Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20247 del 31/07/2018


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 20247 Anno 2018
Presidente: DI IASI CAMILLA
Relatore: DE MASI ORONZO

SENTENZA

sul ricorso 29279-2011 proposto da:
NOVELLO PIER PAOLO, elettivamente domiciliato in ROMA
VIA E. Q. VISCONTI 20, presso lo studio dell’avvocato
MARIA MADDALENA GIUNGATO, che lo rappresenta e difende
giusta delega a margine;
– ricorrente 2018
855

contro

REGIONE CALABRIA in persona del Presidente della
Giunta Regionale, elettivamente domiciliato in ROMA
VIA BERTOLONI 26/B, presso lo studio dell’avvocato
ALFREDO MORRONE, rappresentato e difeso dall’avvocato
ANTONELLA COSCARELLA giusta delega a margine;

Data pubblicazione: 31/07/2018

- controricorrente nonchè contro

EQUITALIA ETR SPA AGENTE RISCOSSIONE PROVINCIA DI
COSENZA;
– intimata –

di CATANZARO, depositata il 18/10/2010;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 04/06/2018 dal Consigliere Dott. ORONZO DE
MASI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. UMBERTO DE AUGUSTINIS che ha concluso
per il rigetto del ricorso;
udito per il ricorrente l’Avvocato GIUNGATO che ha
chiesto l’accoglimento.

avverso la sentenza n. 527/2010 della COMM.TRIB.REG.

FATTI DI CAUSA

La Regione Calabria, con gue avvisi di accertamento. eriedeva a Pierpaolo Novello,
medico odontoiatra, il pagamento della ‘tassa di concessione ragionale”, ai sensi
delta L.R. n. I dei 31/12/1971, e della R.L. n.

li dei 10/4/1995, per “attività RX

cientisH”, re;atLvennente agli anni dal 2001 al 2005, e successivamente Equitalia ETR
spa

emetteva cartella di pagamento in forza dei predetti atti

la cartelisi ci pagamento, la Regione Calabria, soccombente in primo drado„
ia decisione, e la Commissione tributaria redio,nale della Calabria, con
sentenza n, 527/08/10, depositata il 18/10/2010, accoglieva i! gravame, in, forza di
i-ji2 ,,, n t o previsto dall’art. 196, T.U. R.D. n. 1265 del 1934 (Testo Unico delle leogi
sanitarie, e della tariffa allegata al D.Lgs. n. 230 del 1991, rilevando che l’obbligo dei
pagamento dei tributo de quo “non si rivolge solamente a grandi strutture dotate di
apparecchiature che vengono usate a scopo terapeutico e che necessitano
dell’autorizzazione prefettizia ma si riferisce, altresì, a chiunque possieda apparecchi
radiologici„ usati anche a scopo diverso da quello terapeutico, come il caso dei
d entista”, sicché la “tassa di ispezione regionale non è un corrispettivo del servizio

reso da espei -ti qualificati e da medici autorizzati che, iscriW negli appositi al pi previsti
»alla ie_ggi e n. 1860/1962 che effettuano periodicamente i controlli per; verificare la
nzionai;tà delle apparecchiature a; fine di tutelare ;a salute dei !avorater; che
.buoiridianamente ne fanno uso, ma è un corrispettivo al servizio reso dalla ASL
competente per territorio consistente nel verificare la funzionalità degli stessi, per
tutelare la salute dei pazienti in relazione anche ai luoghi in cui dette apparecchiature
sono destinate ad oderare (controlli) che l’origano regionale può effettuare in;; -..iJalsias;
momento ed a prescindere dall’avvenuto controllo ad opera dei personale qualificato
iscritto negli appositi albi,”
Il contribuent_e ha proposto ricorso per cassazione, con nove motivi, a cui replica con
controricorso la Regione Calabria, mentre Equitalia ETR s.p.a. non ha svolto attività
difensiva.

MOTIVI DELLA DECISIONE

;r20;-, ;;

Ly;mo motivo d’impuonazone

;: ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360

prinno comma, n. 3, violazione e falsa app;icazione degli artt. 103 ie 331
giacché la sentenza di

primo grado

è stata pronunciata anche nei confronti

.:oicit.ribuente proponeva opposizione avverse ai predetti avvisi e, con riunito ricorso,

dell’Agente della riscossione Equitalia ETR s.o.a., garte a cui non è stato notificato il
ricorso in appelio della Regione Calabria, e ia CTR non ha disposto l’integrazione dei
contraddittorio nei confronti della preterrnessa.
Con il secondo motivo d’impugnazione il ricorrente denunzia, ai sensi dell’art. 360
c.p,c.„ primo comma„ n. 4, nullità della sentenza per omessa motivazione, giacché la
CTR non esplicita le ragioni per le quali ttributo oggetto di causa è dovuto in quanto
tassa di ispezione e non in quanto tassa di concessione.
terzo motivo denunzia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., primo comma, n. 5,

lnsufficiente e/o contraddittoria motivazione su un punto un decisivo deila
eontroversi.a, giacche anche se si dovesse escludere che la motivazione della sentenza
impugnata e soio apparente, ciò non di meno la CTR non spiega il perché negli atti
,mpositivi si qualifica tributo come tassa Ci concessione regionale.
.7:7)fl il

quarto motivo denunzia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., primo comma,

.„, ic).lazione e/o falsa applicazione dell’art. 37, Digs. n. 546 del 1992, giacché con
l’agoello la Regione Calabria ha avanzato una pretesa impositiva – tassa di ispezione diversa da quella – tassa di concessione – originariamente azionata„ in tal modo
Hotroducendo nel giudizio una causa petencli ed un petiturn affatto nuovi, in relazione
situazioni giuridiche non prospettate prima e ad un f – ;1-itto costitutivo radica!mente
differente.
Con il quinto motivo denunzia, ai sensi dell’arr. 360 c.p.c., primo comma,
nuMltà delia sentenza per omessa pronuncia su specificl – ie eccezioni, giacché la CTR
non esplicita le ragioni per le quali si deve escludere Vinammissibilità del gravame di
controparte., alla luce del divieto di domande nuove in appello.
Con il sesto motivo

denunzia, al sensi dell’art. 360 c.n.c.„ primo gomma, n. 3,

\..’icilazione e/o falsa applicazione degli artt. 3, L. n. 241 del 1990, 7 e ss.gg., i. 212
del 2000, giacché la motivazione degli avvisi di accertamento impugnati non indica i
7-.,-, ,– esuoposti di fatto e le ragioni diuridble deH’imposi7one„ così da consentire
contribuente di difendersi sia sull’an, sia sul quantum dei tributo richiesto.
Con

settimo motivo denunzia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c,„ primo comma, n.

idifetto di istruttoria e falsa applicazione dell’art. 3, L. n. 241 del 1090, q;acché

;a

motivazione degli avvisi di accertamento impugnati non specifIca ‘attività istruttoria
effettuata dall’ente impositore, volta ad accertare che il contribuente, medico
odontoiatra, avesse effettivamente utilizzato nel proprio studio specifici mezzi tecnici,
e relativo personale, tanto da poterlo includere tra le strutture sanitarie obbligate a!
oagamentn ne! tributo regionale.
2

Con il

Con l’ottavo motivo

dienunzia„ ai sensi dell’art. 360 c.p.c., primo flemma ., n. 3,

violazione e/o falsa applicazione deali artt. 194, 195 e 196, ri.o. n. 1265 dei 1934, e 4,
l. n. 409 dei 1985, nonché dell’art. 3„ n. 4, della tariffa di cui al d,lins. n. 230 del 1991„
P C1P;;P eggi

regionali n. 1 del 1971 e n. 11 dei 1995, giacché ia CTR non ha

cons„, iderato che la ‘attività RX dentisti”, per la quale viene chiesto Pagamento CP;
tHbUt.a, nOn è soggetta e preventiva autorizzazione rehicinaie ; che ne costituisce il

:presupposto.
nono motivo

,,, icilazione

denunzia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., primo comma„ n. 3,

e/o falsa degli artt. 10 e 79, ci.igs. n. 230 del 1995, giacché la CIR ha

trascurato di considerare che gli apparecchi utilizzati negli studi dentistici vengono
sottoposti a verifiche tecniche annuali, a cura e spese dei titolari, non ai; 1-i da parte
jP;;P mgione , ma di soggetti altamente spe.cializ72th

Il primo motivo attiene alla Questione concernente la mancata partecipazione
udizio Ci appello dei Concessionario, che 2aeva emesso la cartella di pagamento
imougnata. in quanto il contribuente aveva precedentemente impugnato gli avvisi di
accertamento presupposti, essendosi il giudizio di primo grado svolto, dopo la riunione

del relati\./i giudizi. anche nei suoi confronti„ flCliC ecritLimacia o entrambi I resistenti,
bee- Cv i contraddittorio doveva essere integrato nei drado successivo, cosa che la
CTi:R. non ha invece fatto.
Queste Corte (Cass. o. 25588/7017, n. 45/7014 n. 94033/2014) ha ripetutamente
,,.:fermato che, —lin tema di contenzioso tributario, l’art. 53„ comma

2, del D.Lcs. 546

dei 1992, secondo cui l’appello deve essere proposto nei confronti di tutte le parti che
nanne partecipato ai giudizio di primo grado, non fa

.viehir meno la distinzione tra

cause inscindibili e cause scindibili„ ai sensi Cedili arrà. 33 e 332 c.peo.„ con :a
conseguenza che, in presenza di cause scindibili, la mancata proposizione dell’appello
nei confronti di tutte le parti presenti in primo grado non comporta l’obbligo di
integrare i contraddittorio quando, rispetto ella parti pretermesse„ sia ormai decorso
termine per l’impugnazione.”
Neil;,- specie ; l’appello della Regione Calabria, soccombente anche per le spese
processcaii„ aveva ed cgdetto solo la -sistenza Cela obbligazione tributarla,
Concessionario era stato evocato in giudizio in guanto il contribuente aveva impugnato
eartella di pagamento, emessa in forza degil avvisi Pi accertamento, “per analoghi
e„ dunque, non per vizi ‘propri della cartella medesima, sussistendo altrimenti
necessità di integrare ii contraddittorio nei confronti della società Equitalia ETR, la

T.)

Con

quale ha or- est- P:J(3 sostanz:a. e acquiescenza dalla sentenza di primo grado, ne
tantomeno è ravvisabile alcuna possibilità di contraddittctiei_a tra giudicati.
seconOo„ i terzo„ e ottavo motivo d’impugnazione, ccrctnabi congiuntamente in
civanto logicamente connessi, investono la qualiticazioine del tributo richiesto dalla
Rec,one, poiché ricorrente censura sotto ii,/ari profiii, la sentenza di secondo grado

5 CO 107

C0

tassa di concessione, non

iSPeZiCne. anZiCh –

è stato

en,eo

titnia dI esso.: che 6 applicabile non solo a1

Ma
rcm d

abine

2,

fiatu ra

medi, i dove si

;o ractioteapia, ma anche a chi uriiizza, come •appunto gli odontoiatri, detti
.aopairecchi a scopo diverso da quello terapeutico. ossia a scopo diagnostico, tributo
nfirie che non rappresenta il corrispettivo della ispezione, ma del servizio ispettivo
-teso dalla ASL., la quale provvede alla verifica del funzionamento degli apnaecchi in
questione:
L’impugnazione del contribuente muove dalla affermazione che il tributo chiesto dalla
P,PC;On.P Calabra ad un medico odontoiatra ; esercente attività libero professionale ;
non si rifer sce alla tassa di ispezione
oubbilcato sui B.C.J.R.C. del 24/11/2001,

prevista dai Tariffario Regione Calabria
dovuta annualmente dai possessori di

iacipare.ccni radiografici (art. 196, comma IL R.D. e. 1265 del 1.934:i„ ma alla Lassa
suile

cesio::i redionali, la quale Si app ca

‘esercizio sul te. torio i specifiche atti crà
iEintprizzazione per aprire o mantenere

oro ,,ive.din-iento che autorizza
(aro 193, camma 1, R.D, citato,

esercizio ambuiatori, case o istitut di cura

meciico cnirurglea a di assistenza ostetrica, gabinetti di analisi, per i pubblico., a scopo
accertamento diagnostico, case o pensioni per diestanti), per cui, trattandosi, nel
caso in esame. di un semplice studio medico privato e non Oi una struttura
organizzata, non Roln non è rionie_ste: alcuna autorizzazione e concessione ma,
conseguentemente, neppure è dovuta la tassa in questione.
Il ricorrente precisa che la presenza, peraltro non provata, nello studio medico del
contribuente di apparecchi radiologici con finalità escluslva.me.nte diagnostiche, in ogni
caso, non renderebbe applicabile la tassa di concessione regionale„ in quanto appunto
non vi si pratica ; neanche saltuariamente, la ra.,’dicierapia e le ra.diunnterapia, che sono
artivt volte a perseg . ‘r fina tà proprarante terapeuticine.
Orbene,

art 196. COMMa 3, R.D. n. 1265 del 1934,.prevede che La tassa annua di

ispezione è anche dovuta dal possessori a apparecchi cadioloo.ci indicati nel primo
comma dell’articolo precedente.”, e l’art. 195, comma 1„ R.D. citato, recita “Chiunque
Possiede apparecchi radiologici, usati anche a scopo diverso da quello terapeutico,

t7S r-’21

deve farne denunzia al prefetto.”„ mentre la Tariffa allegata in appendice alla LP.. n,
11 del 1995 (pubblicata sul B.U. Calabria dei 1.4/4/1995, n, 40), prevede a propria
volta che la tassa sulle concessioni regionali interessa ‘gabinetti medici ed ambulatori
dove si applica anche saltuariamente la radioterapia e la radiumterapia D.P.R. 14
gennaio 1972, n. 4, art. 1, 2° comma, lett. e)”, con la precisazione, in nota, che “Ai
sensi dell’art. 196 del T.U. delle leggi sanitarie, titolari autorizzati ali e.sercizio di
Gabinetti medici ed i possessori di apparecchi e: radlotereple, e or radium terapia

Alla stessa tassa di ispezione sono assoggettati i possessori di apparecchi
radiologici usat anche a scopo diverso da quello terapeutico (…) le tasse annuali di
cui sopra devono essere corrisposte entro 3i gennaio dell’anno cui si riferiscono,”,
Ne discende che soggetto passivo della tassa c-L10,:: apparecioni rad oiodic e “chiunque”
oossiede siffatti apparecchi, anche se usati a scopo diverso da ci elio terapeutico,
come appunto accade negli studi dei medici odontoiatri„ e per li
‘possesso” di essi,

solo fatto del

mentre è tenuto aÌ pagamento della tassa sulle concessioni

regionali, normalmente dovute “in occasione dell’emanazione dell’atto”, il soggetto
che richiede il provvedimento amministrativo necessario per l’esercizio di una
1 001 ,

determinata at vita (artt. I e 2, L.R. h

Non v’è spazio allora, per ricondurre il tributo per

RX dentisti” a tale uitima

categorie impositiva, posto che lo stesso contribuente assume

svolgere un’attività

(professionale) per la quale non è richiesta alcun provvedimento di tipo autorizzativo„
e ciò a differenza di quanto previsto per l’attività svolta nelle strutture in cui “si
applica anche saltuariamente !a radioterapia e la radium terapia”.
La rnetva 7 one della sentenza di secondo c,rado. tutt’altro che appai ente, evidenzia

itThiesta circostanza e collega correttamente il presupposto del tributo richiesto dalla
Regione Calabri a al possesso – frutto di un accertamento di fatto riservato al giudice
di merito e solo genericamente censurato – degli e..pparecchi radiologici i questione,
ancorché usati a scopo diverso da quello terapeutico, con valutazione di fatto riservata
giudice di merito, e non “all’apertura dello studio privato”, sicché emerge
chiaramente la ratto deciderìdi e la insussistenze dei dedotti vizi motivazionali,
Il quarto ed il quinto motivo di ricorso insistono sulla dedotta violazione dei divieto di
cui all’art. 57, cornma 1, D.Lgs. e. 545 del 1992, una- invece non ricorre, alla luce
ele ‘orientamento di questa Corte (tra a tanta-, 0355. o. 931 0/2014) secondo cui
et0 di domande nuove, che trova appi cezione anche nei confronti deli’Ufficio
finanziario, preclude a quest’ultimo, innanzi e: giudice d’appello. di avanzare oretese
5

sono tenuti anche ai pagamento della tassa annua dl ispezione nella seguente misura

diverse. sotto i! profilo dei f- ondamento giustificaitivo, e dunque sui piano della ‘causa
heteno’ ce dueile recepite nell’atto imoos,itivo, altrimenti iedendosi la concreta
possibilità per i! contribuente di esercitare ;i ciiritto di difesa attraverso l’esternazione
dei motivi di ricorso, i quali, necessariamente, vanno rapportati a ciò che nell’atto
stesso risulta esposito ia pretesa impositiva, nella spec:e, è sempre stata collegata
alla “attività RX dentisti’, come dei resto viene riportato negli avvisi di accertamento
impugnati dai contribuente, mentre dalla contumacia nel giudizio di prime cure del:a

non previste dalia iegge processuale.
sesto ed i! settimo motivo di ricorso, con i (Thiaii

contribuente censuro !a sentenza

in punto di congruita della motivazione deg!! avvisi p!i accertamento : si app:,–iesanci
inammissibili ., in base a! principio di autosufficienza dei ricorso per :tassazione / sancito
reart3dn,p.c essenr.tio necessario che i! tn r noi tectualmentie nassi nei!a.
ot*,fazone di detto avviso, che si assumono erroneamente fliterpretati o
oretermesai. ai fine di consentire !a verifica dea censura esclusivamente mediante
ilesa,me dei ricorso (Cass. n. 16147/2017); soprattutto ove si consideri che, in for7a
volte da questa Corte enunlato in micirienocistjnite-72
fattispenie di accertamento tributario, la molcazione ;,ci accertano n o o
~ettificai) presiniata dalia n. 217 del 200C noi 7 , ::21

e ‘:’e di deiimitere

‘ambito de!!e contestazioni oroponibili daillufficio nei successivo diuniizicii di merito, e di
mettere i! contribuente in grado di conoscere an e li quariturn della ioretesa tributaria
al fine di approntare una idonea difesa, e che !e nocilianze ai riguardo appaiono
001 t’S

n

maniera dei tutto astratta.

Prive di fondamento e, infine, l’afferma7ione, contenn ne» ri“,- .)no motivo h nere-so,
secondo cui la tassa di ispezione non sarebbe dovuta in mancanza deiliieffnttivo
espietamento dei controllo ispettivo sugli apparecchi radiologici, essendo dei tutto
influente !a evidenziata circostanza che gli ari:parecchi utilizzati negli istudi dentistici
ni:lona sottoposti a verifiche tecniche annuali a cura e spe.se dei
iapoai- fe hunitaioi’e, infattt. che le tasse Soiiie acijH
atti e provvedimenti adottati dalle regioni neiiiesercizie geiie ifunzioni ad esse trasterite
Palio Stato, e sic.,, no accertate, iiquidate ed oggetto di riscossione da parte degli uffic;
nccna

ed in siffatto contesto si inserisce !a tassa ci pp7ione, dovLil – a in acione
che va correlata ai servizio, di interesse generale, piuttosto che alla

sistematica fruizione delle prestazioni ispettive, secondo una logica propriamente
sarebbe contrario ai sistenne pretendete, di

Regione Ca!abria non possono rars discendere, su: plano de!le mere difese, limita7ioni

Pagamento all’effettuazione de!la singola ispezione, potendo

cr,rn ,-p

r on , ribii en t,

ql6ersi dei mancato svolgimento del servizio stesso, profiio qui neppure prospettato.
Le peculiarità dela vicenda processuale e la novità delle questioni trattate giustificano
la compensazione delle spese dei giudizio di iedittimità.

P.Q.M

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio ! il d’orno 4 diudrio 2018.

Il Giudice estensore
(Oronzo

i Presi (_-)

-e.

i(Cla iilia D Ta!)

Corte, rigetta i: ricorso e compensa le spese del presente giudizio.

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