Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20248 del 09/10/2015


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 20248 Anno 2015
Presidente: CAPPABIANCA AURELIO
Relatore: GRECO ANTONIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE,

in persona

aP1

Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato,
presso la quale è domiciliata in Roma alla via dei Portoghesi n.
12;
– ricorrente –

ocatro
BASE ALFREDO, CESIRD DZIMENICO, GALASSI LUCIANO e FOLlECRI
MIO,

rappresentati e difesi dall’avv. Domenico Calandrelli,

presso il quale sono elettivamente domiciliati in Roma alla via
Cola di Rienzo :n. 44;
– coontrcriccirrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale
della Campania n. 2/3/08, depositata il 7 marzo 2008;
Udita la relazione della causa svolta nella púbblica
udienza del 28 gennaio 2015 dal Relatore Cons. Antonio Greco;
uditi l’avvocato dello Stato Sergio Fiorentino per la
ricorrente;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. Tommaso Basile, Che ha concluso per il rigetto del

Ricorso
cessazione
deposito
ricorso

Data pubblicazione: 09/10/2015

ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione can
due motivi, notificato il 16 gennaio 2009, nei confronti della
sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania
che, rigettandone l’appello, ha confermato l’annullamento del
silenzio rifiuto sull’istanza di rimborso, avanzata da Alfredo
Basile, Damenico Cesiro, Luciano Galassi e Mario Polidori, .ex
somma capitale corrisposta a titolo di trattamento pensionistico
integrativo, stabilendo che ad essa andava applicata non la
tassazione separata ma l’aliquota dei capitali

del

12,50%.

I contribuenti resistono can controricorso, eccependo in
via preliminare l’inarrmissibilità del ricorso in quanto proposto
tardivamente.
In data 24 neveMbre 2011 l’Agenzia delle entrate, che nel
ricorso per cassazione aveva segnalato come la sentenza d’appello
fosse stata invalidamente notificata il 26 febbraio 2008 presso
l’Avvocatura distrettuale dello Stato di Napoli, ha depositato
atto di comunicazione di elenco di decumenti con copia autentica
della detta sentenza d’appello notificata il 26 febbraio 2008, in
modo asseritamente invalido, presso l’Avvocatura distrettnale
dello Stato.
MOTIVI MILA DECISICNE

Il ricorso è improcedibile.
La sentenza di appello, depositata il 7 febbraio 2008, fu
infatti notificata il 26 febbraio 2008 “all’Agenzia delle entrate
Ufficio di Napoli 2, in persona del suo legale rappresentante
p.t. costituito in giudizio, domiciliato ex lege per questo atto
presso l’Avvocatura distrettuale dello Stato in Napoli alla via
Diaz 11”. Ciò risulta dalla copia integrale della sentenza
d’appello, contenente la relata di notifica. La copia della
sentenza depositata dall’Agenzia delle entrate con il ricorso per
cassazione notificato il 16 gennaio del 2009 è invece priva della
relazione di notificazione, e perciò non è conforme alla
prescrizione dell’art. – 369, seCondo comma, cod. ‘ proc. ciV.,
secondo cui insieme al ricorso per rARsazione deve, a pena di
inprocedibilità, essere depositato, tra l’altro, la copia

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dirigenti dell’Enel collocati a riposo, di ritenute operate sulla

autentica della sentenza impugnata con la relazione di
notificazione, se questa è avvenuta.
Questa Corte ha affermato che “nell’ipotesi in cui il
ricorrente per cassazione non alleghi che la sentenza impugnata
gli è stata notificata, il giudice di legittimità deve ritenere
che lo stesso ricorrente abbia esercitato il diritto di
impugnazione entro il c.d. termine lungo di cui all’art. 327 cod.
proc. civ., procedendo all’accertamento della sua osservanza.
emergenze del diretto esame delle produzioni delle parti o

del

fascicolo d’ufficio emerga che la sentenza impugnata era stata
notificata ai fini del decorso del termine di inpu;plazime, la
S.C., indipendentemente dal riscontro della tempestività o meno
del rispetto

del

termine breve, deve accertare se la parte

ricorrente abbia ottemperato all’onere

del

deposito della copia

della sentenza impugnata entro il termine di cui al primo coma
dell’art. 369 cod. proc. civ. e, in mancanza, deve dichiarare
improcedibile il ricorso, atteso che il riscontro della
improcedibilità precede quello dell’eventuale inamissibilità”
((‘ass. sez. un. 16 aprile 2009, n.9005).
Ed ha Chiarito come “la previsione – di cui al secondo
coma, n. 2, dell’art. 369 cod. proc. civ. – dell’onere di
deposito a pena di improcedibilità, entro il termine di cui al
primo comma della stessa norma, della copia della decisione
impugnata con la relazione di notificazione, ove questa sia
avvenuta, è funzionale al riscontro, da parte della Corte di
cassazione – a tutela dell’esigenza pubblicistica (e, quindi, non
disponibile dalle parti) del rispetto del vincolo della cosa
giudicata formale – della tempestività dell’esercizio del diritto
di impugnazione, il quale, una volta avvenuta la notificazione
della sentenza, è esercitabile soltanto con l’osservanza

del

cosiddetto termine breve. Nell’ipotesi in cui il ricorrente,
espressamente od implicitamente, alleghi che la sentenza
impugnata gli è stata notificata, limitandosi a produrre una
copia autentica della sentenza impugnata senza la relata di
notificazione, il ricorso per cassazione dev’essere dichiarato
improcedibile, restando possibile evitare la declaratoria di
improcedibilità soltanto attraverso la produzione separata di una

3

Tuttavia, qualora o per eccezione del controricorrente o per le

copia con la relata avvenuta nel rispetto del secondo comma
dell’art. 372 cod. proc. civ., applicabile estensivamente, purché
entro il termine di cui al primo coma dell’art. 369 cod. proc.
civ., e dovendosi, invece, escludere ogni rilievo dell’eventuale
non contestazione dell’osservanza del termine breve da parte del
controricorrente ovvero del deposito da parte sua di una copia
con la relata o della presenza di tale copia nel fascicolo
d’ufficio, da cui emerga in ipotesi . la tempestività
Il ricorso deve pertanto essere dichiarato improcedibile.
Le spese seguono la soccoMbenza e si liquidano come in
dispositivo.
P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso improcedibile.
Condanna la ricorrente al pagamento (Iene spese del
giudizio, liquidate in euro 12.000 per compensi di avvocato,
oltre alle spese forfetarie nella misura del 15% ed agli
accessori di legge.
Così deciso in Rana il 28 gennaio 2015
Il consigliere estensore

dell’inpugnazione” (Cass. n. 9005 del 2009; cit.).

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