Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20251 del 03/10/2011

Cassazione civile sez. I, 03/10/2011, (ud. 14/06/2011, dep. 03/10/2011), n.20251

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – rel. Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, e

PREFETTURA DI TRAPANI, in persona del Prefetto pro tempore,

domiciliati in Roma, via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura

generale dello Stato, che li rappresenta e difende per legge;

– ricorrenti –

contro

D.M.A.F.;

– intimato –

avverso l’ordinanza del Giudice di pace di Trapani in data 20 marzo

2009 nel procedimento n. 46/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14

giugno 2011 dal relatore, cons. Stefano Schirò;

udito il P.M., in persona del sostituto procuratore generale, dott.

LETTIERI Nicola che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Ministero dell’Interno e la Prefettura di Trapani ricorrono per cassazione, sulla base di due motivi, avverso l’ordinanza del 20 marzo 2009, con il quale il Giudice di pace di Trapani ha annullato il decreto di espulsione dello straniero D.M.A. F. emesso dal Prefetto di Trapani il 13 febbraio 2009.

Le Amministrazioni intimate non hanno svolto difese. Nell’odierna camera di consiglio il collegio ha deliberato che la motivazione della sentenza sia redatta in forma semplificata.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo i ricorrenti censurano il provvedimento impugnato in quanto in parte scritto a mano con grafia non comprensibile, così da risultare illeggibile, e sorretto da motivazione insufficiente.

Con il secondo motivo si denuncia violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 19, comma 2, lett. c) e si deduce che nel caso di specie, diversamente da quanto sostenuto dal Giudice di pace, non ricorrono, in quanto rimaste non dimostrate, le condizioni di applicazione della citata norma, la quale stabilisce che nei confronti degli stranieri conviventi con parenti entro il secondo grado o con il coniuge di nazionalità italiana l’espulsione non è consentita, salvo che nei casi previsti dall’art. 13, comma 1, della stesso Decreto Legislativo.

Le due doglianze sono inammissibili, in quanto illustrate con quesiti di diritto – formulati ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c., applicabile alla fattispecie ratione materiae (ordinanza impugnata pubblicata il 20 marzo 2009) – che si risolvono nel mero e generico interpello della Corte in ordine alla censura così come illustrata ed alla violazione di determinate norme di legge, ma non contengono la sintetica indicazione della regola di diritto applicata dal giudice di merito e della diversa regola di diritto che, ad avviso dei ricorrenti, si sarebbe dovuta applicare al caso di specie (Cass. S.U. 2008/2658; Cass. 2008/19769; 208/24339). Inoltre, con riferimento al vizio di insufficiente motivazione prospettato con il primo motivo, i ricorrenti non ha illustrato la censura con la chiara indicazione delle ragioni per le quali tale insufficienza renderebbe la motivazione inidonea a giustificare la decisione, attraverso un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto) che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità e da evitare che all’individuazione di dette ragioni possa pervenirsi solo attraverso la completa lettura della complessiva illustrazione del motivo e all’esito di un’attività di interpretazione svolta dal lettore (Cass. S.U. 2007/20603; Cass. 2007/16002; 2008/8897);

Le considerazioni che precedono conducono alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso, ma nulla deve disporsi in ordine alle spese processuali, non avendo l’intimato svolto attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile.

Così deciso in Roma, il 14 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 3 ottobre 2011

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