Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20251 del 22/08/2017
Cassazione civile, sez. VI, 22/08/2017, (ud. 03/05/2017, dep.22/08/2017), n. 20251
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCHIRO’ Stefano – Presidente –
Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –
Dott. MANZON Enrico – Consigliere –
Dott. NAPOLITANO Lucio – rel. Consigliere –
Dott. VELLA Paola – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 24889-2015 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende ope legis;
– ricorrente –
contro
AZIENDA AGROTURISTICA BISCOTTI DEL CONTE;
– intimata –
avverso la sentenza n. 1911/26/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE di BARI SEZIONE DISTACCATA di FOGGIA, depositata il
29/09/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 03/05/2017 dal Consigliere Dott. LUCIO NAPOLITANO.
Fatto
FATTO E DIRITTO
La Corte,
costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., come integralmente sostituito dal D.L. n. 168 del 2016, art. 1 bis, comma 1, lett. e), convertito, con modificazioni, dalla L. n. 197 del 2016; dato atto che il collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della presente motivazione in forma semplificata, osserva quanto segue:
Con sentenza n. 1911/26/2014, depositata il 29 settembre 2014, non notificata, la CTR della Puglia – sezione staccata di Foggia – ha rigettato l’appello proposto dalla locale Direzione provinciale dell’Agenzia delle Entrate nei confronti dell’Azienda agroturistica Biscotti Del Conte (di seguito Azienda) per la riforma della sentenza di primo grado della CTP di Foggia, che aveva accolto il ricorso della contribuente avverso cartella di pagamento emessa a seguito di controllo automatizzato D.P.R. n. 633 del 1972, ex art. 54 bis, con recupero a tassazione di IVA per il 2004, procedimento la cui legittimità era stata contestata dalla contribuente, ritenendo che occorresse la preventiva notifica dell’avviso di accertamento per contestare l’insussistenza del diritto di detrazione dell’IVA in caso, come nella fattispecie in esame, di omessa presentazione della dichiarazione annuale.
Avverso la pronuncia della CTR l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un solo motivo.
L’Azienda intimata non ha svolto difese.
Con l’unico motivo la ricorrente Amministrazione censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 30, comma 2, art. 28, comma 3 e 4 e art. 54 bis, comma 2, lett. b), in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, assumendo che il D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54 bis, comma 1 e 2, lett. B), consente di avvalersi della procedura automatizzata di controllo per correggere gli errori materiali commessi dai contribuenti nel riporto delle eccedenze di imposta risultanti da precedenti dichiarazioni.
Il motivo è manifestamente fondato, alla luce del recente orientamento espresso dalle Sezioni Unite di questa Corte (cfr. Cass. 8 settembre 2016, n. 17758), che ha affermato il principio di diritto secondo cui: “In caso di omessa presentazione della dichiarazione annuale IVA, è consentita l’iscrizione a ruolo dell’imposta detratta e la consequenziale emissione di cartella di pagamento, potendo il fisco operare, con procedure automatizzate, un controllo formale che non tocchi la posizione sostanziale della parte contribuente e sia scevro da profili valutativi e/o estimativi nonchè da atti di indagine diversi dal mero raffronto con dati ed elementi dell’anagrafe tributaria, ai sensi del D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 54-bis e 60, fatta salva, nel successivo giudizio di impugnazione della cartella, l’eventuale dimostrazione, a cura del contribuente, che la deduzione d’imposta, eseguita entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto, riguardi acquisti fatti da un soggetto passivo d’imposta, assoggettati ad IVA e finalizzati ad operazioni imponibili”.
La sentenza impugnata, che non si è attenuta a detto principio, ritenendo tout court illegittimo il ricorso da parte dell’Amministrazione finanziaria nella fattispecie al controllo automatizzato di cui al D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54 bis, va dunque cassata, con rinvio per nuovo esame alla CTR della Puglia – sezione staccata di Foggia – in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
PQM
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR della Puglia – sezione staccata di Foggia – in diversa composizione, cui demanda anche di provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.
Motivazione semplificata.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 3 maggio 2017.
Depositato in Cancelleria il 22 agosto 2017