Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20250 del 07/10/2016


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Cassazione civile sez. II, 07/10/2016, (ud. 13/07/2016, dep. 07/10/2016), n.20250

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Presidente –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – rel. Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 13305/2012 proposto da:

Z.N., (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

PASUBIO 4, presso lo studio dell’avvocato SIMONETTA DE SANCTIS

MANGELLI, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato FABIO

PES;

– ricorrente –

contro

Z.G., C.F. (OMISSIS), Z.A.M. C.F. (OMISSIS),

elettivamente domiciliate in ROMA, VIA CASSIODORO 19, presso lo

studio dell’avvocato LUIGI JANARI, che le rappresenta e difende

unitamente all’avvocato ROBERTO CASUCCI;

– controricorrenti –

e contro

A.L.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 534/2011 della CORTE D’APPELLO di TRIESTE,

depositata il 24/08/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

13/07/2016 dal Consigliere Dott. MASSIMO FALABELLA;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CAPASSO Lucio, che ha concluso per raccoglimento del primo motivo,

l’assorbimento del secondo motivo del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato in data 22 febbraio 2002, Z.A.M., Z.G. e A.L. convenivano in giudizio, avanti al Tribunale di Pordenone, Z.N., chiedendo lo scioglimento della comunione dei beni indivisi siti in (OMISSIS). Le attrici, titolari ciascuna della quota di un quarto dei beni in comproprietà, precisavano che oggetto di divisione era costituito da un edificio in gran parte adibito a esercizio commerciale, con una porzione, ubicata al primo piano, destinata ad abitazione e un’area scoperta riservata a parcheggio. Sul presupposto che l’edificio e le pertinenze non potessero essere frazionate in quattro parti, ma in due – e precisamente area commerciale e abitativa – le attrici manifestavano la volontà di rimanere in comunione, chiedendo l’assegnazione dell’area commerciale. In caso di accertata indivisibilità in natura, anche in due parti, le attrici domandavano poi l’attribuzione dell’intero compendio, offrendosi di liquidare la quota della convenuta con una somma in denaro.

Z.N. si costituiva in giudizio, aderendo alla domanda di divisione ma opponendosi al criterio di riparto suggerito dalle attrici. Per l’ipotesi di accertata indivisibilità dell’immobile domandava l’assegnazione dell’intero compendio.

Il Tribunale di Pordenone, dopo aver disposto una consulenza tecnica, dichiarava lo scioglimento della comunione, assegnando i beni immobili alla convenuta e ponendo a carico di questa l’obbligo di corrispondere, a titolo di conguaglio, la somma di Euro 151.480,00 in favore di ciascuna delle attrici.

Avverso la sentenza proponevano appello Z.A.M., Z.G. e A.L., deducendo l’arbitrarietà della decisione, che si era sovrapposta alla volontà espressa dalle parti, e la mancata applicazione dei criteri posti dagli artt. 718 e 720 c.c.. Contestavano altresì l’illogicità dell’assegnazione degli immobili alla comunista titolare di una quota minoritaria della proprietà indivisa.

Z.N. resisteva al gravame e formulava appello incidentale con riguardo alla statuizione relativa alle spese di lite.

La Corte d’appello di Trieste, disposta una nuova consulenza tecnica, con sentenza depositata in data 24 agosto 2011 accoglieva la domanda principale delle appellanti, attribuendo a Z.G., Z.A.M. e A.L. la porzione immobiliare destinata ad uso commerciale e a Z.N. la parte dell’edificio adibita ad abitazione; disponeva poi il frazionamento tra le appellanti dell’area scoperta e riconosceva un conguaglio di Euro 85.645,00 in favore dell’appellata; condannava infine l’appellata al pagamento delle spese del doppio grado.

Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso Z.N. sulla base di due motivi. Z.G. e Z.A.M. resistono con controricorso. Sia la ricorrente che le controricorrenti hanno depositato memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso si censura la violazione o falsa applicazione degli artt. 718,720,729 e 1114 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, nonchè l’omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia ex art. 360 c.p.c., n. 5. Assume la ricorrente che il giudice di primo grado aveva provveduto correttamente all’attribuzione dell’intero compendio a uno dei condividenti e che, in particolare, il Tribunale, nell’attribuire lo stesso all’odierna istante, aveva esercitato un potere discrezionale che incontrava il solo limite dell’obbligo motivazionale quanto ai criteri della scelta. In particolare, il giudice di prime cure, accertata l’impossibilità di formare tante porzioni quanti erano i condividenti, aveva riconosciuto che l’immobile non era comodamente divisibile. D’altro canto, in presenza di contrapposte richieste di attribuzione, l’immobile in comunione doveva essere attribuito al condividente titolare della quota maggiore o di quello che richiedeva l’attribuzione per sè, e non ai comunisti che ne avessero fatto richiesta congiunta. Il consulente tecnico nominato in fase di gravame aveva ritenuto che l’unica ipotesi divisionale praticabile fosse la prima di quelle formulate dal c.t.u. in primo grado. Tale soluzione, però, penalizzava la ricorrente, mentre senz’altro preferibile risultava essere altra, la quale prevedeva che nel secondo assegno divisionale fossero ricomprese alcune pertinenze e un’area a parcheggio di estensione superiore.

La Corte di merito ha osservato che la divisione in natura non era condizionata dal numero dei condividenti, essendo ammessa l’attribuzione delle quote a più comunisti, ove questi avessero manifestato, come nel caso in esame, la volontà di mantenere la comunione tra loro. Il che è senz’altro corretto, dal momento che l’art. 720 c.c., ammette finanche l’assegnazione dell’intero immobile, non comodamente divisibile, a più coeredi che ne abbiano fatto richiesta congiunta.

Come questa S.C. è venuta affermando in passato – ma l’insegnamento conserva ad oggi intatto il suo valore – non è affatto vietato che venga assegnato ad alcuni coeredi, che ne facciano congiuntamente domanda, un cespite immobiliare comodamente separabile dagli altri cespiti e rientrante nella quota congiunta dei coeredi predetti, ancorchè gli altri coeredi si oppongano. Ciò perchè, come risulta dai principi sulla comunione e dal combinato disposto degli artt. 718 e 720 c.c., l’attribuzione a più coeredi di un unico cespite pro indiviso è possibile se vi sia la richiesta congiunta di tutti i coeredi interessati: e coeredi interessati sono soltanto coloro che rimarranno in comunione nei confronti del cespite di cui e stata domandata la attribuzione (Cass. 29 marzo 1963, n. 782). In tal senso, non assume dunque rilievo la condotta dell’odierna ricorrente, la quale si era opposta all’assegnazione alle controricorrenti della porzione immobiliare adibita ad esercizio commerciale.

La praticabilità della divisione del compendio in due lotti è stata del resto accertata nella precorsa fase di appello, sulla scorta della indicazioni fornite dal consulente tecnico nominato dal giudice del gravame, il quale ha fornito le proprie indicazioni quanto alla modalità con cui avrebbe potuto attuarsi il frazionamento in natura del compendio stesso.

Le contestazioni sollevate sul punto dalla ricorrente, la quale ha richiamato, a più riprese, la decisione del Tribunale (che aveva a lei assegnato l’intero compendio), non risultano del resto ammissibili.

Anzitutto, esse sono carenti di autosufficienza, basandosi su generici rinvii alle risultanze delle esperite consulenze tecniche. Ora, per infirmare, sotto il profilo della insufficienza argomentativa, la motivazione della sentenza che recepisca le conclusioni di una relazione di consulenza tecnica d’ufficio è necessario che la parte alleghi di avere rivolto critiche alla consulenza stessa già dinanzi al giudice a quo, e ne trascriva, poi, per autosufficienza, almeno i punti salienti onde consentirne la valutazione in termini di decisività e di rilevanza, atteso che, diversamente, una mera disamina dei vari passaggi dell’elaborato peritale, corredata da notazioni critiche, si risolverebbe nella prospettazione di un sindacato di merito inammissibile in sede di legittimità (Cass. 3 giugno 2016, n. 11482; Cass. 17 luglio 2014, n. 16368).

In secondo luogo, le censure sollevate si risolvono in una critica al merito della soluzione adottata, come tale non sindacabile in questa sede. D’altro canto, la Corte di appello ha motivato in modo congruo ed esauriente con riguardo all’assegnazione della porzione immobiliare adibita ad uso non abitativo, precisando che le appellanti già esercitano un servizio di ristorazione (laddove, è aggiunto, la piccola attività commerciale o artigianale di Z.N. era “rimasta sempre oscura nei suoi contorni fattuali”).

Nè è concludente, al riguardo, l’obiezione fondata sul favor divisionis. L’istante richiama il principio (affermato, da ultimo, da Cass. 4 aprile 2008, n. 8827) per cui, in presenza di contrapposte richieste di attribuzione, l’immobile comune, non comodamente divisibile, va attribuito al condividente titolare della quota maggiore, e non ai condividenti che ne abbiano fatto richiesta congiunta e le cui quote, sommate tra loro, superino la quota maggiore del condividente antagonista. Tale regola, per la verità, risulta sconfessata da Cass. 23 maggio 2012, n. 8181, non massimata (e citata dai controricorrenti), che ha operato il richiamo alla più recente giurisprudenza secondo cui il giudice, nell’esercizio del potere di attribuzione dell’immobile ritenuto non comodamente divisibile, non trova alcun limite nelle disposizioni dettate dall’art. 720 c.c., che, al contrario, gli conferiscono un potere prettamente discrezionale nella scelta del condividente cui assegnarlo: con la precisazione, tuttavia, che tale potere impone, da un lato, l’obbligo di esaminare e valutare i contrapposti interessi delle parti e, dall’altro, trova un necessario temperamento nell’obbligo di indicare i motivi in base ai quali ritiene di dover dare la preferenza all’uno piuttosto che all’altro degli aspiranti all’assegnazione.

Peraltro, nella fattispecie, il principio sopra richiamato non potrebbe trovare applicazione dal momento che, a fronte della divisibilità dell’immobile in due parti, non ulteriormente frazionabili, la ricorrente non deduce alcunchè di puntuale quanto all’essere titolare di una quota di maggiore consistenza rispetto a quelle che fanno capo a ciascuno degli altri condividenti (nè tantomeno chiarisce, in ossequio al principio di autosufficienza, ove una tale circostanza risulti documentata).

Il primo motivo va dunque disatteso.

Il secondo censura la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., in ordine alla regolazione delle spese, denunciando altresì l’omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5. Secondo l’istante la ricostruzione del giudice di secondo grado, che aveva addebitato ad essa ricorrente la responsabilità del fallimento delle trattative, non era fondata su elementi probatori certi e la motivazione adottata sul punto era carente e contraddittoria.

La Corte di merito ha riversato le spese del doppio grado su Z.N. in forza del principio di soccombenza, posto che le appellanti si erano viste accogliere la domanda principale presentata in primo grado e mantenuta nelle conclusioni rassegnate in fase di gravame. Lo stesso giudice dell’impugnazione ha poi rilevato come non vi fosse spazio per la compensazione, in considerazione della condotta processuale dell’appellata. Le spese di consulenza tecnica sono state infine poste a carico delle parti in ragione delle rispettive quote.

Nei giudizi di divisione vanno poste a carico della massa le spese necessarie allo svolgimento del giudizio nel comune interesse, mentre valgono i principi generali sulla soccombenza per quelle spese che, secondo il prudente apprezzamento del giudice di merito, siano conseguenza di eccessive pretese o di inutili resistenze, cioè dall’ingiustificatocomportamento della parte (per tutte: Cass. 8 ottobre 2013, n. 22903; Cass. 13 febbraio 2006, n. 3083). A tale principio si è conformata la Corte territoriale, la quale ha riversato su entrambe le parti le spese di consulenza tecnica – posto che la prestazione dell’ausiliare deve ritenersi resa nell’interesse generale della giustizia e, correlativamente, nell’interesse comune delle parti (Cass. 13 maggio 2015, n. 9813; Cass. 19 ottobre 2009, n. 22122) – mentre ha posto a carico di Z.N. le restanti spese processuali, apprezzando il fatto che la stessa aveva opposto resistenza alla domanda delle attrici diretta all’assegnazione in loro favore della porzione immobiliare destinata ad uso commerciale (domanda spiegata dalle odierne controricorrenti fin dal primo grado). D’altro canto, poichè il sindacato della Corte di cassazione è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le spese non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa, esula dai limiti commessi all’accertamento di legittimità e rientra nel potere discrezionale del giudice di merito la valutazione dell’opportunità di compensare in tutto o in parte le spese di lite, e ciò sia nell’ipotesi di soccombenza reciproca, sia nell’ipotesi di concorso di altri giusti motivi (Cass. 19 giugno 2013, n. 15317). Nè l’impugnata decisione può essere sindacata sul versante del vizio di motivazione. A prescindere dal fatto che la Corte di merito ha spiegato le ragioni per cui non reputava congruo disporre nel senso della compensazione, va osservato che solo la decisione di compensare le spese di lite deve essere sorretta da motivazione, e non già l’applicazione della regola della soccombenza, cui il giudice si sia uniformato, atteso che il vizio motivazionale ex art. 360 c.p.c., n. 5, ove ipotizzato, sarebbe relativo a circostanze discrezionalmente valutabili e, perciò, non costituenti punti decisivi idonei a determinare una decisione diversa da quella assunta (Cass. 23 febbraio 2012, n. n. 2730; Cass. 2 aprile 1979, n. 1866).

Anche il secondo motivo deve essere dunque rigettato.

Conclusivamente, il ricorso è respinto con condanna della ricorrente al pagamento delle spese dl giudizio di legittimità.

Le controricorrenti hanno domandato la condanna della ricorrente per lite temeraria, invocando, al riguardo una liquidazione equitativa.

La domanda è infondata.

Ai fini della responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., il ricorso per cassazione può considerarsi temerario solo allorquando, oltre ad essere erroneo in diritto, appalesi consapevolezza della non spettanza della prestazione richiesta o evidenzi un grado di imprudenza, imperizia o negligenza accentuatamente anormali (Cass. 26 giugno 2007, n. 14789; Cass. 2 giugno 1995, n. 6190): ciò che nella fattispecie deve escludersi.

PQM

La Corte:

rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali, liquidate in Euro 4.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 13 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 7 ottobre 2016

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