Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20252 del 03/10/2011
Cassazione civile sez. I, 03/10/2011, (ud. 14/06/2011, dep. 03/10/2011), n.20252
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –
Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –
Dott. ZANICHELLI Vittorio – rel. Consigliere –
Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –
Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
I.P. e C.A., con domicilio eletto in
Roma, via Lunigiana n. 6, presso il dott. D’Agostino Gregorio e
dall’avv. Intilisano Mario che li rappresenta e difende come da
procura a margine del ricorso;
– ricorrenti –
contro
V.L., con domicilio eletto in Roma, via Lunigiana n. 6,
presso il Dott. Gregorio D’Agostino, rappresentata e difesa dall’Avv.
Luciana Intilisano, come da procura a margine del ricorso;
– controricorrente –
e contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA;
– intimato –
nonchè sul ricorso proposto da:
V.L., come sopra domiciliata e difesa;
– ricorrente incidentale –
contro
I.P., C.A., MINISTERO DELLA GIUSTIZIA;
– intimati –
Per la cassazione del decreto della Corte d’appello di Reggio
Calabria n. 7/07 R.V.G. depositato in data 10 gennaio 2008;
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
giorno 14 giugno 2011 dal consigliere relatore Dott. Vittorio
Zanichelli;
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Gli Avv.ti I.P. e C.A. ricorrono per cassazione nei confronti del decreto in epigrafe della Corte d’appello che, rigettando la domanda di riconoscimento dell’equo indennizzo per irragionevole durata di un processo proposta dalla patrocinata V.L., li ha condannati alla rifusione delle spese in favore del Ministero della Giustizia.
Disposta la rinnovazione della notificazione ha resistito la sola V.L. che ha proposto altresì ricorso incidentale.
Il Ministero non ha presentato difese.
La causa è stata assegnata alla camera di consiglio in esito al deposito della relazione redatta dal Consigliere Dott. Vittorio Zanichelli con la quale sono stati ravvisati i presupposti di cui all’art. 375 c.p.c..
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorsi debbono preliminarmente essere riuniti in quanto proposti nei confronti dello stesso decreto.
Poichè pone in discussione il presupposto stesso della condanna alle spese oggetto del ricorso principale deve essere esaminato prioritariamente quello incidentale, da ritenersi ammissibile benchè proposto avverso la parte non ricorrente (il Ministero della Giustizia) in quanto il ricorso principale mette in discussione l’assetto degli interessi che sarebbe derivato dalla decisione impugnata.
La ricorrente incidentale denuncia violazione della L. n. 89 del 2001, art. 2 e della Convenzione europea sui diritti dell’uomo per avere la Corte di merito ritenuto ragionevole una durata di oltre sette mesi superiore a quella che tale sarebbe secondo i parametri individuati dalla Corte europea sulla base della avvenuta rinnovazione della CTU. Il motivo è manifestamente infondato, anche se deve in parte correggersi la motivazione. La Corte territoriale, invero, è pervenuta a quantificare il ritardo in mesi sette e giorni diciassette calcolando unicamente lo sforamento della fase di secondo grado rispetto al termine di due anni mentre è principio già acquisito quello secondo cui “Nella determinazione del superamento della ragionevole durata del processo, che discende dall’eccedenza, oltre il termine ragionevole, del tempo intercorso dall’inizio della causa lino al momento della sua conclusione in esito all’ultimo grado od all’ultima fase, ovvero, in ipotesi di pendenza, fino al momento in cui l’interessato assuma l’iniziativa di reclamare detta riparazione, denunciando la situazione in atto, non è consentito alla parte di formulare distinte domande per il primo ed il secondo grado, nè al giudice di scindere l’unica domanda proposta, con riferimento all’intero giudizio, atteso che il diritto all’equa riparazione e la domanda diretta a farlo valere hanno carattere unitario e non sono suscettibili di essere frazionati o segmentati con riferimento ai singoli momenti della vicenda processuale (Sez. 1, Sentenza n. 12541 del 27/08/2003). Ne consegue che la durata del giudizio presupposto deve essere considerata unitariamente per cui, nella fattispecie, avendo il giudice del merito quantificato la durata complessiva in anni cinque, mesi uno e giorni 29 è solo il periodo ulteriore rispetto ai cinque anni ad eccedere quello ritenuto normalmente ragionevole.
Ciò posto appare a maggior ragione condivisibile la valutazione della Corte d’appello circa la ragionevolezza della durata complessiva, posto che al giudice del merito è consentito un margine di discrezionalità correlato alla particolarità della fattispecie e nei caso in esame non appare incongrua la motivazione che giustifica un modesto sforamento con particolari eventi processuali (nella specie: la necessità di rinnovare la CTU).
Con l’unico motivo di ricorso principale si censura l’impugnato decreto per violazione dell’art. 91 c.p.c. per avere la Corte d’appello condannato alle spese del giudizio i difensori della parte soccombente.
Il motivo è manifestamente fondato.
Dando per ammesso, pur in difetto della benchè minima motivazione sul punto, che la ragione della condanna alla rifusione delle spese del giudizio dei difensori della parte soccombente e non di quest’ultima sia dovuta alla solo circostanza che questi si siano dichiarati procuratori antistatari, come dovrebbe desumersi dalla menzione di tale qualità nel dispositivo, la statuizione è priva di qualunque fondamento posto che il difensore può essere condannato alle spese solo quando, essendo assolutamente privo di procura, abbia sostanzialmente assunto la qualità di parte (Cass., 23 febbraio 1994 n. 1780; conforme Cass. 24 aprile 2003 n. 6521), dal momento che è solo la parte che, ai sensi dell’art. 91 c.p.c., può essere condannata alle spese e ciò anche nell’ipotesi in cui questa non sia soccombente ma abbia dato causa alla condanna i venir meno agli obblighi di lealtà e probità ad opera dei difensori della stessa.
L’impugnato decreto deve dunque essere cassato. Non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatti la causa può essere decisa nel merito e quindi poste a carico della parte soccombente le spese del giudizio avanti la Corte d’appello.
La peculiarità della vicenda che vede su posizioni formalmente contrapposte la parte e i suoi difensori induce alla compensazione delle spese di questa fase.
PQM
la Corte accoglie il ricorso principale, rigetta quello incidentale, cassa il decreto impugnato in relazione al ricorso accolto e, decidendo nel merito, condanna Laura Vitate al pagamento in favore dell’Amministrazione delle spese del giudizio di merito che liquida in complessivi Euro 1.704,85 di cui Euro 529,85 per diritti e Euro 1.125 per onorari, oltre accessori di legge; compensa tra le parti le spese di questa fase.
Così deciso in Roma, il 14 giugno 2011.
Depositato in Cancelleria il 3 ottobre 2011