Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20250 del 25/07/2019

Cassazione civile sez. VI, 25/07/2019, (ud. 12/03/2019, dep. 25/07/2019), n.20250

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – rel. Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22953-2(117 proposto da:

D.A.B., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA

CAVOUR presso la CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato ROMAGNOLI MARCO;

– ricorrente –

contro

NIINISTERO DELL’INTERNO (OMISSIS);

– intimato –

avverso la sentenza n. 737/21117 della CORTE d’APPELLO di ANCONA,

depositata il 15/05/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 12/03/2019 dal Consigliere Relatore Dott. ACIERNO

MARIA.

Fatto

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

La Corte di Appello di Ancona, confermando la pronuncia di primo grado, ha rigettato la domanda di protezione internazionale formulata dal cittadino del Burkina Faso D.A.B. rilevando la scarsa credibilità delle dichiarazioni del richiedente e la natura economica delle ragioni della partenza.

In ordine alle condizioni generali del paese, infine, si è rilevato che il Burkina baso è attualmente un paese dotato di un regime democratico. Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione il cittadino affidandosi ad un unico motivo con il quale ha lamentato di non essere stato informato in sede di giudizio davanti alla Commissione territoriale di poter richiedere l’audizione collegiale e non da parte di un solo componente. Ha aggiunto di aver prospettato tale eccezione anche alla Corte di Appello e di aver spiegato le ragioni di tale esigenza di approfondimento probatorio, non essendo emerse dall’audizione svolta le ragioni di persecuzione religiosa (pressione dello zio per arruolarsi in gruppi terroristici) che lo avevano spinto a lasciare il Burkina baso.

Il ricorrente ha rivolto alla Corte anche un’istanza di sospensione degli effetti esecutivi della sentenza di secondo grado.

Il motivo di ricorso è manifestamente infondato, in relazione al profilo processuale, alla luce del costante orientamento di cluesta Corte cristallizzato nella sentenza n. 19040 del 2018 così massimata:

“In tema di richiesta di protezione internazionale, l’omissione dell’avvertenza allo straniero in merito alla possibilità di essere sentito dall’organo collegiale, anzichè da un singolo componente della speciale commissione amministrativa territoriale, non dà luogo alla nullità dell’audizione, che è pienamente consentita anche in forme monocratica, a meno che il difetto dell’avvertenza di legge – do cui al D.Lgs. n. 25 del 2008, art, 12, comma 1-bis, – abbia cagionato al richiedente asilo una specifica e sicura lesione dei suoi diritti fondamentali, circostanza che deve essere allegata in modo puntuale, e denunciata in sede di prima impugnazione giurisdizionale”.

Escluso qualsiasi profilo di nullità del provvedimento emesso dalla Commissione, deve rilevarsi che la richiesta di audizione poteva essere formulata nei due gradi di giudizio ma al riguardo nessuna deduzione viene svolta dal ricorrente. In ordine al mancato esame dell’eccezione davanti alla Corte di Appello se ne deve rilevare il rigetto implicito oltre che la prospettazione del tutto inammissibile della censura, non essendo state precisate le modalità con le quali sarebbe stata sollevata l’eccezione.

Da ultimo, deve rilevarsi che i profili relativi al merito sono stati prospettati in modo del tutto generico.

In conclusione, il ricorso deve essere rigettato. Non si procede alla condanna alle spese non essendo stata svolta attività difensiva da parte del Ministero dell’Interno.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 12 marzo 2019.

Depositato in Cancelleria il 25 luglio 2019

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