Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20251 del 25/07/2019

Cassazione civile sez. VI, 25/07/2019, (ud. 12/03/2019, dep. 25/07/2019), n.20251

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – rel. Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23013-2017 proposto da:

S.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ORAZIO 30, presso

lo studio dell’avvocato SCIPINOTTI PAOLO, rappresentato e difeso

dall’avvocato DIROMA ANDREA;

– ricorrente –

contro

MINISTIRO DELL’INTERBI in persona del Ministro pro tempore;

– intimato –

avverso la sentenza n. 479/2017 della CORTE D’APPELLO di TRIESTE,

depositata il 29/06/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 12/03/2019 dal Consigliere Relatore Dott. ACIERNO

MARIA.

Fatto

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

La Corte d’Appello di Trieste ha respinto, confermando il provvedimento di primo grado, la domanda di protezione internazionale proposta dal cittadino maliano M.S..

A sostegno della decisione ha affermato che il richiedente proviene dalla parte sud del paese (Keyes) ed ha dichiarato di essersi allontanato dal proprio paese di origine perchè ingiustamente accusato di furto e minacciato; che le ragioni della richiesta, di conseguenza, non dipendono dalla situazione del paese di provenienza dell’appellante il quale risulta fuggito dopo aver commesso un reato o per esserne altrimenti responsabile e non potendo o volendo provare la sua innocenza. I stato anche svolto approfondimento istruttorio mediante rapporto COI sull’area di provenienza del paese.

Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione il cittadino maliano. Non ha svolto difese la parte intimata.

Nel primo motivo viene dedotta la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2 e 14, per non avere la Corte d’Appello considerato la situazione di grave pericolosità dell’area di provenienza del ricorrente. Ha evidenziato che la Corte ha fatto generico riferimento alle COI ma dall’esame delle stesse, puntualmente riprodotte nel ricorso, si legge di una situazione di grave violazione di diritti umani ed arresti illegali nell’arca di provenienza del ricorrente stesso oltre clic una situazione di estrema pericolosità in tutto il paese. Viene in particolare censurato che la Corte di Appello si sia limitata a citare le COI senza nemmeno premurarsi di citarne i passaggi e omettendo di considerare il grave quadro proveniente proprio da tali fonti in relazione all’area meridionale del Mali.

Nel secondo motivo viene dedotta la violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e del D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 19 e 32. Non si è tenuto conto della situazione di grave violazione dei diritti umani risultante dalle fonti indicate.

Il primo motivo è manifestamente fondato. La Corte d’.Appello riferisce genericamente di informazioni contrarie alla prospettazione del ricorrente senza alcuna specificazione nè delle fonti nè del contenuto delle stesse. Così operando si riscontra la violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8 del nella parte in cui richiede che l’esercizio del dovere potere di cooperazione istruttoria si fondi su una ricostruzione puntuale della situazione attuale del paese o dell’area di origine. Con il mero riferimento generico alla consultazione delle COI senza alcuna indicazione in ordine al risultato della ricerca effettuata (pag. 3 provvedimento impugnato), l’obbligo legislativo non risulta assolto, nella specie l’esito della ricerca delle fonti non è ricavabile neanche per relationem in quanto la Corte d’Appello afferma solo genericamente che le censure non meritano di essere accolte in relazione alle COI, così integrando anche una radicale carenza di motivazione.

Il secondo motivo risulta assorbito dall’accoglimento del primo. In conclusione, deve essere accolto il primo motivo di ricorso e assorbito il secondo. La pronuncia cassata con rinvio alla Corte di appello di Trieste in diversa composizione perchè provveda anche sulle spese processuali del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’. / ppello di Trieste in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 12 marzo 2019.

Depositato in Cancelleria il 25 luglio 2019

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