Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20249 del 15/07/2021

Cassazione civile sez. I, 15/07/2021, (ud. 26/03/2021, dep. 15/07/2021), n.20249

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 27376/2016 r.g. proposto da:

T. BEVANDE di A.M. E C. s.a.s., (già T. s.r.l.)

(cod. fisc. e P. Iva (OMISSIS)), in persona del legale

rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura

speciale apposta a margine del ricorso, dagli Avvocati Giancarlo

Fanzini e Rita Rolli e Ugo Petronio, con cui elettivamente

domiciliano in Roma, Via Ruggero Fauro n. 43, presso lo studio

dell’Avvocato Petronio;

– ricorrente –

contro

UNICREDIT s.p.a., (cod. fisc. e P.Iva (OMISSIS)), con sede in Roma,

alla Via Alessandro Specchi n. 16, in persona del legale

rappresentante pro tempore procuratrice speciale Dott.ssa

P.E., rappresentata e difesa, giusta procura speciale apposta in

calce al controricorso, dall’Avvocato Giovanni Ferrini, con il quale

elettivamente domicilia in Roma, Viale Bruno Buozzi n. 77, presso lo

studio dell’Avvocato Filippo Tornabuoni;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna, depositata in

data 26.10.2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

26/3/2021 dal Consigliere Dott. Roberto Amatore.

 

Fatto

RILEVATO IN FATTO

CHE:

1. T. s.r.l. evocò in giudizio innanzi al Tribunale di Rimini la Unicredit s.p.a. per sentir dichiarare la nullità ovvero l’annullamento o la risoluzione, oltre che il risarcimento del danno, previa declaratoria di invalidità della dichiarazione di operatore qualificato ex art. 31 Reg. Consob 11522/98, relativamente ai contratti di interest rate swap, con richiesta di restituzione delle somme già addebitate (Euro 45.964,49 e 35.793,67) e di quelle in via di addebito ovvero di valorizzazione.

2. Il Tribunale ritenne dirimente la non applicabilità agli operatori qualificati degli artt. 27 – 30 Reg. Consob 11522/98 concernenti gli obblighi informativi, così come le norme in tema di negoziazione delle offerte fuori sede che richiedono la presenza di un promotore finanziario, ed infine gli obblighi informativi delle banche nella presentazione dei servizi di investimento; ritenne inoltre non decisiva la nuova normativa MIFID né l’affermata estraneità dell’operazione al core business dell’impresa, stante l’ampiezza dell’oggetto sociale e l’appartenenza di quote rilevanti a società anonime di diritto estero e le ragguardevoli dimensioni ed esposizioni presso il sistema bancario, rilevando inoltre che la società attrice aveva un servizio di consulenza professionale per le operazioni finanziarie.

Il Tribunale di Rimini rigettò pertanto le domande così avanzate dalla società investitrice.

3. La sentenza venne pertanto appellata da T. s.r.l. innanzi alla Corte di appello di Bologna.

4. La corte territoriale ha evidenziato, in premessa, che: a) la società investitrice non subì l’azzeramento delle sue linee di credito presso l’istituito di credito appellato nel 2004, ma proseguì con un fido straordinario di circa 250.000 fino al 2005, fido poi rinnovato sino al 2010, proseguendo anche altri ingenti rapporti con il sistema bancario come emergeva dai bilanci 2001, 2004 e 2005 della T. s.r.l. e dai dati della centrale rischi prodotti da Unicredit; b) erano stati impugnati dalla cliente anche i contratti quadro, posto che le domande giudiziali riguardavano genericamente i contratti IRS che ben potevano comprendere sia gli accordi quadro sia i veri e propri ordini attuativi (dodici ordini IRS e cinque contratti quadro nell’arco temporale di cinque anni); ha inoltre osservato, quanto ai singoli motivi di gravame, che: 1) in relazione al primo motivo di censura, le esenzioni di cui all’art. 31 Reg. Consob coprono una gran parte degli obblighi informativi demandati dallo stesso TUF alla normativa regolamentare, dovendosi tuttavia precisare che il dovere di correttezza e di buona fede non si azzerava nel caso in esame, ma assumeva un contenuto più circoscritto ove il cliente abbia già specifica esperienza e conoscenza degli strumenti finanziari ex art. 31 TUF; tali obblighi di correttezza non erano stati disattesi dalla banca nel caso in esame, posto che: i) in tutti i singoli ordini sottoscritti e nelle conferme d’ordine, e finanche in diverse dichiarazioni di recesso e di estinzione, erano specificati i tassi parametro particolari, le rispettive scadenza ed il nozionale; negli accordi quadro era stato ben chiarito il meccanismo delle liquidazioni periodiche, che sarebbero state regolate sul conto corrente ordinario, con possibilità per il cliente di richiedere la rendicontazione, peraltro non obbligatoria ex art. 31 Reg. Consob; la documentazione e la rendicontazione era stata comunque inviata al cliente non appena questi ne aveva fatto richiesta (nel 2007); iv) i contratti quadro erano chiari nell’evidenziare che gli importi dovuti erano quelli unilateralmente determinati dalla banca e che il valore dei contratti inter partes era soggetto a notevoli variazioni, con l’assunzione di un elevato rischio di perdite, preventivamente non quantificabili, non sussistendo alcuna garanzia di mantenere invariato il valore dell’investimento; 2) in relazione al secondo motivo di gravame, il rapporto Extra 2 Swap non risultava scomparso ma estinto e che comunque il differenziale positivo per il cliente era stato contabilizzato in favore di quest’ultimo; quanto alle sanzioni applicate dalla Consob (e confermate dall’autorità giudiziaria), le violazioni si riferivano effettivamente all’opacità dei prodotti, ma ciò con riguardo alle procedure interne ex art. 21, lett. d, TUF e 56 Reg. Consob 11522/98, non inerendo le stesse ai rapporti tra banca e clienti e pur essendo tuttavia il prodotto “sunrise swap” concepito in funzione dei bisogni della banca e non già dell’interesse della clientela; 3) in relazione al terzo motivo di appello, il nuovo regolamento MIFID prescrive in via transitoria, all’art. 113, la riclassificazione entro il 30.6.2008 degli operatori qualificati quali clienti al dettaglio tramite dichiarazione ex art. 35 (medesimo regolamento), se non rientranti nella categoria dei clienti professionali, e tuttavia, la conseguenza non poteva riverberarsi sui rapporto contrattuali già in essere, in cui obblighi informativi erano stati già puntualizzati, ma al più sui contratti quadro in vista della conclusione dei nuovi ordini; 4) in riferimento al quarto motivo di censura, la richiesta Ctu appariva come meramente esplorativa e la segnalazione di un eventuale conflitto di interessi doveva essere esposta ex art. 31 Reg. Consob, non risultando rilevante a tal fine che i calcoli delle operazioni fossero stati demandati, ad altra società del gruppo bancario posto che la Unicredit li aveva fatti propri, e pertanto la domanda risolutoria doveva essere conclusivamente respinta anche con riguardo agli altri motivi di gravame, con la precisazione che l’intervento in molti casi di accordi risolutori dei contratti di investimento in corso non consentiva comunque la richiesta di risoluzione degli stessi per inadempimento; 5) con riguardo al quinto motivo, rilevante ai fini del rigetto delle doglianze risultava la manifestazione della persistenza della volontà del cliente alla prosecuzione dei rapporti, nonostante l’indicazione delle perdite, le valutazioni MTM e la valorizzazione delle clausole upfront nel 2005; 6) in relazione al sesto motivo di censura (relativo alla richiesta di annullamento dei contratti per dolo o errore), le doglianze non erano accoglibili sia perché le censure sollevate sul dolo erano state tardivamente proposte sia perché era inconferente il richiamo all’art. 1337 c.c. e indimostrate le asserite reticenze dell’intermediario, stante le chiare previsioni contrattuali con esplicite assunzioni di rischio elevato di perdite (cfr. art. 4 del contratto quadro) e la posizione di operatore qualificato autodichiarata ex art. 31 Reg. Consob n. 11522/1998; 7) in relazione al settimo motivo di gravame, il rigetto dello stesso si fondava sulle stesse argomentazioni di cui al quarto motivo, evidenziando che vi erano posizioni base sia con Unicredit sia con altri istituti, desumibili dai bilanci, dalle risultanze della centrale rischi e dalle stesse asserzioni dell’appellante; 8) con riferimento all’ottavo e nono motivo di censura (riguardanti sempre le dichiarazioni ex art. 31 Reg. Consob.), era sufficiente la mera dichiarazione per iscritto che esonerava l’intermediario da ulteriori verifiche, in mancanza di elementi contrari emergenti dalla documentazione già in suo possesso, dovendosi ulteriormente osservare che gli indici contrari agli assunti dell’appellante (oggetto sociale, aspetti contabili amministrativi e fiscali, presenza di un dipendente promotore finanziario) corroboravano il contenuto della autodichiarazione, in assenza peraltro di prova contraria; la prova testimoniale e la richiesta di Ctu, articolate per la dimostrazione della violazione dei doveri informativi, era irrilevante ed inconferente, stante la dimostrata qualifica del cliente come operatore qualificato; 9) il decimo motivo di censura, proponendo solo una quantificazione aggiornata del danno, era assorbita dal rigetto dell’an debeatur.

2. La sentenza, pubblicata il 26.10.2015, è stata impugnata da T. BEVANDE di A.M. E C. s.a.s. con ricorso per cassazione, affidato a sei motivi, cui UNICREDIT s.p.a. ha resistito con controricorso.

Entrambe le parti hanno depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

CHE:

1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione dell’art. 21 TUF (D.Lgs. n. 58 del 1998), e degli artt. 1337 e 1375 c.c., e dell’art. 31 Reg. Consob n. 11522/1998. Si evidenzia che gli obblighi informativi e comportamentali disposti dall’art. 21 TUF a carico degli intermediari finanziari si applicano anche in favore degli operatori qualificati posto che l’art. 31 Reg. Consob non prevede alcuna disposizione derogatoria dell’art. 21 TUF, rappresentando quest’ultima la norma fondamentale regolante il rapporto instauratosi tra l’intermediario e l’investitore. Osserva ancora la ricorrente che, a fronte di una esposizione debitoria, la banca aveva proposto derivati modulati in difetto di collegamento con la sua situazione specifica, in modo tale da far ritenere che tali prodotti finanziari non corrispondessero ai suoi interessi. Si evidenzia ancora che essa ricorrente doveva essere qualificata come “soggetto debole” del rapporto contrattuale, stante l’elevata esposizione debitoria verso le banche, circostanza quest’ultima che determinava un rapporto asimmetrico sia nelle informazioni disponibili sia nella stipulazione e esecuzione del contratto. Osserva ancora la ricorrente che l’art. 21, lett. a e b, TUF rappresenta invero una specificazione dei principi generali di cui agli artt. 1175,1375 e 1337 c.c., rispondendo all’esigenza di elevare il livello di correttezza dell’intermediario, e che è significativo che l’art. 31 Reg. Consob non preveda per gli operatori qualificati la deroga, tra le altre, anche alle disposizioni contenute nell’art. 21 e in particolare alla norma contenuta nella lett. b di quest’ultimo articolo, che prescrive il connotato dell’adeguatezza dell’informazione nel caso in cui lo strumento finanziario offerto sia particolarmente complesso. Si radicava – secondo gli assunti della ricorrente – la responsabilità contrattuale della banca in ragione, dunque, del difetto di informazione, di trasparenza e di lealtà nella gestione del contratto di mandato instauratosi tra le parti, per come documentalmente provato dalle allegazioni contenute negli atti di causa. Osserva, ancora, il ricorrente che non corrispondeva al vero la riferita circostanza dell’estinzione anticipata del contratto Extra 2 Swap (come statuito dalla corte di merito) che invece era stato oggetto della denunciata sparizione dalla rendicontazione, posto che era stato documentalmente provato che oggetto di estinzione anticipata erano stati i diversi prodotti finanziari Convertible 10.10.2002 e Atlantic 29.4.2002. Si osserva ancora che la tardiva rendicontazione della gestione degli strumenti finanziari in esame era stata comunque eseguita dalla banca in modo lacunoso ed insufficiente, posto che solo nel 2005 – in occasione della consegna dei moduli di accompagnamento del prodotto IRS – Unicredit aveva descritto il significato dei termini unwinding, market to market e upfront. Si ricorda infine che Unicredit era stata sanzionata dalla Consob proprio per irregolarità di gestione degli strumenti finanziari oggetto di acquisto da parte dell’odierna ricorrente.

1.2 Il motivo, per come articolato, è inammissibile.

1.2.1 Giova ricordare in termini generali che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, nei contratti di intermediazione finanziaria, la dichiarazione formale di cui all’art. 31, comma 2, Reg. Consob n. 11522 del 1998 (applicabile “rationae temporis”), sottoscritta dal legale rappresentante, in cui si affermi che la società amministrata dispone della competenza ed esperienza richieste in materia di operazioni in strumenti finanziari, vale ad esonerare l’intermediario dall’obbligo di effettuare per suo conto ulteriori verifiche al riguardo, gravando sull’investitore l’onere di provare elementi contrari emergenti dalla documentazione già in possesso dell’intermediario. Ne consegue che in giudizio, sul piano probatorio, l’esistenza dell’autodichiarazione è sufficiente ad integrare una prova presuntiva semplice della qualità di investitore qualificato in capo alla persona giuridica, gravando su quest’ultima l’onere di allegare e provare specifiche circostanze dalle quali emerga che l’intermediario conosceva, o avrebbe dovuto conoscere con l’ordinaria diligenza, l’assenza di dette competenze ed esperienze pregresse (cfr. Sez. 1, Ordinanza n. 8343 del 04/04/2018).

1.2.2 L’art. 31, comma 2, Reg. Consob n. 11522 del 1998 individua come operatore qualificato “ogni società o persona giuridica in possesso di una specifica competenza ed esperienza in materia di operazioni in strumenti finanziari espressamente dichiarata per iscritto dal legale rappresentante”. Dal rivestire tale qualifica discende l’inapplicabilità di numerose prescrizioni, come dispone l’art. 31, comma 1, del citato regolamento, vale a dire la previsione della forma scritta D.Lgs. n. 58 del 1998, ex art. 23, la disciplina del conflitto di interessi (art. 27 reg. Consob), gli obblighi di informazione attiva e passiva (art. 28 reg. Consob), le previsioni in tema di operazioni inadeguate (art. 29 reg. Consob). La legge prevede forme di tutela differenziata, sulla base della vigilanza regolamentare svolta dalla Consob, riconoscendo la necessità di graduare la tutela giuridica offerta alla clientela degli intermediari finanziari, in particolare nei casi in cui il cliente sia già, di per sé, in grado di riconoscere e valutare le caratteristiche e i rischi specifici dell’operazione finanziaria proposta dall’intermediario.

Occorre anche ricordare la differenza di trattamento, nel vigore del reg. n. 11522 del 1998, delle persone giuridiche dalle persone fisiche, quanto alla qualità di operatore qualificato. Mentre, per le prime, la disposizione richiede una dichiarazione per scritto del cliente (c.d. autoreferenziale), per le persone fisiche l’accento è posto direttamente sul possesso delle effettive qualità, che vanno rese note (“documentino”) all’intermediario, non rilevando la mera autodichiarazione (cfr., al riguardo, infatti, il diverso principio di diritto enunciato da Cass. 27 ottobre 2015, n. 21887). Secondo questa Corte, nel vigore dell’analogo disposto di cui all’art. 13 del regolamento Consob approvato con delibera 2 luglio 1991 n. 5387, è sufficiente, ai fini dell’appartenenza del soggetto alla categoria delle persone giuridiche aventi la veste di operatore qualificato, l’espressa dichiarazione scritta richiesta dal regolamento, la quale esonera l’intermediario dall’obbligo di ulteriori verifiche, in mancanza di elementi contrari emergenti dalla documentazione già in suo possesso, e permette al giudice ex art. 116 c.p.c. di ritenere sussistente detta qualità (Cass. 26 maggio 2009, n. 12138). Tale sentenza, dunque, ha ritenuto la dichiarazione dell’investitore sufficiente sia per esonerare l’intermediario dal compiere accertamenti ulteriori al riguardo, sia per ritenere provata in giudizio la qualità, anche come unica e sufficiente fonte di prova. A fronte della menzionata dichiarazione scritta per le persone giuridiche, la sentenza sopra ricordata ha dunque reputato come la dichiarazione autoreferenziale dell’investitore, la quale attesti, nella fase genetica del contratto, di essere un operatore qualificato ai fini della normativa di settore, integri una presunzione semplice di tale qualità (cfr. sempre, Cass. n. 8343/2018).

1.2.3 Ciò posto, osserva il Collegio come nel caso in esame non siano neanche in contestazione gli obblighi specifici di informazione oggetto di esenzione di cui al sopra ricordato art. 31 Reg. Consob, quanto piuttosto gli obblighi comportamentali di carattere generale delineati dall’art. 21 TUF (nel testo previgente, ratione temporis applicabile), e ciò con particolare riferimento agli obblighi di diligenza e di correttezza e di adeguata acquisizione di informazioni dei clienti, previsioni che sfuggono alla clausola di esclusione di cui al predetto art. 31 in relazione agli operatori qualificati. Orbene, rileva subito la Corte che in realtà la censura proposta sul punto qui in esame da parte della società ricorrente presenta in limine profili di preliminare inammissibilità posto che la stessa non si confronta con la ratio decidendi del provvedimento impugnato che non ha in alcun modo escluso l’applicabilità delle previsioni comportamentali descritte dall’art. 21 TUF agli operatori qualificati, ma, al contrario, ha ritenuto che tali obblighi si debbano configurare con peculiari modalità applicative alle società investitrici dotate di qualificazione e competenza professionale nel settore finanziario, evidenziando comunque l’adempimento da parte dell’istituto di credito dei doveri informativi e di correttezza previsti dal menzionato art. 21. Ed invero, la corte felsinea ha evidenziato che gli obblighi di correttezza non erano stati disattesi dalla banca nel caso in esame, posto che: i) in tutti i singoli ordini sottoscritti e nelle conferme d’ordine, e finanche in diverse dichiarazioni di recesso e di estinzione, erano specificati i tassi parametro particolari, le rispettive scadenza ed il nozionale; il) negli accordi quadro era stato ben chiarito il meccanismo delle liquidazioni periodiche, che sarebbero state regolate sul conto corrente ordinario, con possibilità per il cliente di richiedere la rendicontazione; iii) la documentazione e la rendicontazione era stata comunque inviata al cliente non appena questi ne aveva fatto richiesta (nel 2007); iv) i contratti quadro erano chiari nell’evidenziare che gli importi dovuti erano quelli unilateralmente determinati dalla banca e che il valore dei contratti inter partes era soggetto a notevoli variazioni, con l’assunzione di un elevato rischio di perdite, preventivamente non quantificabili, non sussistendo alcuna garanzia di mantenere invariato il valore dell’investimento.

1.2.4 Si tratta all’evidenza di un accertamento in fatto che non può più essere censurato in questo giudizio di legittimità se non passando attraverso le strette maglie dell’allegazione del vizio di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per come perimetrato dalla giurisprudenza di vertice di questa Corte (Cass. ss.uu. n. 8053/2014). Vizio neanche proposto dalla società ricorrente nel motivo di censura qui in esame, avendo invece la ricorrente affidato le sue doglianze alla deduzione del vizio di violazione e falsa applicazione di legge con una modulazione che pretenderebbe un riesame della questio factio comunque inammissibile in questo giudizio di legittimità.

1.2.5 Ma anche l’ulteriore censura proposta in relazione all’erronea valutazione dell’estinzione del contratto Extra 2 Swap, come statuito dalla corte di merito, risulta inammissibile per come formulata, posto che – in presenza di una opposta e divergenza valutazione operata dai giudici del merito (che, secondo gli assunti della ricorrente, avrebbero confuso il loro accertamento in relazione all’estinzione dei diversi prodotti finanziari Convertible 10.10.2002 e Atlantic 29.4.2002) – il presunto errore percettivo della corte distrettuale avrebbe dovuto essere oggetto di denuncia sotto l’egida del vizio revocatorio ex art. 395 c.p.c., n. 4, e dunque non innanzi a questa Corte di legittimità.

1.2.6 Per il resto le censure pretenderebbero una nuova rilettura della documentazione allegata nei gradi di merito del giudizio al fine di accreditare un diverso giudizio in ordine all’inadempimento dell’istituto di credito agli obblighi informativi e di rendicontazione dell’intermediario finanziario, scrutinio quest’ultimo che – come è noto – è inibito alla Corte di legittimità.

Ne consegue la declaratoria di inammissibilità della prima censura.

2. Con il secondo mezzo si deduce violazione e falsa applicazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, dell’art. 113 reg. intermediari n. 16190/2007. Osserva la ricorrente che, in attuazione della Direttiva MIFID, recepita in Italia con il D.Lgs. n. 164 del 2007, la Consob ha adottato un nuovo Reg. Intermediari che obbliga quest’ultimi ad adottare per iscritto misure interne appropriate per classificare i clienti ed attivare una procedura scritta di scambio di informazioni; con la conseguenza che, nel mese di novembre del 2007 o quanto meno nel termine prorogato del 30.6.2008, la predetta procedura avrebbe dovuto essere adottata anche da Unicredit nei suoi confronti poiché a quella data almeno due contratti erano ancora in essere, contratti che, secondo le disposizioni transitorie sopra indicate in rubrica, avrebbero dovuto essere adeguati a tutti gli adempimenti ed aggiornamenti richiesti dalla MIFID. Si evidenzia che, secondo la normativa da ultimo citata, la categoria di operatore qualificato che si autocertifica sarebbe scomparsa, con la conseguenza che, dopo il 30.6.2008, non poteva più applicarsi l’automatismo collegato alle autocertificazioni.

2.1 La censura è infondata.

Come correttamente osservato dalla Corte di merito, nonostante il nuovo regolamento MIFID prescriva in via transitoria, all’art. 113, la riclassificazione entro il 30.6.2008 degli operatori qualificati quali clienti al dettaglio tramite dichiarazione ex art. 35 (medesimo regolamento), se non rientranti nella categoria dei clienti professionali, tuttavia la conseguenza di eventuali inadempimenti non poteva riverberarsi sui rapporti, contrattuali già in essere, in cui obblighi informativi erano stati già puntualizzati, dovendosi al più ritenere necessaria una modificazione dei contratti-quadro in vista della conclusione dei nuovi ordini di acquisto di strumenti finanziari. Ne’ è possibile rintracciare nell’invocata normativa transitoria alcun meccanismo di risoluzione automatica dei contratti in corso di esecuzione, come pretenderebbe la ricorrente.

3. Con il terzo motivo si censura il provvedimento impugnato, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per violazione e falsa applicazione dell’art. 1453 c.c. e segg., dell’art. 1337 c.c., e art- 1375 c.c., nonché degli artt. 1440 e 1218 c.c.. Si denuncia ancora una volta la violazione dell’art. 21 TUF in punto di mancato accertamento dell’inadempimento degli obblighi informativi della banca in ordine al possibile conflitto di interesse nella gestione degli strumenti finanziari oggetto di offerta da parte dell’intermediario finanziario.

3.1 Anche il terzo motivo di censura, per come formulato, è inammissibile per le medesime ragioni evidenziate in riferimento al primo motivo.

Invero, la ricorrente formula, di nuovo, censure generiche e volte ad un nuovo scrutinio di merito in relazione all’adempimento degli obblighi di informazione previsti dell’art. 21 TUF, scrutinio già eseguito dalla corte territoriale con accertamento in fatto, neanche censurato attraverso la denuncia del vizio di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

4. Il quarto mezzo denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1429 e 1439 c.c.. Si osserva che anche la conclusione di un contratto non preclude la possibilità di proporre un’azione risarcitoria fondata sulla violazione dell’art. 1337 c.c., tutte le volte in cui sia dimostrato che, ove fosse stato assolto l’obbligo informativo, il cliente non avrebbe sottoscritto il contratto stesso; e che il contegno reticente dell’intermediario ai suoi obblighi informativi integrava un’ipotesi di dolo contrattuale.

4.1 Il motivo è inammissibile.

Quanto a quest’ultimo profilo di censura (riguardante il richiamo al dolo contrattuale), il ricorrente non coglie la ratio decidendi che si fonda sul rilievo della tardività delle censure proposte nei gradi di merito, tardività che aveva reso le relative doglianze inammissibili già innanzi alla corte distrettuale.

Per il resto la censura si compone solo di generiche osservazioni che non si confrontano con le rationes decidendi del provvedimento impugnato.

5. Il ricorrente propone inoltre un quinto motivo di censura con il quale si deduce la violazione e la falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., e dell’art. 191 c.c. e seg.. Si evidenzia che la Consob aveva rilevato un difetto di strutturazione e di gestione dei prodotti finanziari fabbricati da UBM e venduti da Unicredit, concretatasi in una “eccessiva ingegnerizzazione” non controllata neanche all’interno dell’istituto di credito e in una politica di pricing totalmente opaca.

5.2 Anche tale motivo non supera il vaglio di ammissibilità.

Anche in tal caso non può non rilevarsi come la motivazione impugnata si esprima in termini di accertamento di un corretto adempimento dell’istituto di credito agli obblighi informativi e comportamentali sullo stesso incombente ai sensi dell’art. 21 TUF (cfr. pagg. 9/10 sentenza impugnata), accertamento in fatto che non è più censurabile in questa sede se non attraverso il vizio di cui al riformulato art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

6. Il sesto mezzo denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 1418 c.c., e dell’art. 13 Reg. Consob n. 5387/1991. Si evidenzia che la ricorrente aveva formulato capitoli di prova volti a dimostrare le peculiari modalità con le quali Unicredit aveva contattato T. e l’aveva indotta a sottoscrivere la dichiarazione ex art. 31 Reg. Consob e ciò nonostante la prova non era stata ammessa.

6.1 Il motivo è anch’esso inammissibile.

6.2 Anche volendo superare il pur rilevante ed assorbente profilo che il vizio dedotto dalla ricorrente avrebbe dovuto essere formulato come vizio motivazionale, va comunque rilevato che, secondo il costante insegnamento di questa Corte, in tema di impugnazione per giudizio di legittimità, la parte che addebiti a vizio della sentenza impugnata la mancata ammissione di prove testimoniali richieste nel giudizio di merito, ha l’onere, a pena di inammissibilità del ricorso, se non di trascrivere nell’atto di impugnazione i relativi capitoli, almeno di indicare in modo esaustivo le circostanze di fatto che formavano oggetto della disattesa istanza istruttoria, in quanto il detto ricorso deve risultare autosufficiente e, quindi, contenere in sé tutti gli elementi che diano al giudice di legittimità la possibilità di provvedere al diretto controllo della decisività dei punti controversi e della correttezza e sufficienza della motivazione della pronuncia impugnata, non essendo sufficiente un generico rinvio agli atti difensivi del pregresso giudizio di merito (cfr. Sez. 3, Sentenza n. 13556 del 12/06/2006; Sez. L, Sentenza n. 4391 del 26/02/2007; Sez. 1, Sentenza n. 17043 del 03/08/2007; v. anche Sez. 6 – L, Ordinanza n. 17915 del 30/07/2010, secondo cui verbatim “Il ricorrente che, in sede di legittimità, denunci il difetto di motivazione su un’istanza di ammissione di un mezzo istruttorio o sulla valutazione di un documento o di risultanze probatorie o processuali, ha l’onere di indicare specificamente le circostanze oggetto della prova o il contenuto del documento trascurato od erroneamente interpretato dal giudice di merito, provvedendo alla loro trascrizione, al fine di consentire al giudice di legittimità il controllo della decisività dei fatti da provare, e, quindi, delle prove stesse, che, per il principio dell’autosufficienza del ricorso per cassazione, la S.C. deve essere in grado di compiere sulla base delle deduzioni contenute nell’atto, alle cui lacune non è consentito sopperire con indagini integrative (v. anche Sez. 3, Sentenza n. 13677 del 31/07/2012; Sez. L, Sentenza n. 21632 del 20/09/2013; Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 48 del 03/01/2014; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 19985 del 10/08/2017).

Ciò posto, risulta evidente che la ricorrente non ha in alcun modo indicato le circostanze oggetto della prova, provvedendo alla loro trascrizione, al fine di consentire il controllo della decisività dei fatti da provare, affidando la censura a generiche osservazioni sulla rilevanza della dedotta prova testimoniale in relazione al “thema decidendum”.

Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

Sussistono i presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis (Cass. Sez. Un. 23535 del 2019).

P.Q.M.

rigetta il ricorso e condanna la società ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 8.000 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, se dovuto, clextuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 26 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 15 luglio 2021

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