISSIS) prevedeva l’installazione di un condizionatore termico e di un impianto di ventilazione forzata e pertanto il consulente tecnico non era andato oltre i limiti del suo mandato nell’esaminare anche l’impianto di ventilazione forzata, dovendosi piuttosto ritenere improprio il richiamo fatto dal giudice istruttore al “condizionatore termico”, espressione da ritenersi comprensiva anche dell’altro impianto;

sull’estensione del mandato anche all’impianto di ventilazione non risultavano sollevate contestazioni da parte dei consulenti di parte, neppure in sede di accertamento tecnico preventivo;

– con riferimento all’ errore in cui sarebbe incorso il CTU nello scambiare interventi manutentivi con vizi dell’impianto (taratura della rotazione del recuperatore e ripristino del circuito frigorifero dell’unità esterna) non era condivisibile la tesi secondo cui non poteva conteggiarsi il costo della taratura del recuperatore (che fa parte dell’impianto di ventilazione forzata e non anche dell’impianto di climatizzazione) atteso che la domanda introduttiva comprendeva entrambi gli impianti.

3 La Bioclima ha proposto ricorso per cassazione contro la citata pronuncia deducendo tre motivi.

La M.M.F. srl non ha svolto attività difensiva in questa sede.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1 Con un primo motivo si deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa pure dedotto col motivo in esame, un fatto controverso e decisivo per il giudizio. Si denunzia altresì violazione e falsa applicazione degli artt. 99 e 112 c.p.c., nonchè degli artt. 115 e 116 c.p.c..

La ricorrente critica la decisione della Corte d’Appello per avere ritenuto che il thema decidendi comprendesse non solo i vizi dell’impianto di condizionamento ma anche quelli dell’impianto di ventilazione forzata ed analizza il ragionamento dei giudici di merito fondato sul richiamo al testo del contratto (OMISSIS), alla narrativa dell’atto di citazione e alla relazione svolta dal consulente tecnico nel procedimento di istruzione preventiva (prodotta dall’attrice come documento 5).

La società ricorrente contesta inoltre il convincimento della Corte d’Appello sulla terminologia adoperata dal giudice istruttore e quindi sull’interpretazione del quesito conferito al consulente tecnico. Osserva che nel caso di specie, contrariamente a quanto affermato dalla Corte di merito, non vi è stato nessun uso inappropriato di termini da parte del giudice istruttore, ma piuttosto un errore della Corte stessa nell’interpretare la portata del quesito.

Il motivo è in parte inammissibile e in parte infondato.

E’ inammissibile con riferimento al dedotto vizio di motivazione perchè difetta di autosufficienza (art. 366 c.p.c., n. 6): la censura infatti richiama pluralità di documenti e atti (quali il contratto (OMISSIS), i paragrafi 2, 7 e 8 dell’atto di citazione, alcune memorie, il documento 5 relativo all’accertamento tecnico preventivo) ma non ne trascrive fedelmente il contenuto (quanto meno per le parti ritenute di rilievo) nè – con riferimento ai documenti – indica gli estremi esatti dell’avvenuto deposito nel giudizio di merito.

La censura si rivela infondata nella parte in cui denunzia un vizio di ultrapetizione e quindi un error in procedendo.

Quando, con il ricorso per cassazione, venga dedotto un “error in procedendo”, il sindacato del giudice di legittimità investe direttamente l’invalidità denunciata, mediante l’accesso diretto agli atti sui quali il ricorso è fondato, indipendentemente dalla sufficienza e logicità della eventuale motivazione esibita al riguardo, posto che, in tali casi, la Corte di cassazione è giudice anche del fatto (Sez. L, Sentenza n. 8069 del 21/04/2016 Rv. 639483; Sez. 1, Sentenza n. 16164 del 30/07/2015 Rv. 636503).

Orbene nel caso in esame, dall’esame dell’atto di citazione risulta palese che la società attrice aveva proposto una domanda risarcitoria di ampio raggio, includendovi anche i difetti all’impianto di ventilazione forzata. Infatti, premettendo che l’impianto di “condizionamento termico e di riscaldamento” era stato commissionato alla Bioclima con contratto (OMISSIS), l’attrice lamentava “la scarsa potenza di raffreddamento e il mancato funzionamento del recuperatore di calore” (punto 2), evidenziando nel prosieguo le risultanze dell’accertamento tecnico preventivo (che aveva a sua volta riguardato anche l’impianto di ricircolo dell’aria e i recuperatoci).

A ciò aggiungasi che – come pure accertato dalla Corte d’Appello – il contratto del (OMISSIS) prevedeva l’installazione anche di un impianto di ventilazione forzata.

Del resto è noto che all’individuazione del petitum si perviene attraverso un esame complessivo dell’atto introduttivo del giudizio, non limitato alla parte di esso destinata a contenere le conclusioni, ma esteso anche alla parte espositiva (cfr. Sez. 1, Sentenza n. 20294 del 25/09/2014 Rv. 632291; Cass., Sez. 3, 28 agosto 2009, n. 18783; 1 giugno 2001, n. 7448; Cass., Sez. 2, 7 marzo 2006, n. 4828).

Ma a ben vedere, contrariamente a quanto si sostiene, le conclusioni dell’atto di citazione non appaiono neppure riduttive, posto che la richiesta di pagamento è ancorata alla previa declaratoria di responsabilità “In relazione ai fatti di cui in narrativa” e alla maggior somma tra quella necessaria al ripristino dell’impianto a termini di contratto e l’accertando minor valore dell’opera eseguita, mentre l’ulteriore domanda risarcitoria ha ad oggetto a sua volta i danni relativi ai disagi in relazione “ai fatti di causa”.

Si rivela pertanto immune da censura la decisione impugnata che ha correttamente individuato il thema decidendi laddove (v. pag. 7) ha considerato non solo le conclusioni ma anche il contenuto della parte espositiva dell’atto di citazione, del tutto in linea con la richiamata giurisprudenza di questa Corte.

Invece, la tesi della ricorrente, poggiando su una erronea interpretazione dell’atto introduttivo, fondata su una inspiegabile scissione tra il suo contenuto sostanziale e le conclusioni finali, non coglie nel segno anche perchè oltre tutto non avrebbe avuto alcun senso per l’attrice dilungarsi nella descrizione di difetti dell’impianto di ventilazione forzata, per poi rinunciare alla relativa pretesa risarcitoria.

Della violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., non si rinviene alcun accenno nel motivo in esame, ove le disposizioni sono richiamate solo nella rubrica.

Per il resto, la censura si risolve in una critica in fatto, tendente a sottoporre una alternativa e più favorevole ricostruzione delle risultanze processuali attraverso l’esame degli atti del giudizio di merito non consentita in questa sede considerato il preciso ambito di indagine riservato al giudizio di legittimità.

2 Col secondo motivo si denunzia ancora omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio nonchè violazione dell’art. 196 c.p.c., rimproverandosi innanzitutto alla Corte di merito di avere errato nel ritenere la mancata contestazione – in sede di accertamento tecnico preventivo – circa l’inclusione dell’impianto di ventilazione forzata nella materia del contendere all’indagine: si osserva al riguardo che in quella sede la Bioclima non si era costituita e non aveva partecipato all’indagine.

Altro errore sta nell’avere ritenuto che il CTU non avesse esorbitato dal mandato ricevuto atteso che il mandato era limitato all’impianto di riscaldamento (cioè alla funzione termica dell’impianto di condizionamento), con esclusione dell’impianto di ventilazione forzata.

Anche tale motivo si rivela privo di fondamento.

Innanzitutto l’osservazione della Corte d’Appello a pag. 8 della sentenza circa l’assenza di rilievi da parte dei CTP in sede di accertamento tecnico preventivo non è affatto un argomento decisivo, ma solo ulteriore (e lo dimostra l’uso della locuzione “Per di più, è da aggiungere…”): quindi nessuna incidenza assume sull’impianto motivazionale, fondato invece sull’analisi del contenuto della domanda introduttiva e del quesito affidato dal giudice istruttore.

Quanto alla doglianze sull’operato dell’ausiliare (ed in particolare sul superamento dei limiti del mandato), è opportuno ribadire il principio generale, ripetutamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui la nullità della consulenza tecnica d’ufficio – ivi compresa quella dovuta all’eventuale allargamento dell’indagine tecnica oltre i limiti delineati dal giudice o consentiti dai poteri che la legge conferisce al consulente – ha carattere relativo e deve, pertanto, essere fatta valere nella prima istanza o difesa successiva al deposito della relazione, restando altrimenti sanata (tra le tante, v. Sez. 3, Sentenza n. 2251 del 31/01/2013 Rv. 624974; Sez. 2, Sentenza n. 5422 del 15/04/2002 Rv. 553738; Sez. 1, Sentenza n. 10870 del 01/10/1999 Rv. 530395).

Nel caso di specie il ricorso omette ogni informazione sulla tempestività della proposizione della relativa eccezione e dunque la censura non coglie nel segno.

3 Con il terzo ed ultimo motivo di ricorso si deduce infine il vizio di omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione della sentenza e violazione dell’art. 1667 c.c.: con l’atto di appello, osserva la ricorrente, si era dedotto che il difetto di manutenzione, addebitabile alla M.M.F. utilizzatrice dell’impianto, non poteva ascriversi a vizio dello stesso. A tale rilievo – sempre secondo la ricorrente – la Corte d’Appello non avrebbe dato risposta essendosi limitata ad affermare che il recuperatore fa parte dell’impianto di ventilazione forzata (circostanza vera) e che l’impianto di ventilazione forzata rientra nella materia del contendere. Osserva la ricorrente che la questione da approfondire riguardava dunque l’accertamento della causa delle disfunzioni dell’impianto, perchè se esse derivano da vizi di costruzione o di progettazione sono a carico dell’appaltatore, mentre se derivano da omessa manutenzione, sono a carico dell’utilizzatore, come prevede l’art. 1667 c.c..

Il motivo, a differenza dei precedenti, è fondato.

L’art. 1667 c.c., pone a carico dell’appaltatore la garanzia per i vizi o le difformità dell’opera.

La censura posta dall’appellante riguardava l’errore nella individuazione della causa della disfunzione, sostenendosi che la taratura della rotazione del recuperatore e il ripristino del circuito frigorifero dell’unità esterna fossero interventi manutentivi a carico dell’utilizzatore dell’impianto.

La Corte d’Appello, però, a tale doglianza non ha dato risposta, essendosi limitata a rilevare che “il recuperatore fa parte dell’impianto di ventilazione forzata” e che anche tale impianto era compreso nella domanda introduttiva (v. pag. 8).

Il vizio motivazionale è palese e giustifica pertanto la cassazione della sentenza con rinvio al giudice a quo che risponderà adeguatamente alla censura verificando in particolare se la taratura del recuperatore rientri nella manutenzione ordinaria oppure costituisca un intervento volto ad eliminare un difetto di installazione, traendone, quindi, le debite conseguenze in tema di addebito dei relativi costi.

Il giudice di rinvio, che si designa in altra sezione della Corte d’Appello di Trieste, provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

PQM

rigetta i primi due motivi di ricorso; accoglie il terzo e, in relazione al motivo accolto, cassa la sentenza impugnata con rinvio, anche in ordine alle spese, ad altra sezione della Corte d’Appello di Trieste.

Così deciso in Roma, il 19 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 7 ottobre 2016

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