Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20247 del 25/07/2019
Cassazione civile sez. VI, 25/07/2019, (ud. 17/04/2019, dep. 25/07/2019), n.20247
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GRECO Antonio – Presidente –
Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –
Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –
Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –
Dott. GORI Pierpaolo – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 6793-2018 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE (OMISSIS), in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la
rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente –
contro
P.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ANTONIO
GRAMSCI 14, presso lo studio dell’avvocato FEDERICO HERNANDEZ, che
lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati GIAN LUCA
GRISANTI, PAOLO CARNEVALI;
– controricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE;
– intimata –
avverso la sentenza n. 414/5/2017 della COMMISSIONE TRIBTUARIA
REGIONALE delle MARCHE, depositata il 20/07/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 17/04/2019 dal Consigliere Relatore Dott. PIERPAOLO
GORI.
Fatto
RILEVATO
che:
– Con sentenza n. 414/5/17 depositata in data 20 luglio 2017 la Commissione tributaria regionale delle Marche rigettava l’appello proposto dall’agente della riscossione, oggi Agenzia delle Entrate-Riscossione relativo a cartella di pagamento II.DD. e IVA 1999 e 2000, avverso la sentenza n. 64/1/12 della Commissione tributaria provinciale di Ancona che a sua volta aveva accolto il ricorso di P.G.;
– La CTR confermava la decisione di primo grado ritenendo, in via preliminare, fosse intempestiva la notifica della cartella di pagamento nei confronti del contribuente, quale coobbligato solidale della società Gala Sas, per essere trascorso il termine per l’esercizio del potere impositivo nei suoi confronti;
– Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione l’agente della riscossione deducendo un unico motivo. Il contribuente si è difeso con controricorso che illustra con memoria, mentre l’Agenzia delle Entrate è rimasta intimata.
Diritto
CONSIDERATO
che:
– Con l’unico motivo di ricorso – dedotto ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 -, l’Agente ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione del D.L. n. 106 del 2005, art. 1, convertito con modificazione in L. n. 156 del 2005, e di plurime altre disposizioni normative, con riferimento al termine di decadenza dall’esercizio del potere impositivo;
– Il motivo è fondato. Va infatti ribadita la giurisprudenza della S.C. secondo cui “In materia tributaria, la notifica alla società di persone della cartella di pagamento concernente il debito sociale, che è debito anche dei soci, interrompe, ai sensi dell’art. 1310 c.c., la prescrizione nei confronti di questi ultimi, purchè sia avvenuta entro il termine decennale di prescrizione di cui all’art. 2935 c.c., che decorre da quando il pregresso atto impositivo sia divenuto definitivo.” (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 16712 del 09/08/2016, Rv. 641071 – 01); e che ” (…) la cartella ha efficacia interruttiva della prescrizione ove intervenga entro il termine di decadenza. Caratteristica dell’istituto della decadenza è la salvezza – una volta per tutte del diritto a seguito del compimento nei termini dell’attività richiesta da parte dell’interessato (Sez. 5, Sentenza n. 13056 del 14/07/2004, in motiv.). La successiva emissione di ulteriori cartelle, configurandosi come strumentale alla formazione del titolo esecutivo e all’esercizio dell’azione forzata riguardo al coobbligato, è assoggettata all’ordinario termine di prescrizione, perchè la precedente cartella, quale atto tipico di riscossione nei confronti della s.n.c. contribuente, esclude ogni esigenza di sottrarre il socio a una indeterminata soggezione al potere impositivo, essendo il debito del socio il medesimo della (società di persone) (…)” (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 24322 del 14/11/2014);
Nel caso di specie, la cartella era stata notificata alla società Gala Sas in data 11.3.2005 sulla base di ruolo esecutivo e, successivamente, rimasta inadempiuta l’obbligazione, l’agente della riscossione ha notificato la cartella in data 29.4.2011 al contribuente, quale socio illimitatamente responsabile. Una volta esercitato il diritto nei confronti dell’obbligato principale entro il termine di decadenza, fatto pacificamente intervenuto come accerta la stessa CTR, con effetto anche nei confronti del coobbligato solidale ex art. 1310 c.c., comma 2, da allora opera il termine ordinario di prescrizione decennale, certamente non spirato alla data di notifica della cartella nei confronti del contribuente, essendo trascorsi poco più di sei anni;
– In conclusione, in accoglimento del ricorso, la sentenza dev’essere cassata con rinvio alla CTR, in diversa composizione, per ulteriore esame in relazione al profilo e a quelli rimasti assorbiti in sede di merito, oltre che per il regolamento delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte: accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale delle Marche, in diversa composizione, in relazione al profilo accolto oltre che per il regolamento delle spese di lite.
Così deciso in Roma, il 17 aprile 2019.
Depositato in Cancelleria il 25 luglio 2019