Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20249 del 07/10/2016


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Cassazione civile sez. II, 07/10/2016, (ud. 08/07/2016, dep. 07/10/2016), n.20249

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Presidente –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 16222/2014 R.G. proposto da:

P.V. c.f. (OMISSIS), P.V.V. c.f.

(OMISSIS), rappresentate e difese in virtù di procura speciale a

margine del ricorso dall’avvocato Daniela Arlati ed elettivamente

domiciliate in Roma, alla via Mario Fani, n. 106, presso lo studio

dell’avvocato Massimiliano Rossi;

– ricorrenti –

contro

P.A. c.f. (OMISSIS), P.I.M. c.f.

(OMISSIS), elettivamente domiciliate in Roma, alla via Emilia, n.

86/88, presso lo studio dell’avvocato Maurizio Corain che

congiuntamente e disgiuntamente all’avvocato Claudio Elestici ed

all’avvocato Christian Rimoldi le rappresenta e difende in virtù di

procura speciale in calce al controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 1050/2014 della corte d’appello di Milano;

Udita la relazione della causa svolta all’udienza pubblica dell’8

luglio 2016 dal Consigliere Dott. Luigi Abete;

Udito l’avvocato Massimiliano Rossi per delega dell’avvocato Daniela

Arlati per le ricorrenti;

Udito l’avvocato Maurizio Corain per le controricorrenti;

Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. CELANTANO Carmelo, che ha concluso per il rigetto del

ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto ritualmente notificato P.V. e P.V.V. citavano a comparire innanzi al tribunale di Monza, sezione distaccata di Desio, P.A. e P.I.M..

Chiedevano che l’adito giudice dichiarasse il diritto di esse attrici a succedere mortis causa e pro quota alla deceduta prozia, Pr.An., in luogo del loro ascendente, Pr.Au. e, quindi, che dichiarasse ad esse dovuto 1/3 del compendio ereditario siccome comprensivo delle unità immobiliari in (OMISSIS).

Si costituivano le convenute; instavano per il rigetto dell’avversa domanda.

Espletata c.t.u., con sentenza n. 195/2013 il tribunale adito rigettava la domanda e condannava le attrici a rimborsare alle controparti i 2/3 delle spese di lite e a farsi carico delle spese di c.t.u..

Interponevano appello P.V. e P.V.V..

Resistevano P.A. e P.I.M..

Con sentenza n. 1050/2014 la corte d’appello di Milano rigettava il gravame e condannava in solido le appellanti alle spese del grado.

Esplicitava – la corte di merito – in aderenza all’insegnamento n. 22840/2009 di questa Corte di legittimit’, che presupposto determinante della vocazione indiretta è il rapporto di filiazione o di fratellanza col de cuius della persona al cui posto si vuole succedere, sicchè sono esclusi dalla rappresentazione i discendenti dei collaterali di terzo ed ulteriore grado; che “una diversa interpretazione non è consentita neppure dall’art. 469 c.c., che prevede che la rappresentazione ha luogo in infinito, poichè tale disposizione deve essere interpretata con riferimento alla previsione del precedente articolo che individua i rappresentabili nei figli, fratelli e sorelle del de cuius, potendo la rappresentazione operare all’infinito unicamente se sia rispettata tale condizione iniziale” (così sentenza d’appello, pagg. 3 – 4).

Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso P.V. e P.V.V.; ne hanno chiesto sulla scorta di un unico motivo la Tassazione con ogni susseguente pronuncia anche in ordine alle spese di lite.

P.A. e P.I.M. hanno depositato controricorso; hanno chiesto dichiararsi inammissibile ovvero rigettarsi l’avverso ricorso con il favore delle spese di lite.

Le controricorrenti hanno altresì depositato memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo le ricorrenti denunciano in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), la violazione e falsa applicazione degli arti. 467 e 468 c.c..

Premettono che la de cuius, Pr.An., non era coniugata e non aveva figli; che, alla sua morte, erano già deceduti i suoi ascendenti ed i fratelli M. e L..

Premettono altresì che P.L. alla sua morte non aveva lasciato eredi; che viceversa alla sua morte P.M. aveva a sè lasciato quali eredi i figli Au., A. e I.M..

Premettono inoltre che il loro genitore, Pr.Au., giacchè già deceduto all’atto dell’apertura della successione della zia, An., non aveva potuto accettare l’eredità devolutagli.

Deducono quindi che in dipendenza dell’operatività all’infinito ex art. 469 c.c., della rappresentazione hanno diritto di subentrare in luogo del loro genitore, Pr.Au., nell’eredità di Pr.An. devoluta pro quota a P.M..

Deducono, più esattamente, che, alla luce della condivisibile ricostruzione dottrinale, non può essere recepita la soluzione esegetica affermata dalla corte di merito; nè la medesima soluzione può reputarsi avallata dalla pronuncia n. 22840/2009 di questa Corte di legittimità, concernente la diversa ipotesi di una successione testamentaria e non già legittima, come nella fattispecie.

Il ricorso è improcedibile ai sensi dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 2).

Si evidenzia che le ricorrenti hanno espressamente dichiarato che la sentenza n. 1050/2014 della corte d’appello di Milano è stata ad esse notificata in data 14.4.2014 (cfr., ricorso, pag. 2)

Su tale scorta si rappresenta che non è dato rinvenire agli atti copia autentica della sentenza impugnata con la relazione di notificazione specificamente ai sensi dell’art. 285 c.p.c..

Del resto la cancelleria della seconda sezione civile di questa Corte in data 28.7.2016 ha attestato (come da certificazione acquisita agli atti) che all’esito dell’esame del fascicolo del ricorrente – depositato in data 1.7.2014 all’atto dell’iscrizione del ricorso – “l’unica copia della sentenza della Corte d’Appello di Milano presente nel suddetto fascicolo è quella depositata in data 01/07/2014 presso l’Ufficio Depositi della Corte di Cassazione, all’atto dell’iscrizione del ricorso (…) ma non recante la relata di notificazione”; altresì ha attestato che “copia della suddetta sentenza n. 1050/2014 notificata non è stata prodotta nemmeno dai controricorrenti all’atto del deposito del controricorso in data 01/08/2014”.

Si tenga conto che questa Corte spiega che la previsione – di cui dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 2 – dell’onere di deposito a pena di improcedibilità, entro il termine di cui al comma 1 della stessa norma, della copia della decisione impugnata con la relazione di notificazione, ove questa sia avvenuta, è funzionale al riscontro, da parte della Corte di Cassazione – a tutela dell’esigenza pubblicistica (e, quindi, non disponibile dalle parti) del rispetto del vincolo della cosa giudicata formale – della tempestività dell’esercizio del diritto di impugnazione, il quale, una volta avvenuta la notificazione della sentenza, è esercitabile soltanto con l’osservanza del cosiddetto termine breve; nell’ipotesi in cui il ricorrente, espressamente (è evidentemente il caso di specie) od implicitamente, alleghi che la sentenza impugnata gli è stata notificata, limitandosi a produrre una copia autentica della sentenza impugnata senza la relata di notificazione, il ricorso per cassazione deve essere dichiarato improcedibile, restando possibile evitare la declaratoria di improcedibilità soltanto attraverso la produzione separata di una copia con la relata avvenuta nel rispetto dell’art. 372 c.p.c., comma 2, applicabile estensivamente, purchè entro il termine di cui dell’art. 369 c.p.c., comma 1 e dovendosi, invece, escludere ogni rilievo dell’eventuale non contestazione dell’osservanza del termine breve da parte del controricorrente ovvero del deposito da parte sua di una copia con la relata o della presenza di tale copia nel fascicolo d’ufficio, da cui emerga in ipotesi la tempestività dell’impugnazione (cfr. Cass. sez. un. (orci) 164.2009, n. 9005; Cass. 10.9.2010, n. 19271).

La declaratoria di improcedibilità del ricorso giustifica la condanna in solido delle ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di legittimità.

La liquidazione segue come da dispositivo.

Si dà atto che il ricorso è stato notificato in data 12.6.2014.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, (comma 1 quater introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, a decorrere dall’1.1.2013), si dà atto altresì della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte delle ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 bis.

P.Q.M.

La Corte dichiara improcedibile il ricorso; condanna in solido le ricorrenti, P.V. e P.V.V., a rimborsare alle controricorrenti, P.A. e P.I.M., le spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nel complesso in Euro 3.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario delle spese generali, I.v.a. e cassa come per legge; ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte delle ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 8 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 7 ottobre 2016

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