Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2025 del 30/01/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 2025 Anno 2014
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: COSENTINO ANTONELLO

ORDINANZA
sul ricorso 16384-2011 proposto da:
PETRELLA PATRIZIO PTRPRZ63R25E791R, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA NOMENTANA 295, presso lo studio
dell’avvocato DI ROSA VALERIO ANTIMO, rappresentato e difeso
dall’avvocato RUSSO LUIGI giusta procura ;
– ricorrente –

Data pubblicazione: 30/01/2014

contro
AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001;
– intimata avverso la sentenza n. 99/23/2010 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE di NAPOLI dell’8/04/2010 depositata
il 04/05/2010;

(-/

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
05/12/2013 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONELLO
COSENTINO.
Il sig. Patrizio Petrella ricorre contro l’Agenzia delle Entrate per la cassazione
della sentenza con cui la Commissione Tributaria Regionale della Campania,

avviso di accertamento IVA-IRPEF-IRAP relativo all’anno 2004, fondato su
documentazione extracontabile rinvenuta dalla Guardia di Finanza nel corso
di una verifica presso altra ditta.
L’Agenzia delle entrate non si è costituita.
All’esito del deposito della relazione ex art. 380 bis cpc – comunicata al
Pubblico Ministero e notificata alla parte ricorrente – la causa è stata discussa
nell’adunanza della camera di consiglio del 5.12.13, per la quale non sono
state depositate memorie difensive ed alla quale nessuno è comparso.
Il ricorrente non ha offerto la prova di aver notifico il ricorso; sull’originale
del ricorso depositato in cancelleria non è infatti presente alcuna relata di
notifica. Il ricorso va quindi dichiarato inammissibile (cfr. SSUU n. 627/08).
Non vi è luogo a regolazione delle spese di questo giudizio, non essendosi
costituita l’Agenzia delle entrate intimata.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma il 5 dicembre 2013.

confermando la sentenza di primo grado, ha respinto il suo ricorso avverso un

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