Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20249 del 25/09/2020

Cassazione civile sez. lav., 25/09/2020, (ud. 25/06/2020, dep. 25/09/2020), n.20249

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Antonio – Presidente –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –

Dott. PICCONE Valeria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 287/2020 proposto da:

S.D., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la

CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato DAVIDE VERLATO;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO – COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL

RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI VERONA – SEZIONE

DI VICENZA, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e

difeso dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici

domicilia in ROMA, ALLA VIA DEI PORTOGHESI 12, ope legis;

– resistente con mandato –

avverso il decreto n. 9493/2019 del TRIBUNALE di VENEZIA, depositata

il 06/11/2019 12223/2017.

 

Fatto

RILEVATO

che:

– S.D. propone ricorso per cassazione avverso il decreto del Tribunale di Venezia, depositato il 6 novembre 2019, di reiezione dell’opposizione dal medesimo proposta avverso la decisione della Commissione Territoriale che aveva respinto la sua domanda per il riconoscimento della protezione sussidiaria e della protezione umanitaria;

– dall’esame del decreto impugnato emerge che a sostegno della domanda il richiedente aveva allegato che era originario della Costa d’Avorio e che, in seguito alla conversione al cristianesimo del propri padre, anziano Imam, guarito grazie alle cure di un pastore cristiano, tutta la famiglia era stata perseguitata dalla comunità musulmana e in seguito ad aggressione soltanto lui era riuscito a fuggire, riparando prima in Algeria, poi, in Libia ed infine in Italia dove era arrivato il (OMISSIS);

– il Tribunale ha disatteso l’opposizione, evidenziando che non sussistevano le condizioni per il riconoscimento delle protezioni sussidiaria e umanitaria richieste;

– il ricorso è affidato a due motivi;

– il Ministero dell’Interno non ha spiegato alcuna attività difensiva.

Diritto

CONSIDERATO

che:

– con il primo motivo la parte deduce la violazione e falsa applicazione ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3 e D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 3, lett. A) e D.L. n. 13 del 2017, art. 35 bis, allegandosi la violazione della normativa in materia istruttoria in ordine alle istanze del richiedente asilo;

– con il secondo motivo si deduce l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nonchè la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e art. 2696 c.c., con riguardo alla ritenuta violazione delle disposizioni relative alla valutazione della credibilità del ricorrente e D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3;

– va premesso che, in seguito alla riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposto dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, comma 1, lett. b), convertito con modificazioni nella L. 7 agosto 2012, n. 134, che ha limitato la impugnazione delle sentenze in grado di appello o in unico grado per vizio di motivazione alla sola ipotesi di “omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti”, con la conseguenza che, al di fuori dell’indicata omissione, il controllo del vizio di legittimità rimane circoscritto alla sola verifica della esistenza del requisito motivazionale nel suo contenuto “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111 Cost., comma 6, ed individuato “in negativo” dalla consolidata giurisprudenza della Corte -formatasi in materia di ricorso straordinario- in relazione alle note ipotesi (mancanza della motivazione quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale; motivazione apparente; manifesta ed irriducibile contraddittorietà; motivazione perplessa od incomprensibile) che si convertono nella violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4) e che determinano la nullità della sentenza per carenza assoluta del prescritto requisito di validità (fra le più recenti, Cass. n. 23940 del 2017);

– per quanto concerne la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., va sottolineato che, in tema di ricorso per cassazione, una questione di violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., non può porsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma, rispettivamente, solo allorchè si alleghi che quest’ultimo abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte di ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti, invece, a valutazione (cfr. Cass. 27.12.2016 n. 27000; Cass. 19.6.2014 n. 13960);

– relativamente, poi, alla denunziata violazione dell’art. 2697 c.c., va rilevato che, per consolidata giurisprudenza di legittimità, (ex plurimis, Sez. III, n. 15107/2013) la doglianza relativa alla violazione del precetto di cui all’art. 2697 c.c., è configurabile soltanto nell’ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l’onere della prova ad una parte diversa da quella che ne risulta gravata sècondo le regole dettate da quella norma e che tale ipotesi non ricorre nel caso di specie, avendo il Tribunale dato conto del difetto di allegazione e della impossibilità di attivare i propri pòteri officiosi;

– per quanto riguarda le ulteriori censure, tutte afferenti la ritenuta non credibilità del teste, nonchè il mancato esercizio dei poteri istruttori officiosi, da esaminarsi congiuntamente per l’intima connessione, va rilevato che la motivazione del Tribunale, di merito, è sottratta al sindacato di legittimità (sul punto, fra le altre, Cass. 11 settembre 2017, n. 21035);

– in particolare, il Collegio ha sottolineato, oltre alla confusione e scarsa attendibilità del racconto, la assenza di verosimiglianza della conversione del padre Imam alla religione cristiana proprio in quanto profondo credente nella religione musulmana, del “baratto” da parte di un sacerdote cristiano della guarigione in cambio della conversione e della guarigione stessa;

– il Tribunale ha poi evidenziato il carattere estremamente stereotipato del racconto e permeato dalle credenze in Costa d’Avorio circa la stregoneria, più che dalla fede cristiana o musulmana;

– orbene, in tema di protezione internazionale, il richiedente è tenuto ad allegare i fatti costitutivi del diritto alla protezione richiesta, e, ove non impossibilitato, a fornirne la prova, trovando deroga il principio dispositivo, soltanto a fronte di un’esaustiva allegazione, attraverso l’esercizio del dovere di cooperazione istruttoria e di quello di tenere per veri i fatti che lo stesso richiedente non è in grado di provare, soltanto qualora egli, oltre ad essersi attivato tempestivamente alla proposizione della domanda e ad aver compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziarla, superi positivamente il vaglio di credibilità soggettiva condotto alla stregua dei criteri indicati nel D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5 (cfr. Cass., ord., 12 giugno 2019, n. 15794);

– tale impostazione, riferita alla protezione internazionale nel suo complesso, si attaglia come tale tanto alla domanda volta al conseguimento dello status di rifugiato, quanto a quella diretta ad ottenere la protezione sussidiaria in ciascuna delle tre ipotesi contemplate dall’art. 14 dello stesso D.Lgs.;

– ne consegue che, anche in relazione alla protezione sussidiaria, ritenuti non credibili i fatti allegati a sostegno della domanda, non è necessario far luogo a un approfondimento istruttorio ulteriore, attivando il dovere di cooperazione istruttoria officiosa incombente sul giudice, dal momento che tale dovere non scatta laddove sia stato proprio il richiedente a declinare, con una versione dei fatti inaffidabile o inattendibile, la volontà di cooperare, quantomeno in relazione all’allegazione affidabile degli stessi (così, Cass., ord., 20 dicembre 2018, n. 33096);

– con riguardo, quindi, all’applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), la Corte ne ha esclusa l’applicabilità alla specie e ha ritenuto non sussistere alcuna situazione di violenza indiscriminata: in merito, la Corte procede ad una approfondita disamina della situazione politica e sociale della Costa d’Avorio sulla base delle COI, concludendo, per mezzo dell’esame di fonti accreditate, per l’esistenza di una fase di ripresa dopo il periodo di crisi politica e militare degli anni 2010-2011;

– così argomentando, ha fatto corretta applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), che richiede, ai fini della sussistenza del gravo danno rilevante per il riconoscimento della protezione sussidiaria, che la minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivi dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale;

– infine, il Collegio ha escluso l’esistenza degli estremi per la protezione umanitaria di cui al T.U. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e D.Lgsn. 25 del 2008, art. 32, comma 3, nella formulazione anteriore alle modifiche apportare dal D.L. n. 113 del 2018, art. 1, che ha ritenuto applicabile alla fattispecie, escludendo una situazione grave personale oggettiva che non consenta l’allontanamento dal territorio nazionale trattandosi di rimedio residuale ed estremo da valutarsi alla luce di un esame comparativo fra le condizioni di vita riconosciute dai due Paesi (sul punto, ex plurimis, Cass. 23 febbraio 2018, n. 4455);

– tale valutazione, in quanto di merito, è sottratta al sindacato di legittimità;

– il ricorso, pertanto, non può essere, accolto;

– nulla va disposto in ordine al governo delle spese del giudizio, in assenza di attività difensiva della parte vittoriosa;

– sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, dà atto che sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 25 giugno 2020.

Depositato in Cancelleria il 25 settembre 2020

 

 

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