Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20249 del 22/08/2017

Cassazione civile, sez. lav., 22/08/2017, (ud. 28/04/2017, dep.22/08/2017),  n. 20249

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMOROSO Giovanni – Presidente –

Dott. CURCIO Laura – Consigliere –

Dott. MANNA Antonio – Consigliere –

Dott. BALESTRIERI Federico – rel. Consigliere –

Dott. DE GREGORIO Federico – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29441-2011 proposto da:

POSTE ITALIANE S.P.A., C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

PO 25-B, presso lo studio dell’avvocato ROBERTO PESSI, che la

rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

R.G., C.V.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1436/2010 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 02/12/2010 R.G.N. 278/2008.

Fatto

RILEVATO

Che la Corte d’appello di Firenze, con sentenza depositata il 30 settembre 2008, dichiarava l’illegittimità del termine apposto ai contratti di lavoro stipulati da Poste Italiane s.p.a. con R.G. e C.V. il 19.1.04, ai sensi del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1 con la seguente causale: “ragioni di carattere sostitutivo correlate alla specifica esigenza di provvedere alla sostituzione del personale addetto al servizio di recapito, smistamento e trasporto presso il Polo Corrispondenza (OMISSIS), assente con diritto alla conservazione del posto nel periodo dal 16.1.04 al 13.3.04”, dichiarando sussistenti tra le parti i relativi rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a partire dal 19.1.04, con condanna della società Poste al pagamento delle retribuzioni maturate dalla costituzione in mora.

Che la Corte territoriale, premesso che, a norma del citato D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1 le ragioni di carattere sostitutivo devono basarsi su specifiche esigenze intrinsecamente temporanee, ha ritenuto che nella specie difettasse, nei contratti di assunzione a termine, l’indicazione specifica di tali causali.

Che per la cassazione di tale sentenza Poste Italiane s.p.a. ha proposto ricorso affidato a sei motivi, poi illustrati con memoria; che i lavoratori sono rimasti intimati.

Diritto

CONSIDERATO

Che la statuizione concernente l’illegittimità del termine è stata censurata dalla società ricorrente con sei motivi nei quali vengono denunciati violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., art. 115 e 116 c.p.c., oltre ad insufficiente e contraddittoria motivazione; dell’art. 12 preleggi, art. 1419 c.c., D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1 e art. 115 c.p.c.; ed infine degli artt. 1206,1207,1219,2094 e 2697 c.c. Che la società deduce in particolare che avrebbe errato la Corte territoriale nell’affermare, con riferimento alle realtà aziendali complesse, la non specificità delle clausole di assunzione sopra riportate, dolendosi inoltre che la sentenza impugnata non aveva esaminato l’eccezione di risoluzione del contratto per mutuo consenso.

Che preliminare all’esame degli altri motivi risulta l’ultima censura (la sesta), inerente l’erronea valutazione dell’eccepita risoluzione dei contratti per mutuo consenso. Lamenta la società Poste che erroneamente la Corte territoriale aveva respinto l’eccezione di risoluzione del rapporto per mutuo consenso, pur a fronte del notevole lasso di tempo intercorso dalla cessazione di fatto dei rapporti al primo atto di costituzione in mora accipiendi.

Che il motivo è infondato, avendo questa Corte ha più volte affermato (cfr. da ultimo Cass. n. 14422/2015, Cass. 9 aprile 2015 n. 7156; Cass. 12 gennaio 2015 n.231, Cass.28 gennaio 2014 n. 1780, Cass. n.1780/14, Cass. 11 marzo 2011 n. 5887) che ai fini della configurabilità della risoluzione del rapporto di lavoro per mutuo consenso (costituente una eccezione in senso stretto, Cass. 7 maggio 2009 n. 10526, il cui onere della prova grava evidentemente sull’eccepiente, Cass. 1 febbraio 2010 n. 2279), non è di per sè sufficiente la mera inerzia del lavoratore dopo l’impugnazione del licenziamento, o il semplice ritardo nell’esercizio dei suoi diritti, essendo piuttosto necessario che sia fornita la prova di altre significative circostanze denotanti una chiara e certa volontà delle parti di porre definitivamente fine ad ogni rapporto lavorativo (v. Cass. 10.11.08 n. 26935, Cass. 28.9.2007 n. 20390, Cass. 17.12.2004 n. 23554, Cass. 18.11.2010 n. 23319, Cass. 15.11.10 n. 23057; Cass. 11.3.2011 n. 5887, Cass. 4.8.2011 n. 16932), circostanze non adeguatamente evidenziate dalla ricorrente, che si è limitata, senza neppure specificarlo, il dedotto lungo lasso di tempo intercorso dalla cessazione di fatto del rapporto alla proposizione del ricorso giudiziale.

Che per il resto deve osservarsi che i primi due motivi di ricorso (riguardando il terzo le conseguenze ripristinatorie del rapporto, il quarto ed il quinto le conseguenze patrimoniali dell’accertata illegittimità del contratto, ivi compresa l’applicabilità dello ius supervenienens costituito dalla L. n. 183 del 2010, art. 32), sono fondati, posto che questa Corte di legittimità (cfr., in particolare, Cass. 7 settembre 2012 n. 15002; Cass. 27 aprile 2010 n. 10033) ha affermato il seguente principio di diritto che in questa sede deve essere pienamente ribadito: l’apposizione di un termine al contratto di lavoro, consentita dal D.Lgs. 6 settembre 2001, n. 368, art. 1 a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, che devono risultare specificate, a pena di inefficacia, in apposito atto scritto, impone al datore di lavoro l’onere di indicare in modo circostanziato e puntuale, al fine di assicurare la trasparenza e la veridicità di tali ragioni, nonchè l’immodificabilità delle stesse nel corso del rapporto, le circostanze che contraddistinguono una particolare attività e che rendono conforme alle esigenze del datore di lavoro, nell’ambito di un determinato contesto aziendale, la prestazione a tempo determinato, sì da rendere evidente la specifica connessione tra la durata solo temporanea della prestazione e le esigenze produttive ed organizzative che la stessa sia chiamata a realizzare e la utilizzazione del lavoratore assunto esclusivamente nell’ambito della specifica ragione indicata ed in stretto collegamento con la stessa. (cfr. da ultimo Cass. n. 20604/12). In sostanza, sulla base di tale principio, la temporaneità va riferita alla necessità che dalla clausola giustificatrice dell’apposizione del termine risulti la specifica connessione tra la durata solo temporanea della prestazione e le esigenze produttive ed organizzative che la stessa sia chiamata a realizzare. E’ stato altresì precisato (cfr., in particolare, Cass. 26 gennaio 2010 n. 1577 e Cass. 26 gennaio 2010 n. 1576, Cass. 25 settembre 2014 n. 20227) che, in tema di assunzione a termine di lavoratori subordinati per ragioni di carattere sostitutivo, nelle situazioni aziendali complesse, in cui la sostituzione non è riferita ad una singola persona, ma ad una funzione produttiva specifica, occasionalmente scoperta, l’apposizione del termine deve considerarsi legittima se l’enunciazione dell’esigenza di sostituire lavoratori assenti – da sola insufficiente ad assolvere l’onere di specificazione delle ragioni stesse – risulti integrata dall’indicazione di elementi ulteriori (quali l’ambito territoriale di riferimento, il luogo della prestazione lavorativa, le mansioni dei lavoratori da sostituire, il loro diritto alla conservazione del posto di lavoro) che consentano di determinare il numero dei lavoratori da sostituire, ancorchè non identificati nominativamente, ferma restando, in ogni caso, la verificabilità della sussistenza effettiva del prospettato presupposto di legittimità.

Che la sentenza impugnata non ha fatto corretta applicazione dei suddetti principi, essendosi basata su una erronea interpretazione della norma di cui al D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1. Conseguentemente appare incongrua e priva di adeguata motivazione, in relazione ai principi sopra enunciati, la valutazione fatta dalla Corte di merito circa l’assenza del requisito della temporaneità. In particolare la Corte territoriale ha richiamato un principio di temporaneità non coerente rispetto a quello individuato dalla giurisprudenza di legittimità, la quale richiede, come si è in precedenza sottolineato, unicamente che dalla clausola risulti una specifica connessione tra la durata solo temporanea della prestazione e le esigenze produttive ed organizzative che la l’assunzione è finalizzata a risolvere. In particolare non risultano adeguatamente valutate dalla Corte territoriale – alla luce dei suddetti principi e, più in generale, di quelli enunciati in tema di specificità della clausola riferita all’ipotesi di assunzione a termine per ragioni sostitutive – l’indicazione (nel contratto in esame) del termine iniziale e finale del rapporto, del luogo di svolgimento della prestazione a termine, delle mansioni del personale da sostituire, del fatto che si trattava di sostituire personale con diritto alla conservazione del posto di lavoro (da ultimo, Cass. n. 20604/12).

Che questa Corte di legittimità (cfr., ad esempio, Cass. 15 dicembre 2011 n. 27052, Cass. 25 settembre 2014 n. 20227) si è ripetutamente pronunciata su fattispecie analoghe a quella in esame (assunzione a termine di personale addetto al servizio di recapito presso il Polo Corrispondenza (OMISSIS)) ritenendo la piena legittimità del contratto a termine.

Che deve dunque ritenersi, per le ragioni fin qui esposte, che alla luce della corretta interpretazione del D.Lgs. n. 368 del 2001,. art. 1 non può ritenersi non specifica la causale di assunzione contenuta nei contratti de quibus, la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione alle censure accolte, con rinvio ad altro giudice, in dispositivo indicato, affinchè accerti in concreto la sussistenza delle circostanze evidenziate dal riferito orientamento di legittimità, oltre, eventualmente, alle circostanze di cui alle superiori censure ritenute assorbite (ed in particolare quanto all’applicabilità della L. n. 183 del 2010, art. 1 su cui cfr. Cass. S.U. n. n. 21691/16). Lo stesso giudice provvederà anche in ordine alle spese di lite, comprese quelle del presente giudizio di legittimità.

PQM

 

La Corte accoglie i primi due motivi del ricorso, rigetta il sesto e dichiara assorbiti i restanti. Cassa la sentenza impugnata in relazione alle censure accolte e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’appello di Firenze in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 28 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 22 agosto 2017

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