Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20248 del 31/07/2018


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 20248 Anno 2018
Presidente: DI IASI CAMILLA
Relatore: CASTORINA ROSARIA MARIA

SENTENZA

sul ricorso 24730-2011 proposto da:
NAPOLITANO GIOVANNI, elettivamente domiciliato in ROMA
VIA GAETA 19, presso lo studio dell’avvocato DANIELA
TROTTA, rappresentato e difeso dall’avvocato RAFFAELE
CROCETTA giusta delega a margine;
– ricorrente contro

2018
868

AGENZIA DELLE DOGANE UFFICIO TECNICO FINANZA DI NAPOLI
DIREZIONE REGIONALE CAMPANIA & CALABRIA, AGENZIA DELLE
DOGANE DI ROMA;
– intimati –

avverso la sentenza n. 229/2010 della COMM.TRIB.REG.

Data pubblicazione: 31/07/2018

di NAPOLI, depositata il 16/07/2010;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 04/06/2018 dal Consigliere Dott. ROSARIA
MARIA CASTORINA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore

per l’inammissibilità in via principale, rigetto in
via gradata;
udito per il ricorrente l’Avvocato CROCETTA che si
riporta al ricorso.

Generale Dott. UMBERTO DE AUGUSTINIS che ha concluso

n.24730/11 RGN

Svolgimento del processo
L’Agenzia delle Dogane notificava a Napolitano Giovanni avviso di
pagamento n.18/NA/2006 per recupero imposta accise, interessi ed
indennità di mora per consumo in frode di GPL, derivante da una
indagine eseguita dalla Guardia di Finanza di Napoli. Dalla indagine era

n.1067/01 del 13.12.2001 del Tribunale di Noia di non doversi
procedere nei confronti dell’imputato per essersi il reato estinto per
intervenuta prescrizione. L’Ufficio, ritenendo sussistenti le condizioni di
cui all’art. 15 comma 3 del D. Lgs 504/1995 e dell’art.14 comma 1 dello
stesso decreto, emetteva l’avviso.
La CTP di Napoli investita dell’impugnazione rigettava il ricorso con
sentenza n.457 del 31.7.2008.
Il contribuente impugnava la sentenza e la CTR della Campania,
con sentenza n.229/52/10 rigettava l’appello sul presupposto che
l’avviso di pagamento avesse assolto l’obbligo di motivazione in quanto
il contribuente era stato messo in grado di contestare la fondatezza
della pretesa. La sentenza precisava altresì che l’ufficio era legittimato
ad emettere l’avviso in presenza di sentenza penale e di attività
investigativa della Guardia di Finanza; riteneva pure che la prescrizione
era stata interrotta dall’esercizio dell’azione penale.
Avverso la sentenza il contribuente ha proposto ricorso per
Cassazione affidato a tre motivi.
L’Agenzia delle Dogane non ha spiegato difese.
Motivi della decisione

scaturito un procedimento penale conclusosi con la sentenza

n.24730/11 RGN

1.Con il primo motivo di ricorso il ricorrente lamenta violazione e
falsa applicazione degli artt 5,6 e 7 legge 27/7/2000 nr. 212 nonché
omessa ed insufficiente motivazione in relazione all’art. 360 n.5 cpc in
quanto l’amministrazione finanziaria aveva notificato l’avviso di
pagamento omettendo la previa notifica al ricorrente di qualsivoglia

informativa.
1.a.La censura non è fondata.
Nel regime introdotto dall’art. 7 della legge n. 212 del 2000, l’obbligo
di motivazione degli atti tributari può essere adempiuto anche “per
relationem”, cioè mediante il riferimento ad elementi di fatto risultanti
da altri atti o documenti che siano allegati all’atto notificato o di cui
questo ne riproduca il contenuto essenziale ovvero già conosciuti dal
contribuente per effetto di precedente notificazione (cfr. Cass. 25 luglio
2012, n. 13110; Cass. 25 marzo 2011, n. 6914). Ha affermato questa
Corte, in ordine alla motivazione “per relationem” al processo verbale
di constatazione della Guardia di Finanza, che “In tema di contenzioso
tributario, l’avviso di accertamento – che ha carattere di “provocatio ad
opponendum”, soddisfa l’obbligo di motivazione, ai sensi dell’art. 56
del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, ogni qualvolta l’Amministrazione
abbia posto il contribuente in grado di conoscere la pretesa tributaria
nei suoi elementi essenziali e, quindi, di contestarne efficacemente
l'”an” ed il “quantum debeatur” (Cass. n. 7360 del 31/03/2011). Nella
fattispecie risulta dalla sentenza impugnata che tutta la
documentazione cui si riferisce l’avviso dì pagamento era conosciuta
dal Napolitano in quanto presente nel fascicolo del procedimento
penale a suo carico poi concluso con sentenza di non doversi procedere
per prescrizione.

avviso di accertamento, processo verbale di constatazione o

n.24730/11 RG N

Relativamente alla eccepita mancata instaurazione del contraddittorio
endoprocedimentale, questa Corte ha ribadito che non sussiste un
obbligo generale in tal senso a carico dell’organo accertatore.
Il richiamo, in particolare, è alla sentenza delle sezioni unite n.
24823/2015, ove si legge: “Differentemente dal diritto dell’Unione

capo all’Amministrazione fiscale che si accinga ad adottare un
provvedimento lesivo dei diritti del contribuente, in assenza di specifica
prescrizione, un generalizzato obbligo di contraddittorio
endoprocedimentale, comportante, in caso di violazione, l’invalidità
dell’atto”.
Quindi, per i tributi non armonizzati, l’obbligo si configura solo se
espressamente e specificamente sancito; viceversa, per i tributi
armonizzati (Iva),

“…la violazione dell’obbligo del contraddittorio

endoprocedimentale da parte dell’Amministrazione comporta in ogni
caso (…) l’invalidità dell’atto, purchè, in giudizio, il contribuente assolva
l’onere di enunciare in concreto le ragioni che avrebbe potuto far
valere, qualora il contraddittorio fosse stato tempestivamente attivato,
e che l’opposizione di dette ragioni (valutate con riferimento al
momento del mancato contraddittorio), si riveli non puramente
pretestuosa e tale da configurare, in relazione al canone generale di
correttezza e buona fede ed al principio di lealtà processuale,
sviamento dello strumento difensivo rispetto alla finalità di corretta
tutela dell’interesse sostanziale, per le quali è stato predisposto”.

Alla luce di tali principi, questa Corte ritiene non censurabile sul punto
la decisione dei giudici di appello, atteso che,„ la difesa del contribuente
si è incentrata esclusivamente sulla mancata instaurazione del
contraddittorio ma non ha negativamente riscontrato la vera, diversa,

Europea, il diritto nazionale, allo stato della legislazione, non pone in

n.24730/11 RGN

base giuridico – fattuale dell’avviso oggetto della lite e non ha né
allegato, né provato che le ragioni che avrebbe potuto far valere, se il
contraddittorio fosse stato tempestivamente attivato, non fossero
meramente pretestuose.
2.Con il secondo motivo di ricorso il ricorrente lamenta violazione

n.447 esplicate D.L.gs 10/3/2000 nr. 74 nonché omessa,
contraddittoria ed insufficiente motivazione in relazione all’art. 360 n.5
cpc in quanto la CTR ha ritenuto che il contribuente fosse soggetto
passivo del tributo basando la pronuncia esclusivamente sul verbale
dell’indagine e sul procedimento penale a suo carico, nonostante il
principio di autonomia tra processo penale e processo tributario.
3.Con il terzo motivo di ricorso il ricorrente o lamenta violazione e
falsa applicazione dell’art. 116 cpc e dell’art. 2729 cc in relazione
all’art. 360 I comma nr.3 cpc nonché omessa ed insufficiente
motivazione in relazione all’art. 360 1 comma nr.5 cpc in quanto la CTR
ha ritenuto il Napolitano destinatario dell’avviso di accertamento
tributario senza un autonomo accertamento nei confronti dello stesso
ricorrente, basandosi solo sugli elementi acquisiti per il procedimento
penale.
3.a.Le censure, da trattarsi congiuntamente in quanto connesse e
relative alla medesima questione, sono infondate e devono essere
respinte.
4. I motivi, anzitutto, si presentano, quanto alla allegata violazione
di legge, inammissibili per difetto di soccombenza della parte sulla
questione di diritto prospettata, poiché la sentenza impugnata ha
espressamente affermato, in coerenza con l’interpretazione del dato
normativo invocata dal ricorrente e favorevole all’autonomia del

e falsa applicazione delle norme del c.p.p. approvato con DPR 229.1988

n.24730/11 RGN

processo tributario rispetto a quello penale e all’inesistenza della cd.
pregiudiziale penale, che “nessuna automatica autorità di cosa
giudicata può attribuirsi al separato giudizio tributario alla sentenza
penale irrevocabile, di condanna o di assoluzione, emessa in materia
di reati tributari, ancorché i fatti accertati in sede penale siano gli stessi

nei confronti del contribuente, così il giudice tributario non può limitarsi
a rilevare l’esistenza di una sentenza definitiva in materia di reati
tributari, estendendone automaticamente gli effetti con riguardo
all’azione accertatrice del singolo ufficio tributario”.
Non sussiste nemmeno il lamentato vizio motivazionale.
La CTR non ha omesso di compiere una valutazione diretta degli
elementi che invece ha esaminato, giungendo alla conclusione che le
doglianze proposte da parte contribuente fossero infondate.
La CTR non si è limitata a desumere astrattamente gli elementi
dall’avviso di pagamento che richiamavano gli accertamenti della
Guardia di Finanza ma li ha esplicitati e, motivando adeguatamente,
ha concluso che sulla base degli stessi era emerso che il Napolitano, in
concorso con altri, aveva posto in essere un sistema attraverso il quale
era stato distratto un ingentissimo quantitativo di GPL dagli usi
agevolati, per il quale era stata assolta l’accisa in maniera ridotta,
destinandolo ad utilizzi per i quali era previsto l’assolvimento dell’accisa
intera, notevolmente superiore, evadendone il pagamento.
5.11 ricorso deve essere, pertanto, rigettato.
Nulla sulle spese in assenza di attività difensiva di parte intimata.
P.Q.M.

per i quali l’Amministrazione finanziaria ha promosso l’accertamento

n.24730/11 RGN

La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della V sezione civile il 4
giugno 2018
Il consigliere estensore
ria C

rina

Rosario/

Il Presidente

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