Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20250 del 31/07/2018


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Civile Ord. Sez. 5 Num. 20250 Anno 2018
Presidente: VIRGILIO BIAGIO
Relatore: FUOCHI TINARELLI GIUSEPPE

ordinanza
sul ricorso iscritto al n. 10180/2015 R.G. proposto da
Generali Italia Spa, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Gabriele
Escalar e Vittorio Giordano, presso il cui studio è elettivamente
domiciliata, in Roma viale Giuseppe Mazzini n.11, giusta procura a
margine del controricorso;
– ricorrente contro
Agenzia delle entrate,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura

Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei
Portoghesi n. 12;
– controricorrente avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del
Lazio n. 6085/14/14, depositata il 15 ottobre 2014.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22 marzo
2018 dal Consigliere Giuseppe Fuochi Tinarelli.
Letta la memoria depositata dall’Avv. Gabriele Escalar per la
contribuente.
RILEVATO CHE
La controversia riguarda, in relazione all’anno d’imposta 2004, il
trattamento Iva delle operazioni compiute da Ina Assitalia Spa, già

Data pubblicazione: 31/07/2018

FATA Spa, ora Generali Italia Spa, nella qualità di delegataria in
seno agli accordi di coassicurazione intercorsi con altre società
assicuratrici, tutte remunerate con commissioni.
L’Agenzia delle entrate, con avvisi di accertamento, aveva
recuperato l’Iva, ed irrogato le conseguenti sanzioni, ritenendola
dovuta per le prestazioni oggetto della delega svolte dalla società;

operazioni imponibili afferenti a prestazioni di servizi.
L’impugnazione, accolta dalla Commissione tributaria provinciale di
Roma, era rigettata dal giudice d’appello, per il quale le prestazioni
rese dalla delegataria non erano qualificabili come di assicurazione
od accessorie ad esse.
Generali Italia Spa propone ricorso per cassazione con sei motivi,
cui resiste l’Agenzia delle entrate con controricorso.
CONSIDERATO CHE
Preliminarmente va dichiarata inammissibile la produzione da parte
del ricorrente, con la memoria ex art. 380 bis.’ c.p.c., di parere
pro-ventate in ordine al contratto di coassicurazione, trattandosi di
atto non riconducibile alle ipotesi indicate dall’art. 372 c.p.c.
1. Il primo motivo di ricorso denuncia, ex art. 360, n. 4, c.p.c.,
violazione degli artt. 36 d.lgs. n. 546 del 1992 e 132 c.p.c. per aver
la CTR escluso, con motivazione meramente apparente perché
fondata sul carente rapporto di accessorietà alle operazioni di
assicurazione, che le prestazioni rese dalla delegataria non
configurassero operazioni di coassicurazione esenti ex art. 10,
secondo comma, d.P.R. n. 633 del 1972.
1.1. Il secondo motivo denuncia violazione e falsa applicazione
degli artt. 1362, 1703, 1704, 1705 e 1911 c.c., 162 d.lgs. n. 209
del 2005, 10, primo comma, n. 2, d.P.R. n. 633 del 1972, 6,
comma 8, d.lgs. n. 471 del 1997, nonché degli artt. 13, parte B,
sesta direttiva Iva n. 77/388/CEE e 135 direttiva del Consiglio n.
2006/112/CE per aver la CTR ritenuto le commissioni di delega

aveva inoltre sanzionato l’omessa regolarizzazione delle fatture per

percepita dalla delegataria per le operazioni di coassicurazione non
esenti.
1.2. Il terzo motivo denuncia omesso esame di fatti decisivi,
identificato nell’unicità del soggetto assicurato e del rischio, che è
ripartito tra una pluralità di assicuratori tutti partecipanti
all’operazione ed ognuno titolare di autonome prestazioni e

clausola di delega, funzionale ad una più agile gestione e le cui
commissioni rappresentano il costo della delegataria per le spese di
gestione delle attività rientranti nel perimetro del contratto di
assicurazione.
1.3. Il quarto motivo denuncia violazione dell’art. 112 c.p.c. per
omessa pronuncia sulla dedotta esenzione delle commissioni di
delega perché costituenti corrispettivo di prestazioni di mandato o
intermediazione di operazioni di assicurazione ex art. 10, primo
comma, n. 9, d.P.R. n. 633 del 1972.
1.4. Il quinto motivo denuncia violazione e falsa applicazione
dell’art. 10, primo comma, nn. 2 e 9, d.P.R. n. 633 del 1972 e 6,
comma 8, d.lgs. n. 471 del 1997 in relazione al medesimo profilo.
1.5. Il sesto motivo denuncia violazione e falsa applicazione degli
artt. 12 d.P.R. n. 633 del 1972 e 6, comma 8, digs. n. 471 del
1997 dovendosi ritenere le commissioni di delega esenti Iva in
quanto corrispettivo di prestazioni accessorie ad operazioni di
assicurazioni esenti.
2. I motivi, logicamente connessi, vanno esaminati unitariamente:
la società ricorrente, infatti, sostiene che l’attività posta in essere in
qualità di delegataria da parte di una impresa di assicurazione
nell’ambito di un rapporto di coassicurazione, curando la gestione
del contratto, è esente dall’Iva perché attività assicurativa od
accessoria ad essa ovvero di intermediazione assicurativa.
3. I motivi sono infondati.

controprestazioni con l’assicurato attraverso il meccanismo della

È pacifico tra le parti, in primo luogo, che tra la contribuente e altre
società di assicurazioni sia intercorso un rapporto di
coassicurazione e che il relativo contratto contenesse una clausola,
in virtù della quale la contribuente è stata delegata a svolgere le
attività indicate dal giudice di merito.
3.1. La sussistenza dell’esenzione va valutata alla luce del diritto

Le esenzioni dall’iva hanno difatti lo scopo di consentire una
riscossione paragonabile delle risorse proprie dell’Unione in tutti gli
Stati membri (fra varie, Corte giust. 16 novembre 2017, causa C308/16,

Kozuba Premium Selection sp. z o.o.c. Dyrektor Izby

Skarbowej w Warszawie,

punto 44) e vanno intese

restrittivamente, perché introducono deroghe al principio generale
in base al quale Viva è riscossa per ogni prestazione di servizi
eseguita a titolo oneroso da un soggetto passivo (da ultimo, Corte
giust. 17 marzo 2016, causa C-40/15, Aspiro, punti 20 e 26).
Ininfluente per quest’aspetto è l’applicazione del principio di
neutralità fiscale: il principio, difatti, non è una regola di diritto
primario idonea a incidere sulla validità di un’esenzione, bensì un
canone di interpretazione, da applicare insieme con quello
concernente l’interpretazione restrittiva delle esenzioni (tra varie,
Corte giust. in causa C-40/15, cit., punto 31; 19 luglio 2012, causa
C-44/11, Deutsche Bank, punto 45).
3.2. Nel caso in esame, norma di riferimento è l’art. 135, par. 1,
lett. a), della direttiva n. 2006/112, che così dispone:
«Gli Stati membri esentano le operazioni seguenti:
a) le operazioni di assicurazione e di riassicurazione, comprese le
prestazioni di servizi relative a dette operazioni, effettuate dai
mediatori e dagli intermediari di assicurazione».
La disposizione corrisponde all’art. 13, parte B, lett. a), della sesta
direttiva n. 77/388/Cee del consiglio, che l’art. 135 ha sostituito e,

4

dell’Unione.

í

Mf

quanto al diritto interno, si specchia nell’art. 10, primo comma, n.
2, del d.P.R. n. 633 del 1972, il quale stabilisce che:
«Sono esenti dall’imposta: (…) 2) le operazioni di assicurazione, di
riassicurazione e di vitalizio; (…) 9) le prestazioni di mandato,
mediazione e intermediazione relative alle operazioni di cui ai
numeri da 1) a 7)…».

633 del 1972, a norma del quale « … le altre cessioni o prestazioni
accessorie ad una cessione di beni o ad una prestazione di servizi,
effettuati direttamente dal cedente o prestatore ovvero per suo
conto e a sue spese, non sono soggetti autonomamente all’imposta
nei rapporti fra le parti dell’operazione principale».
4. Preliminare è quindi l’identificazione della nozione di attività
assicurativa alla quale l’esenzione si riferisce.
In base al diritto unionale, che ascrive rilevanza alla portata
economica dell’operazione, anche di là da etichette contrattuali (si
veda, sul punto, Cass. n. 14406 del 9/06/2017), quella di
assicurazione sta nel fatto che l’assicuratore si impegna, a fronte
del versamento di un premio, a procurare all’assicurato, in caso di
realizzazione del rischio coperto, la prestazione convenuta. Anche il
diritto interno, con l’art. 1882 c.c., detta una nozione equivalente:
«L’assicurazione è il contratto col quale l’assicuratore, verso
pagamento di un premio, si obbliga a rivalere l’assicurato, entro i
limiti convenuti, del danno ad esso prodotto da un sinistro …».
L’operazione comporta, per sua natura, l’esistenza di un rapporto
contrattuale tra il prestatore del servizio di assicurazione e il
soggetto i rischi del quale sono coperti dall’assicurazione, ossia
l’assicurato. A ogni modo, deve sussistere almeno un rapporto
giuridico tra la società che offre la copertura di un rischio e coloro i
rischi dei quali siano coperti o, comunque, la copertura assicurativa
dev’essere fornita da un soggetto passivo il quale, pur non essendo
direttamente assicuratore, procuri ai propri clienti tale copertura

A tanto la contribuente aggiunge il richiamo all’art. 12 del d.P.R. n.

avvalendosi delle prestazioni di un assicuratore che si assume
l’onere del rischio assicurato.
Questa è la nozione di attività assicurativa costantemente applicata
dalla giurisprudenza unionale, la quale:
– in base alla considerazione che un’associazione non intratteneva
alcun rapporto contrattuale con gli assicurati, ha escluso che le

conto delle compagnie di assicurazioni ad essa aderenti
costituissero operazioni di assicurazione oppure prestazioni di
servizi relative a dette operazioni da mediatori e da intermediari di
assicurazione giusta le richiamate disposizioni della sesta direttiva
prima e di quella n. 2006/112 poi (Corte giust. 20 novembre 2003,
causa C-8/01, Taksatorringen, punto 42);
– analoga valutazione ha svolto con riferimento all’impegno di una
società di assicurazione di gestire, in cambio di un corrispettivo
calcolato in base al prezzo di mercato, l’attività di un’altra società
di assicurazioni controllata al cento per cento (Corte giust. 8 marzo
2001, causa C-240/99, Fórsàkkigsaktiebolaget Skandia);
– ha scartato per le medesime ragioni l’esenzione della quale si
discute in relazione a una cessione a titolo oneroso, da parte di una
società stabilita in uno stato membro ad una compagnia di
assicurazioni stabilita in uno stato terzo, di un portafoglio di
contratti di riassicurazione vita (Corte giust. 22 ottobre 2009,
causa C-242/08, Holding GmbH).
E allora, neanche alle attività delle quali si discute, ossia a quelle
svolte da uno dei coassicuratori su delega degli altri, si può
riconoscere natura assicurativa.
4.1. In base alla definizione fornita dall’art. 1911 c.c., secondo cui
«Qualora la medesima assicurazione o l’assicurazione di rischi
relativi alle stesse cose sia ripartita tra più assicuratori per quote
determinate, ciascun assicuratore è tenuto al pagamento
dell’indennità assicurata soltanto in proporzione della relativa

()

valutazioni peritali di danni causati ad autoveicoli eseguite per

quota, anche se unico è il contratto sottoscritto da tutti gli
assicuratori», quella di coassicurazione è un’operazione idonea a
modulare gli effetti dell’assicurazione, in virtù della quale si
generano separati rapporti assicurativi, di modo che ciascun
assicuratore è titolare delle sole posizioni soggettive sostanziali e
processuali relative al proprio rapporto con l’assicurato (Cass. 20

n. 1754).
La stipulazione della clausola di «guida» o di «delega» non vale a
modificare natura ed effetti dei distinti rapporti, con la creazione di
un’obbligazione solidale tra i rispettivi titolari: la clausola ha la
funzione di conferire a uno degli assicuratori l’incarico di gestire il
contratto e di compiere gli atti relativi allo svolgimento del rapporto
assicurativo, ma non elimina – nemmeno nel caso di mala gestio
del coassicuratore delegato – la caratteristica essenziale della
coassicurazione, ossia l’assunzione pro quota dell’obbligo di pagare
l’indennità al verificarsi dell’evento previsto (Cass. 2 aprile 2001, n.
4799; 16 febbraio 2000, n. 1712; 23 novembre 1994, n. 9891).
4.2. Le attività svolte dal coassicuratore delegato in esecuzione
della clausola in questione, dunque, non sono attività assicurative,
perché il coassicuratore delegato assicura il rischio e resta
conseguentemente obbligato a rivalere l’assicurato soltanto entro i
limiti del proprio rapporto con lui, che scaturisce, pro quota, dal
contratto di assicurazione e non già dalla clausola in questione.
La coassicurazione non modifica, anzi, postula la ripartizione pro
quota del rischio e di per sé esclude che la quota del coassicuratore
delegato in virtù della stipulazione della clausola abbia ad
aumentare: non sorge, dunque, dalla stipulazione della clausola
l’obbligo del coassicuratore di coprire integralmente i rischi o,
comunque, di coprire rischi maggiori di quelli originariamente
assunti.

7

aprile 2017, n. 9961; 12 luglio 2005, n. 14590; 28 gennaio 2005,

La clausola di delega, in definitiva, non incide sul rapporto tra
coassicuratore delegato e assicurato, ampliandolo, né ne instaura
uno ulteriore, anche nell’accezione ampia assunta dalla
giurisprudenza unionale.
4.3. Irrilevante è, allora, la circostanza che l’assicurato abbia
sottoscritto il contratto di coassicurazione contenente la clausola di

Quel che rileva, difatti, è il contenuto dell’attività (tra varie, Corte
giust. Arthur Andersen, causa C-472/03, punto 32; Abbey National,
causa C-169/04, e J.C.M. Beheer, causa C-124/07, punto 17) che
sia divenuta oggetto di un rapporto contrattuale anche indiretto
con l’assicurato.
Laddove l’attività delegata al coassicuratore in virtù della clausola
in questione consista nella riscossione del premio e nella
liquidazione dell’indennizzo, per quanto se ne sia reso partecipe
l’assicurato, non ha natura assicurativa:

«benché il servizio di

liquidazione di sinistri di cui al procedimento principale, quale
descritto dal giudice del rinvio, costituisca una componente
essenziale dell’operazione di assicurazione laddove comprende, nel
caso di specie, la determinazione della responsabilità e dell’importo
del danno nonché la decisione di versare o di rifiutare un
indennizzo all’assicurato, occorre constatare che tale servizio,
peraltro fornito all’assicuratore, non può configurare un’operazione
di assicurazione, ai sensi dell’articolo 135, paragrafo 1, lettera a),
della direttiva IVA« (Corte giust. in causa C-40/15, Aspiro SA,
punto 25; analoghe considerazioni si leggono in Corte giust. 3
marzo 2005, causa C-472/03, Arthur Andersen, punti 33-34).
Non è quindi possibile riconoscere l’esenzione dall’Iva alle
operazioni svolte in esecuzione della clausola di delega
affermandone l’assimilabilità a quelle assicurative.
5. Resta da verificare se spetti l’esenzione in ragione del nesso di
accessorietà delle operazioni in questione a quelle di assicurazione.

delega.

„.
È quanto sembra evincersi da un precedente di questa Corte (Cass.
4 novembre 2016, n. 22429), secondo cui, pur dovendosi
affermare la necessità d’interpretare restrittivamente le nozioni di
esenzione dall’iva, è possibile estendere l’esenzione dall’iva alla
pluralità di prestazioni idonee ad integrare il servizio assicurativo
sotto il profilo economico, anche se si abbia riguardo a quelle svolte

5.1. Incongruo è al riguardo il richiamo alla disciplina generale
dell’accessorietà, contenuta nell’art. 12 del d.P.R. n. 633 del 1972.
Ciò perché, in tema di assicurazioni, il diritto unionale ha fissato
una regola speciale di accessorietà, che, in virtù del canone di
specialità, prevale su quella generale.
Il nesso di accessorietà rilevante è difatti circoscritto, con dizione
più ristretta di quella prescelta per altri comparti, alle sole
prestazioni di servizi

relative a quelle di assicurazione e di

riassicurazione, rese da un mediatore o da un intermediario di
assicurazione.
5.2. La stessa Corte di giustizia ha evidenziato la specialità di
questo nesso, in rapporto a quello concernente la prestazione dei
servizi finanziari, in relazione ai quali aveva stabilito (Corte giust. 5
giugno 1997, causa C-2/95, Sparekassemes Datacenter) che la
mera circostanza che la fatturazione di un servizio sia svolta da un
terzo non osta a che l’operazione alla quale essa fa riferimento
possa beneficiare dell’esenzione ai sensi dell’art. 13 B, lett. d),
punti 3 e 5 della sesta direttiva n. 77/388. L’esenzione delle
operazioni di assicurazione concerne difatti soltanto quelle
propriamente dette, mentre l’esenzione riguardante i servizi
finanziari si riferisce, con dizione più ampia, alle operazioni
“relative a determinate operazioni bancarie” (Corte giust. 17 marzo
2016, causa C-40/15, Aspiro SA, punto 29).

9

da un coassicuratore in virtù della clausola di delega.

5.3. Nella materia dell’assicurazione, dunque, il nesso utile di
accessorietà è identificato in relazione a due presupposti
concorrenti:
a) la “relatività” delle operazioni, ossia la loro correlazione a quelle
di assicurazione e riassicurazione;
b) la circostanza che esse siano rese da un mediatore o da un

Quel che rileva per la Corte è dunque l’attività in sé dell’assicurare,
che si sostanzia nel trasferimento del rischio dall’assicurato
all’assicuratore, dietro versamento di un corrispettivo. L’estensione
dell’esenzione alle attività dell’intermediario si spiega quindi per la
sua idoneità a porre in relazione assicuratore e potenziale
assicurato.
Non rilevano, invece, ai fini dell’esenzione, le attività successive,
come quelle oggetto della delega.
Queste attività sono sì necessarie, ma non già ai fini del
perfezionamento dell’operazione di assicurazione, bensì al fine
dell’adempimento degli obblighi dell’assicuratore scaturenti
dall’operazione già definita.
5.4. E resta allora irrilevante, ai fini dell’esenzione, la prestazione
dell’attività in questione, anche se il servizio fosse stato fornito,
come sostiene la contribuente, direttamente all’assicurato.
Ciò perché il servizio non consiste nella copertura di un rischio, né
è reso da un mediatore o intermediario di assicurazioni.
Indubbiamente, nella chiave della rilevanza della sostanza
economica dell’operazione, non è necessario che le operazioni delle
quali si discute siano rese da soggetto che abbia la qualifica
formale di mediatore di assicurazioni (sentenza Aspiro SA in causa
C-40/15).
Ma è comunque necessario che l’attività in questione comprenda
«aspetti essenziali della funzione di intermediario di assicurazione,
come ricercare i potenziali clienti e metterli in relazione con

l()

intermediario di assicurazione.

l’assicuratore» (in termini, anche sentenza Arthur Andersen, causa
C-472/03, punti 33 e 36).
5.5. Il che spoglia di rilevanza la verifica ritenuta, invece,
necessaria da altra pronuncia di questa Corte (Cass. 8 marzo 2017,
n. 5885), secondo cui ai fini dell’assoggettabilità delle operazioni di
coassicurazione al regime di esenzione iva, occorre verificare se la

sinistri sia anche parte del rapporto in essere con l’assicurato, per
avere assunto obbligazioni contrattuali nei suoi confronti sotto il
profilo della garanzia della copertura del rischio, sia pure secondo
le caratteristiche proprie della coassicurazione.
Difatti, ha ulteriormente specificato la Corte di giustizia, «l’attività
consistente nella liquidazione dei sinistri in nome e per conto di un
assicuratore, come quella di cui al procedimento principale, non è
in alcun modo connessa al fatto di ricercare potenziali clienti e
metterli in relazione con l’assicuratore in vista della conclusione di
contratti di assicurazione».
E, anche nel caso in esame, è indubbio che le attività delegate
svolte dalla contribuente non sono state mirate alla ricerca di
potenziali clienti.
6. Si potrebbe, peraltro, sostenere che le attività delegate possano
rientrare nello specchio dell’esenzione perché oggetto di mandato,
le prestazioni relative al quale sono comunque esentate, a norma
dell’art. 10, primo comma, n. 9 del d.P.R. n. 633/72, se «relative
alle operazioni di cui ai nn. da 1 a 7», tra le quali sono appunto
comprese quelle di assicurazione.
Le attività svolte in esecuzione della clausola di delega s’inscrivono
difatti nell’ambito del rapporto di mandato da essa scaturente: la
clausola si risolve nel conferimento a uno dei coassicuratori
dell’incarico di gestire la polizza, con l’attribuzione di un potere di
rappresentanza nel compimento di atti giuridici, fino al pagamento

società coassicuratrice delegataria che gestisce la liquidazione dei

dell’intero indennizzo (Cass. 20 aprile 1990, n. 3302; 14 giugno
1982, n. 3613).
La circostanza che il mandato sia con rappresentanza – oggetto di
accertamento in sentenza e sostenuta dalla controricorrente – non
giova alla conclusione auspicata dalla contribuente.
6.1. In relazione al mandato senza rappresentanza, che riceve

corrispondente art. 28 della direttiva n. 2006/112), si può
affermare che se la prestazione di servizi cui il mandatario
partecipa è esentata dall’iva, tale esenzione è altresì applicabile al
rapporto giuridico tra il mandante e il mandatario (Corte giust. 14
luglio 2011, causa C-464/10, État belge c. Pierre Henfling, Raphaél
Davin e Koenraad Tanghe, in qualità di curatori fallimentari della
Tiercé Franco-Belge SA, punto 35).
In base al trattamento che ai fini dell’Iva il mandato riceve dal
diritto unionale, qualora un soggetto passivo che agisce in nome
proprio ma per conto altrui partecipi ad una prestazione di servizi,
si riterrà che egli abbia ricevuto o fornito tali servizi a titolo proprio.
La disposizione crea quindi la finzione giuridica di due prestazioni di
servizi identiche fornite consecutivamente, per effetto della quale
l’operatore che partecipa alla prestazione di servizi, cioè il
mandatario, si ritiene che abbia ricevuto, in un primo tempo, i
servizi in questione dall’operatore per conto del quale agisce, cioè il
mandante, prima di fornire, in un secondo tempo, personalmente

specifica disciplina nell’art. 6 della sesta direttiva (e nel

tali servizi al cliente (in termini, Cass. 18 dicembre 2013, n 28285
e 23 ottobre 2013, n. 23899).
Occorre pur sempre, tuttavia, che il mandatario senza
rappresentanza partecipi a una prestazione di servizi di natura
assicurativa o che comunque risponda al canone di accessorietà
sopra illustrato.
6.2. Ad analoghe conclusioni si perviene, peraltro, nel caso del
mandato con rappresentanza, come quello in esame, in base a

12

r-

un’interpretazione della disposizione in esame conforme al diritto
dell’Unione e alla nozione restrittiva delle esenzioni che la
giurisprudenza unionale predica (arg. da Corte giust. in causa C464/10, cit., punto 32).
Anche per il mandato con rappresentanza bisogna difatti aver
riguardo al contenuto dell’attività che ne è oggetto, di modo che in

mandatario svolga attività oggettivamente assicurativa,
nell’accezione dinanzi indicata, oppure svolga quella propria
dell’intermediario o del mediatore in relazione alle prestazioni
assicurative.
7. Neanche per quest’aspetto, dunque, si riesce a estendere alle
attività oggetto della clausola di delega al coassicuratore il regime
dell’esenzione dall’iva del quale si discute.
8. Il che ne comporta l’esclusione.
E ciò in applicazione del principio stabilito dalla suddetta sentenza

Aspiro,

secondo cui «L’art. 135, paragrafo 1, lettera a), della

direttiva 2006/111/CE del Consiglio del 28 novembre 2006
dev’essere interpretato nel senso che servizi di liquidazione di
sinistri, come quelli di cui al procedimento principale, forniti da un
terzo in nome e per conto di un’impresa di assicurazione, non
rientrano nell’esenzione prevista da tale disposizione».
9. In conclusione, in applicazione degli anzidetti principi di diritto,
non sussiste il dedotto vizio di motivazione apparente, mentre la
pur omessa statuizione sulla asserita riferibilità dei corrispettivi in
quanto prestazioni di mandato o intermediazione di operazioni di
assicurazione, resta superata dalla decisione della questione di
diritto che definisce tutte le restanti doglianze.
Il ricorso va per conseguenza respinto.
10. S’impone, peraltro, il rinvio alla competente CTR in diversa
composizione ai fini dell’esame del trattamento sanzionatorio.

relazione a esso si potrà applicare l’esenzione soltanto qualora il

In memoria, difatti, la società ha invocato il trattamento più
favorevole riconosciuto per la violazione dell’infedele dichiarazione
dell’Iva dall’art. 15 del d.lgs. 24 settembre 2015, n. 158, che era
stata commisurata nel minimo all’epoca previsto, evidenziando che
tale valore è stato ridotto per effetto della novella e ha chiesto la
rideterminazione della sanzione unica irrogata.

valutazione al fine di verificare se sia adeguato alla specifica
fattispecie il nuovo valore del minimo previsto per la sanzione
conseguente all’infedele dichiarazione dell’Iva, in considerazione
degli elementi soggettivi ed oggettivi rilevanti, e se risulti
favorevolmente modificato il complessivo trattamento
sanzionatorio.
In sede di rinvio il giudice regolerà anche le spese.
P.Q.M.
La Corte decidendo sul ricorso cassa la sentenza impugnata nei
limiti indicati in motivazione e rinvia, anche per le spese, alla
Commissione tributaria regionale del Lazio in diversa composizione.
Deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 22 marzo 2018
Il Presidente

10.1. Occorre quindi che il giudice del merito rinnovi la propria

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