Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20250 del 25/09/2020

Cassazione civile sez. lav., 25/09/2020, (ud. 30/06/2020, dep. 25/09/2020), n.20250

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIA Lucia – Presidente –

Dott. TORRICE Amelia – Consigliere –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – rel. Consigliere –

Dott. MAROTTA Caterina – Consigliere –

Dott. TRICOMI Irene – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20888/2014 proposto da:

COMUNE DI SCAFATI, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA DEL GESU’ n. 57, presso lo studio

dell’avvocato FILOMENA MOSSUCCA, rappresentato e difeso

dall’avvocato FELICIANO PALMIERI;

– ricorrente –

contro

V.V., M.A., MA.FE.,

O.A., tutti elettivamente domiciliati in ROMA, VIA RIDOLFINO VENUTI

n. 30, presso lo studio dell’avvocato SILVIA CRETELLA, rappresentati

e difesi dall’avvocato MARIO CRETELLA;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 438/2014 della CORTE D’APPELLO di SALERNO,

depositata il 22/04/2014 R.G.N. 947/2011.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. la Corte d’Appello di Salerno ha dichiarato inammissibile l’appello proposto dal Comune di Scafati avverso la sentenza del Tribunale di Nocera Inferiore che aveva accolto le domande formulate da V.V., O.A., M.A. e Ma.Fe. e, dichiarato il diritto dei ricorrenti ad essere assunti con contratto a tempo determinato, aveva condannato l’amministrazione comunale a procedere all’assunzione;

2. la Corte territoriale ha evidenziato che, anche a voler prescindere dall’eccepita acquiescenza alla pronuncia gravata, doveva essere escluso l’interesse dell’ente all’impugnazione in quanto gli appellati, in pendenza di causa ed all’esito della sentenza di primo grado, erano stati assunti dal Comune ed avevano prestato attività lavorativa sino allo spirare del termine apposto al contratto;

3. pertanto, in caso di accoglimento dell’appello, l’amministrazione non avrebbe tratto alcuna utilità dalla pronuncia, giacchè, ove pure l’impiego del lavoratore fosse avvenuto in violazione di norme imperative, la ripetizione delle somme corrisposte sarebbe stata impedita dallo svolgimento di fatto del rapporto;

4. il giudice d’appello ha rilevato, inoltre, che il Comune non poteva fare leva sulla opportunità di ottenere “un mero orientamento giurisprudenziale”, sia perchè una pronuncia di diverso tenore rispetto a quella resa dal Tribunale non avrebbe comunque prodotto effetti nei confronti dei terzi, sia in quanto il giudice di legittimità si era già pronunciato sulla natura del bando di concorso, sul rapporto fra quest’ultimo e le norme imperative, sulla specialità della disciplina dettata dal D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 36;

5. per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso il Comune di Scafati sulla base di quattro motivi, illustrati da memoria ex art. 380 bis 1 c.p.c., ai quali hanno opposto difese V.V., M.A., Ma.Fe. e O.A..

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1. con il primo motivo il Comune di Scafati denuncia, ex art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione e falsa applicazione dell’art. 329 c.p.c., ed addebita alla Corte territoriale di avere erroneamente ritenuto che integrasse acquiescenza alla pronuncia di primo grado l’avvenuta assunzione degli originari ricorrenti;

1.1. l’ente municipale evidenzia che la sentenza del Tribunale, munita di formula esecutiva, era stata notificata unitamente al precetto, sicchè nella condotta tenuta dall’amministrazione, finalizzata solo ad evitare l’esecuzione forzata, non poteva essere ravvisata una spontanea ed incondizionata accettazione della decisione;

2. con la seconda critica il Comune si duole, sotto altro profilo, della violazione dell’art. 329 c.p.c. e rileva che l’acquiescenza, in quanto negozio giuridico processuale, presuppone la volontà univoca di accettare la statuizione e di rinunciare all’impugnazione, non ravvisabile nella fattispecie perchè espressamente negata dall’appellante, che aveva insistito affinchè la Corte si pronunciasse sull’interpretazione del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 36 e sui limiti posti all’impiego del lavoratore a termine;

3. con la terza censura, formulata ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, il ricorrente denuncia la violazione dell’art. 100 c.p.c. e rileva che l’interesse all’impugnazione non poteva essere escluso solo in ragione della irripetibilità delle somme corrisposte, perchè la pubblica amministrazione è tenuta a conformare la propria condotta ai principi di buon andamento ed imparzialità e pertanto ha interesse a che venga accertato se gli atti adottati fossero o meno legittimi, tanto più che da un’eventuale illegittimità deriva responsabilità dirigenziale, espressamente prevista dal D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 36, in relazione all’impiego del lavoro flessibile;

4. il quarto motivo, intitolato “art. 384 c.p.c., questione di diritto di particolare importanza-richiesta di enunciazione”, sollecita una pronuncia di questa Corte sull’interpretazione del combinato disposto del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 36 e del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 5, comma 4 bis;

4.1. il Comune ricorrente ribadisce la tesi, sviluppata in grado di appello per censurare la sentenza di primo grado, dell’applicabilità alle pubbliche amministrazioni del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 5, comma 4 bis e della irrilevanza, ai fini della maturazione del triennio, dell’espletamento di una nuova procedura concorsuale o selettiva;

4.2. insiste nel sostenere che, nei casi in cui il dipendente debba svolgere le medesime mansioni oggetto di precedenti contratti a tempo determinato, l’assunzione è preclusa dallo spirare del limite massimo previsto dalla norma richiamata in rubrica, che persegue l’obiettivo di impedire la cristallizzazione di situazioni di precariato e l’abuso nella reiterazione del rapporto a termine;

5. i primi due motivi di ricorso, da trattare unitariamente in ragione della loro connessione logico-giuridica, sono inammissibili perchè non colgono l’effettiva ratio decidendi della pronuncia impugnata;

5.1. il principio secondo cui nel giudizio di cassazione entrambe le rationes decidendi della sentenza gravata debbono essere fatte oggetto di specifico motivo di censura, a pena di inammissibilità del ricorso, opera nei soli casi in cui la pronuncia d’appello sia fondata su argomenti distinti ed autonomi, entrambi capaci di sorreggere il decisum (cfr. fra le più recenti Cass. n. 10815/2019, Cass. n. 15399/2018, Cass. n. 18641/2017);

5.2. il richiamato principio non può essere invocato qualora sia unica la ratio decidendi e la motivazione contenga anche argomentazioni meramente ipotetiche e virtuali, da ritenere svolte ad abundantiam perchè non idonee, per come formulate, a fornire una giustificazione della pronuncia che prescinda dagli altri argomenti sviluppati (Cass. S.U. n. 8087/2007);

5.3. in detta diversa ipotesi il ricorrente, proprio perchè l’argomentazione non spiega efficacia sul dispositivo della decisione ed è quindi improduttiva di effetti giuridici, non ha interesse ad impugnarla, in quanto dall’eventuale fondatezza della doglianza non potrebbero comunque derivare l’accoglimento del ricorso e la cassazione della sentenza impugnata;

5.4. i richiamati principi, ai quali va data continuità perchè condivisi dal Collegio, portano alla dichiarazione di inammissibilità dei primi due motivi di ricorso che attengono entrambi all’asserita violazione dell’art. 329 c.p.c., ossia di una norma processuale non applicata dalla Corte territoriale, la quale pur dando atto, ma in termini assolutamente dubitativi, della ipotizzabilità di un’acquiescenza del Comune alla decisione, ha ritenuto dirimente, rispetto ad ogni altra considerazione, la ravvisata carenza di interesse all’impugnazione che costituisce, pertanto, l’unica ratio decidendi della pronuncia gravata;

6. è fondato il terzo motivo di ricorso, perchè ha errato il giudice d’appello nell’affermare che l’avvenuta instaurazione del rapporto a tempo determinato, disposta in ottemperanza al comando giudiziale contenuto nella sentenza di primo grado, abbia fatto venir meno l’interesse all’impugnazione avverso la decisione di prime cure per il fatto che, nelle more del giudizio d’appello, il termine finale era spirato e nessuna utilità il Comune avrebbe potuto trarre dalla riforma della pronuncia, non potendo ripetere, a fronte di una prestazione espletata, le retribuzioni corrisposte, garantite al lavoratore dall’art. 2116 c.c.;

6.1. da tempo questa Corte ha affermato che l’interesse all’impugnazione, manifestazione del più generale principio dell’interesse ad agire, va desunto dall’utilità giuridica che dall’eventuale accoglimento del gravame possa derivare alla parte che lo propone e viene, pertanto, a collegarsi alla soccombenza, anche parziale, nel precedente giudizio (cfr. fra le tante Cass. n. 13395/2018, Cass. n. 594/2016, Cass. S.U. n. 24470/2013) sicchè, mentre va escluso nei casi in cui l’impugnazione si riferisca unicamente alla motivazione della sentenza gravata, della quale si domanda solo la correzione (Cass. n. 6894/2015), deve essere ritenuto sussistente ogniqualvolta il gravame sia volto ad impedire il passaggio in giudicato della decisione sfavorevole per la parte e sia ravvisabile un’utilità per l’impugnante, conseguente alla rimozione della pronuncia (Cass. S.U. n. 12637/2008);

6.2. è stato precisato, inoltre, che poichè l’interesse ad agire è condizione che deve sussistere sino al momento della decisione (cfr. fra le tante Cass. n. 6130/2018 e Cass. n. 11204/2017), vanno apprezzati anche i fatti sopravvenuti all’esercizio dell’azione o alla proposizione del gravame, che possono determinare il venir meno dell’interesse, pur originariamente sussistente, ogniqualvolta, a fronte del mutato contesto fattuale e giuridico, la pronuncia o la sua rimozione sarebbero improduttive di conseguenze;

6.3. la valutazione che il giudice è chiamato ad effettuare al riguardo non può prescindere dal rilievo che mentre la cessazione della materia del contendere, in sede di impugnazione, determina, ove ne ricorrano i presupposti, il venir meno dell’efficacia della sentenza impugnata (Cass. S.U. n. 8980/2018), la dichiarazione di inammissibilità dell’appello o del ricorso per cassazione comporta il passaggio in giudicato della pronuncia gravata, sicchè è in relazione al contenuto del comando giudiziale che va valutata la persistenza dell’utilità giuridica, concreta ed attuale, alla rimozione della pronuncia stessa;

6.4. sulla base dei richiamati principi ritiene il Collegio che nella specie l’interesse all’impugnazione della sentenza, che aveva ordinato la costituzione del rapporto a tempo determinato, non possa essere escluso facendo leva sulla sola irripetibilità delle retribuzioni garantita al lavoratore dall’art. 2126 c.c., innanzitutto perchè nell’impiego pubblico contrattualizzato la “prestazione di fatto con violazione di legge” non può essere equiparata in toto al rapporto di impiego legittimamente costituito, posto che si è in presenza di un rapporto nullo, sia pure produttivo, a tutela del prestatore, di limitati effetti a fini retributivi e contributivi;

6.5. l’interesse della pubblica amministrazione all’accertamento della legittimità degli atti adottati in tema di reclutamento del personale e di utilizzo delle forme flessibili discende dal rilievo che a carico della stessa il legislatore, in attuazione dell’art. 97 Cost., ha posto precisi obblighi, in generale, con il D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 2, nella parte in cui richiama l’imparzialità, la trasparenza, l’efficacia e l’economicità dell’azione amministrativa, e più specificamente con l’art. 36 dello stesso Decreto che, oltre a sancire la nullità dei rapporti instaurati in violazione di disposizioni imperative, ha previsto la responsabilità dei dirigenti per gli atti contrari alle norme inderogabili di legge, responsabilità che, già presente nella versione originaria della norma, è stata meglio specificata in occasione delle numerose riscritture della disposizione, con le quali si è precisato che il mancato rispetto delle regole che devono presiedere al reclutamento comporta l’obbligo di recuperare dal dirigente le somme corrisposte all’assunto e va apprezzato ai fini della valutazione sull’operato del dirigente stesso;

7. alle considerazioni che precedono, già assorbenti, si deve aggiungere che l’irripetibilità della prestazione eseguita in ottemperanza alla sentenza di primo grado, provvisoriamente esecutiva, salvi i casi in cui sia provata l’acquiescenza alla decisione, non può essere ritenuta causa di inammissibilità dell’impugnazione per sopravvenuta carenza di interesse, perchè ciò equivarrebbe ad introdurre una forma di inoppugnabilità della decisione non prevista dal codice di rito;

7.1. questa Corte ha già affermato che “qualora l’attore abbia chiesto l’accertamento di un diritto e la conseguente condanna del convenuto ad un fare, la circostanza che nel corso del giudizio sia divenuta impossibile l’esecuzione della prestazione non determina cessazione della materia del contendere nè fa estinguere l’interesse ad agire” (Cass. n. 23476/2010 richiamata da Cass. n. 28100/2017), sicchè alle medesime conclusioni si deve pervenire nell’ipotesi, inversa, in cui l’impugnazione venga proposta dal soccombente che in forza della decisione provvisoriamente esecutiva abbia eseguito la prestazione non ripetibile;

8. il quarto motivo è inammissibile perchè è privo di specifica attinenza al decisum e sollecita una pronuncia di questa Corte su un tema, quello dell’interpretazione del combinato disposto del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 36 e del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 5, comma 4 bis, sul quale il giudice d’appello non ha statuito, concludendo il giudizio con una pronuncia di rito;

8.1. non è invocabile nella fattispecie l’orientamento secondo cui la Corte di cassazione, nel cassare la sentenza di appello avente contenuto soltanto processuale, può esercitare il potere, attribuitole dall’art. 384 c.p.c., comma 2, di negare l’astratta configurabilità del diritto soggettivo affermato dall’attore con l’atto introduttivo del processo e di rigettare la domanda (Cass. n. 25023/2011; Cass. S.U. n. 13617/2012; Cass. n. 21272/2015), perchè quel potere può essere esercitato solo a condizione che sulla questione di merito, non implicante alcun accertamento di fatto, si sia svolto il contraddittorio dinanzi alla Corte;

8.2. nel caso di specie, da un lato, i controricorrenti si sono limitati ad eccepire l’inammissibilità della quarta censura, senza prendere posizione sul contenuto sostanziale della stessa, dall’altro l’asserita pretesa infondatezza dell’azione proposta con il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado discenderebbe non dalla sola interpretazione delle norme nei termini sollecitati dal ricorrente, ma anche da accertamenti di fatto, che la Corte di legittimità non può compiere perchè riservati al giudice del merito;

9. in via conclusiva merita accoglimento il solo terzo motivo di ricorso e la sentenza impugnata, affetta dal denunciato error in procedendo, deve essere cassata con rinvio alla Corte territoriale indicata in dispositivo che procederà ad un nuovo esame, statuendo anche sulle spese del giudizio di legittimità;

10. non sussistono le condizioni processuali di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

P.Q.M.

La Corte accoglie il terzo motivo di ricorso e dichiara inammissibili gli altri motivi. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’Appello di Salerno in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 30 giugno 2020.

Depositato in Cancelleria il 25 settembre 2020

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