Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20248 del 07/10/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile sez. II, 07/10/2016, (ud. 06/07/2016, dep. 07/10/2016), n.20248

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Presidente –

Dott. MATERA Lina – Consigliere –

Dott. MANNA Felice – Consigliere –

Dott. ORILIA Lorenzo – rel. Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 507/2012 proposto da:

CONDOMINIO VIA (OMISSIS) (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA ANASTASIO II 80, presso lo studio dell’avvocato ADRIANO

BARBATO, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato

GIUSEPPE MONTI;

– ricorrenti –

contro

M.G. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

TARANTO 6, presso lo studio dell’avvocato DOMENICO CARTOLANO, che lo

rappresenta e difende;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 3070/2010 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 12/11/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

06/07/2016 dal Consigliere Dott. LORENZO ORILIA;

udito l’Avvocato BARBATO Adriano, difensore del ricorrente che ha

chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CARDINO Alberto, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con atto 22.10.2004 il Condominio di via (OMISSIS) convenne davanti al Giudice di Pace di Como M.G., proprietario di un’unità abitativa facente parte di quel complesso immobiliare, per sentirlo condannare a rimuovere una pensilina ed una antenna satellitare installate sulla facciata condominiale. A sostegno della pretesa l’attore dedusse che le opere, lesive del decoro architettonico, erano state realizzate in dispregio dell’art. 5 del regolamento condominiale e di quando deliberato dai condomini.

Il M. eccepì l’incompetenza del giudice di Pace e contestò nel merito l’avversa pretesa.

2 Il Tribunale di Como, davanti a cui venne riassunto il giudizio a seguito della pronuncia di incompetenza del giudice di Pace, ritenne fondata la pretesa del Condominio, ma la Corte d’Appello di Milano fu di tutt’altro avviso e, accogliendo l’impugnazione del convenuto respinse la domanda osservando:

– che nelle ipotesi, come quella in esame, di villette bifamiliari a schiera non trova applicazione la disciplina dell’art. 1117 c.c., riguardante, invece, solo gli edifici divisi orizzontalmente per piani;

– che i muri perimetrali non sono assimilabili ai muri maestri, avendo solo funzione di delimitare le varie porzioni e di sorreggere la copertura, anch’essa di proprietà esclusiva o in comune tra le due unità affiancate; essi pertanto sono di proprietà esclusiva del M., non potendo rilevare l’art. 2 del regolamento contenente la previsione di condominialità dei muri maestri sulla scorta dell’art. 1117 c.c.;

– che le previsioni contenute nell’atto di assegnazione circa gli obblighi da osservare nella tinteggiatura delle facciate o nelle altre attività ivi previste tendono, quali obligationes propter rem, a garantire la conservazione della uniformità dell’aspetto estetico del complesso immobiliare, analogamente a quanto fa l’artt. 1122 c.c., contenente il divieto di opere pregiudizievoli per le parti comuni;

– che in tale ottica va letto l’art. 5 del regolamento condominiale in tema di autorizzazione assembleare per le modificazioni ed innovazioni, sicchè deve escludersi l’illiceità di ogni intervento, anche minimo eseguito dal singolo sulle pareti esterne della propria villetta per il solo fatto di non essere stato autorizzato dall’assemblea dei condomini;

– che nel caso in esame nè la tettoia nè l’antenna satellitare rappresentano un pregiudizio per il decoro architettonico del complesso edilizio.

3 Il Condominio ricorre per Cassazione denunziando due motivi a cui resiste il M. con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.Col primo motivo di ricorso si lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 1117 c.c., nonchè contraddittorietà della motivazione. Il ricorrente contesta innanzitutto l’affermazione secondo cui le norme codicistiche sul condominio debbano trovare applicazione solo in caso di edifici suddivisi in piani Evidenzia inoltre che i muri perimetrali hanno una funzione portante costituendo una struttura essenziale dello stabile e comunque, anche se non avessero una funzione portante, sono da qualificarsi parti comuni perchè delineano la struttura architettonica dell’edificio, considerata anche la mancanza di diversa previsione nel titolo. Richiama la previsione dell’art. 2 del Regolamento di Condominio (che include tra le parti comuni anche i muri maestri) e dell’art. 5 (che assoggetta a sua volta ad autorizzazione dell’assemblea ogni modifica e innovazione delle facciate).

Evidenzia inoltre il ricorrente che per le opere in questione l’assemblea dei condomini negò l’autorizzazione e aggiunge che neppure dal titolo risulta la attribuzione in proprietà esclusiva delle facciate.

2 Con il secondo motivo il Condominio denunzia violazione e falsa applicazione dell’art. 1122 c.c., o insufficiente e contraddittoria motivazione in relazione alla lesione del decoro architettonico dell’edificio condominiale. Richiamando il contenuto dell’art. 5 del regolamento condominiale (che prevede il divieto di modificazioni e innovazioni non autorizzate dall’assemblea) il ricorrente reputa insufficiente la motivazione della Corte d’Appello, osservando che la ritenuta modestia delle dimensioni e sobrietà della forma della tettoia nulla dicono circa l’incidenza sul decoro architettonico dell’edificio, di cui ricordano la nozione come elaborata dalla giurisprudenza. Analoghe considerazioni muove con riferimento alle dimensioni e al posizionamento dell’antenna satellitare rilevando che il rispetto del decoro architettonico non possa prescindere da una considerazione unitaria dell’edificio nel suo complesso, senza che assuma rilievo il riferimento ad un lato piuttosto che ad un altro. Osserva infine che, diversamente da quanto affermato dalla Corte d’Appello, le antenne degli altri condomini sono state posizionate non sulla facciata posteriore ma sulla copertura dell’edificio.

3 Le due censure – che ben si prestano ad esame unitario – sono prive di fondamento.

Secondo un principio costantemente affermato dalla giurisprudenza di questa Corte, ove la sentenza sia sorretta da una pluralità di ragioni, distinte ed autonome, ciascuna delle quali giuridicamente e logicamente sufficiente a giustificare la decisione adottata, l’omessa impugnazione di una di esse rende inammissibile, per difetto di interesse, la censura relativa alle altre, la quale, essendo divenuta definitiva l’autonoma motivazione non impugnata, non potrebbe produrre in nessun caso l’annullamento della sentenza (v. Sez. 6 – L, Ordinanza n. 22753 del 03/11/2011 Rv. 619427; Sez. U, Sentenza n. 7931 del 29/03/2013 Rv. 625631).

Nel caso che ci occupa, la sentenza impugnata ha utilizzato almeno due autonome rationes decidendi:

– una prima ratio si fonda sulla non applicabilità alla fattispecie delle norme di cui all’art. 1117 c.c., ritenute invece applicabili solo agli edifici suddivisi orizzontalmente in piani;

– altra ratio si fonda invece su una “lettura”, per così dire elastica, dell’art. 5 del regolamento condominiale: la Corte ha interpretato tale norma alla luce dell’art. 1122 c.c., escludendo, di conseguenza che qualsiasi intervento, anche minimo, eseguito dal singolo sulle pareti esterne alla porzione di villetta di sua proprietà possa considerarsi illecito sol perchè non autorizzato dal’assemblea. Ha quindi escluso sulla scorta della documentazione fotografica in atti, che i manufatti potessero avere pregiudicato il decoro architettonico del complesso immobiliare evidenziando, quanto alla tettoia, le dimensioni modeste, l’aspetto sobrio e la colorazione neutra che si inserisce armonicamente nel complesso senza alterarne in alcun modo le linee, e la fisionomia estetica; quanto all’antenna, ha evidenziato ugualmente le dimensioni contenute e la sua collocazione sulla facciata posteriore, peraltro non dissimile da quella scelta dagli occupanti di altre villette a schiera.

Queste ultime valutazioni costituiscono, come è evidente, tipici apprezzamenti in fatto assistiti da adeguata motivazione e come tali non sono sindacabili in questa sede. Infatti la valutazione sulla alterazione del decoro architettonico (sussistente non solo per quelle innovazioni che alterano le linee architettoniche, ma anche per quelle che comunque si riflettano negativamente sull’aspetto armonico dell’edificio) spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità, ove non presenti vizi di motivazione (v. Sez. 2, Sentenza n. 10350 del 11/05/2011 Rv. 618113; Sez. 2, Sentenza n. 1025 del 22/01/2004 Rv. 569562).

Quanto all’interpretazione data al contenuto dell’art. 5 del Regolamento, che costituisce il nucleo della seconda ratio, osserva il Collegio che essa avrebbe dovuto essere impugnata con uno specifico motivo di ricorso sotto il profilo della violazione delle norme di ermeneutica contrattuale (art. 1362 c.c. e ss.), oppure per illogicità della motivazione: infatti, l’interpretazione del regolamento contrattuale di condominio da parte del giudice del merito è insindacabile in sede di legittimità quando non riveli violazione dei canoni di ermeneutica oppure vizi logici (giurisprudenza costante: v. tra le tante, Sez. 2, Sentenza n. 17893 del 31/07/2009 Rv. 610336; Sez. 2, Sentenza n. 1406 del 23/01/2007 Rv. 595726; Sez. 2, Sentenza n. 9355 del 14/07/2000 Rv. 538469).

Ed invece la parte ricorrente non ha denunziato nè la violazione dell’art. 1362 c.c. e ss., nè precisi vizi logici della sentenza (vizi ricorrenti – è bene precisarlo – allorchè le ragioni poste a fondamento della decisione risultino sostanzialmente contrastanti in guisa da elidersi a vicenda e da non consentire l’individuazione della ratio decidendi, e cioè l’identificazione del procedimento logico-giuridico posto a base della decisione adottata: v. Cass. 9547 del 7-22-4-2010, non massimata; Cass. 3 agosto 2007, n. 17076).

Riepilogando allora il discorso, pur volendo ritenersi fondata la censura con cui si sostiene la applicabilità della nozione di condominio in senso proprio anche al caso, come quello in esame, di costruzioni orizzontalmente (cd. ville a schiera: Sez. 2, Sentenza n. 18344 del 18/09/2015 Rv. 637194 soprattutto in motivazione; v. altresì Cass. n. 8066 del 18/04/2005, Rv.580046), la mancanza di motivi sull’attività di interpretazione della norma regolamentare (art. 5) o di specifiche censure alla logicità del percorso argomentativo utilizzato per sorreggere la seconda ratio, non avrebbe potuto comunque comportare la cassazione della sentenza, essendo divenuta definitiva la relativa motivazione.

In conclusione, la critica del ricorrente al ragionamento della Corte territoriale si risolve invece in un diverso apprezzamento delle circostanze di fatto e sollecita al giudice di legittimità una valutazione che esula dai precisi limiti del giudizio di cassazione.

Il ricorso va pertanto rigettato con addebito di spese alla parte soccombente

P.Q.M.

la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in complessivi Euro 2.700,00 di cui Euro 200.00 per esborsi oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 6 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 7 ottobre 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA