Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20250 del 22/08/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 22/08/2017, (ud. 03/05/2017, dep.22/08/2017),  n. 20250

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHIRO’ Stefano – Presidente –

Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – rel. Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24834/2015 proposto da:

COOP. AGRICOLA POGGIO NATIVO – C.A.P.N. – C.F. (OMISSIS), in persona

del legale rappresentante pro tempore” elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA ALCIDE DE GASPERI 35, presso lo studio dell’avvocato

GIANLUCA GRAZIANI, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– resistente –

avverso la sentenza n. 1440/4/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di ROMA, depositata L’11/03/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 03/05/2017 dal Consigliere Dott. LUCIO NAPOLITANO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., come integralmente sostituito del D.L. n. 168 DEL 2016, art. 1 bis, comma 1, lett. e), convertito, con modificazioni, dalla L. n. 197 del 2016;

dato atto che il collegio ha autorizzato, come da Decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della presente motivazione in forma semplificata, osserva quanto segue:

Con sentenza n. 1440/4/15, depositata l’11 marzo 2015, non notificata, la CTR del Lazio ha rigettato l’appello proposto dalla Cooperativa Agricola Poggio Nativo C.A.P.N. (di seguito Cooperativa) nei confronti dell’Agenzia delle Entrate, direzione provinciale di Rieti, per la riforma della sentenza di primo grado della CTP di Rieti, che aveva rigettato il ricorso della contribuente avverso cartella di pagamento emessa a seguito di controllo automatizzato sulla dichiarazione modello IVA 2009 del D.P.R. n. 633 del 1972, ex art. 54 bis, con recupero a tassazione di IVA per il 2008, non avendo l’Ufficio riconosciuto un credito da eccedenza d’imposta, in ragione dell’omessa presentazione per l’anno 2007 del modello IVA 2008, pur essendo stato riportato il credito IVA in precedenza maturato nella dichiarazione IVA 2009.

Il giudice d’appello ha ritenuto legittimo il ricorso alla procedura di cui del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis e del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54 bis, senza necessità di previo avviso di accertamento e che la tutela del contribuente potesse dirsi assicurata dalla possibilità di richiedere il rimborso, in caso di riconoscimento del credito, una volta effettuato il versamento della maggiore imposta ritenuta dovuta.

Avverso la pronuncia della CTR la contribuente ha proposto ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi.

L’Agenzia delle Entrate non ha svolto difese.

Ritiene la Corte che, in virtù del criterio della ragione più liquida (cfr., per tutte, Cass. sez. unite 8 maggio 2014, 9936), possa essere esaminata, anche in deroga all’ordine logico delle questioni, la censura di cui al quarto motivo, con il quale la cooperativa denuncia violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 30 e artt. 17 e segg. della 6^ Direttiva CEE, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, assumendo che la decisione impugnata, facendo conseguire all’omessa dichiarazione il disconoscimento del credito, salvo il diritto al rimborso, si porrebbe in violazione del principio di neutralità fiscale e del diritto alla detrazione secondo quanto stabilito del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 30.

Il motivo è manifestamente fondato, alla luce dei recenti orientamenti espressi dalle Sezioni Unite di questa Corte (cfr. Cass. 30 giugno 2016, n. 13378) secondo cui, pur restando ferma l’ammissibilità, nella fattispecie in esame, del controllo automatizzato (cfr. Cass. 8 settembre 2016, n. 17758), la decadenza intervenuta sul piano amministrativo per tardiva dichiarazione correttiva in senso favorevole al contribuente non preclude, per quanto qui rileva, la possibilità del contribuente stesso di opporsi in sede giudiziaria alla maggiore pretesa tributaria dell’Amministrazione, allegando l’errore in cui la parte sia incorsa nell’originaria dichiarazione, essendo comunque sufficiente l’accertamento in sede giudiziaria dell’esistenza e della relativa quantificazione del credito IVA in contestazione (Cass. 8 settembre 2016, n. 17757).

Il ricorso va pertanto accolto in relazione al quarto motivo, assorbiti gli altri.

La sentenza impugnata va dunque cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio per nuovo esame alla CTR del Lazio in diversa composizione che, nell’attenersi ai menzionati principi di diritto, provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità.

PQM

 

Accoglie il ricorso in relazione al quarto motivo, assorbiti gli altri. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Commissione tributaria del Lazio in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 3 magio 2017.

Depositato in Cancelleria il 22 agosto 2017

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