Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2025 del 26/01/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. VI, 26/01/2017, (ud. 30/11/2016, dep.26/01/2017),  n. 2025

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. MANNA Felice – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – rel. Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 6655/2016 proposto da:

L.M.G., + ALTRI OMESSI

– ricorrenti –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende ope legis;

– resistente –

nonchè sul ricorso proposto da:

A.A., + ALTRI OMESSI

– ricorrenti successivi –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende ope legis;

– resistente al ricorso successivo –

avverso il decreto n. 1539/2015 della CORTE D’APPELLO di PERUGIA,

emesso il 22/06/2015 e depositato il 01/10/2015;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

30/11/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ELISA PICARONI;

udito l’Avvocato Andrea Squeglia (delega Avvocato Salvatore Coronas),

per i ricorrenti, che si riporta agli scritti;

udito l’Avvocato Tenga Luciano, per i ricorrenti successivi, che si

riporta agli scritti.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che, con decreto depositato in data 1 ottobre 2015, la Corte d’appello di Perugia ha rigettato i ricorsi riuniti proposti, rispettivamente, da S.P. ed altri e da A.A. ed altri per ottenere l’indennizzo da equa riparazione per la non ragionevole durata del giudizio amministrativo introdotto dinanzi al TAR del Lazio il 28 luglio 1995 e definito, con sentenza di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, nel 2010;

che la Corte d’appello ha rilevato che i ricorrenti, tutti sottufficiali delle Forze Armate, avevano agito in via amministrativa per il riconoscimento del diritto a percepire il trattamento stipendiale equiparato a quello corrisposto agli appartenenti all’Arma dei Carabinieri, con la identica decorrenza dal 1986 anzichè dal 1 gennaio 1992, ed avevano eccepito l’illegittimità costituzionale della norma che prevedeva tale ultima decorrenza per contrasto con gli artt. 3, 36, 97 e 136 Cost.;

che, secondo la Corte d’appello, la pretesa avanzata nel 1995 non aveva ab origine alcuna possibilità di essere accolta, in quanto il dubbio di costituzionalità era già stato ritenuto infondato dalla sentenza della Corte costituzionale n. 455 del 1993, anche confermata dall’ordinanza n. 331 del 1999, e dalla giurisprudenza amministrativa successiva alla pronuncia del giudice delle leggi;

che, pertanto, i ricorrenti avevano agito senza riscontrare preventivamente, con un minimo di diligenza, l’erroneità della propria tesi, e, in ogni caso, nella consapevolezza della infondatezza della loro pretesa, come era del resto confermato dalla scelta di evitare la decisione nel merito, che avrebbe comportato la condanna alle spese di lite;

che per la cassazione del decreto hanno proposto ricorso, con autonomi atti, S.P. e gli altri ricorrenti indicati in epigrafe, sulla base di tre motivi, e A.A. e gli altri ricorrenti indicati in epigrafe, sulla base di due motivi;

che l’intimato Ministero dell’economia e delle finanze ha depositato atto per l’eventuale partecipazione all’udienza di discussione.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che il Collegio ha deliberato l’adozione di una motivazione in forma semplificata;

che con il primo motivo del ricorso proposto da P.S. ed altri è denunciata violazione e/o falsa applicazione della L. n. 89 del 2001, art. 2 e art. 3, commi 4 e 5, art. 6 CEDU e si contesta il giudizio di temerarietà della pretesa azionata, basato sull’erronea ricostruzione del quadro normativo e giurisprudenziale, giacchè le pronunce della Corte costituzionale richiamate nel decreto impugnato non avevano riguardato il diritto del personale della Forze Armate ad ottenere il medesimo trattamento stipendiale corrisposto al personale dell’Arma dei Carabinieri nel periodo 1986-1991, ciò che costituiva l’oggetto del processo amministrativo presupposto;

che sul tema era intervenuto il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 6665 del 15 dicembre 2000, che aveva deciso un ricorso analogo a quello proposto dai ricorrenti, ritenendo manifestamente infondata l’eccezione di illegittimità costituzionale sulla cui prospettazione era fondata la pretesa azionata;

che, in definitiva, l’acquisizione della consapevolezza della infondatezza della pretesa poteva al più datarsi dalla pronuncia del Consiglio di Stato, ciò che avrebbe comportato comunque il riconoscimento di un periodo sia pure minimo di durata eccedente;

che con il secondo motivo è denunciato omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, individuato nella già richiamata sentenza n. 6665 del 2000 del Consiglio di Stato;

che con il terzo motivo è denunciata violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, art. 156 c.p.c., comma 2, art. 118 disp. att. c.p.c. e art. 111 Cost., e si contesta la nullità della sentenza per carenza, nell’impianto motivazionale, degli elementi necessari sul piano logico-giuridico a supportare la decisione;

che con i due motivi del ricorso proposto da A.A. ed altri è denunciata violazione della L. n. 89 del 2001, art. 2, art. 6, par. 1, artt. 13 e 41 della Convenzione EDU, artt. 117 e 111 Cost., nonchè vizio di motivazione e si contesta il mancato riconoscimento del diritto all’equa riparazione con argomenti in parte analoghi a quelli già sintetizzati a proposito del ricorso P. ed altri;

che i ricorsi sono fondati e meritano accoglimento con riferimento alla ritenuta temerarietà della pretesa azionata nei giudizi presupposti, in quanto fondata sulla erronea ricognizione del quadro normativo e giurisprudenziale;

che, ribadita l’esistenza in capo al giudice dell’equa riparazione del potere di valutare autonomamente la temerarietà della domanda ovvero l’abuso di poteri processuali (ex plurimis, Cass., sez. 6-2, sentenza n. 9100 del 2016), nel caso in esame il giudizio di temerarietà risulta privo di giustificazione in ragione della mancanza di coincidenza tra la questione decisa dalla sentenza n. 455 del 1993 della Corte costituzionale, richiamata dalla Corte d’appello, e l’eccezione di illegittimità costituzionale prospettata dai ricorrenti nei giudizi presupposti;

che pertanto si impone la cassazione del decreto impugnato e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di merito, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., la decisione nel merito, con accoglimento della domanda di equa riparazione per il periodo di due anni eccedente la ragionevole durata del giudizio presupposto;

che, infatti, la sopravvenuta consapevolezza della infondatezza della pretesa, in coincidenza con la pubblicazione della sentenza n. 6665 del 2000 del Consiglio di Stato, che ha pronunciato sul tema specifico della decorrenza dell’equiparazione del trattamento stipendiale invocato dai ricorrenti, rende privo di rilievo il periodo successivo (ex plurimis, Cass., sez. 6-2, sent. n. 4890 del 2015);

che, applicato il criterio standard di Euro 500,00 per ogni anno di ritardo, si riconosce l’importo di Euro 1.00,00 a favore di ciascun ricorrente, oltre interessi legali dalla domanda;

che le spese seguono la soccombenza, liquidate come in dispositivo.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e, decidendo nel merito, condanna il Ministero dell’economia e della finanze al pagamento della somma di Euro 1.000,00 a favore di ciascun ricorrente, oltre interessi legali dalla domanda; condanna, inoltre, il Ministero dell’economia e delle finanze alla rifusione delle spese, che liquida, per ciascun gruppo di ricorrenti, in Euro 1.500,00 per il giudizio di merito, e in Euro 1.000,00 per il giudizio di legittimità, oltre spese generali e accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 2, della Corte Suprema di Cassazione, il 30 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 26 gennaio 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA