Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20247 del 22/08/2017
Cassazione civile, sez. lav., 22/08/2017, (ud. 28/04/2017, dep.22/08/2017), n. 20247
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. AMOROSO Giovanni – Presidente –
Dott. CURCIO Laura – Consigliere –
Dott. MANNA Antonio – Consigliere –
Dott. BALESTRIERI Federico – rel. Consigliere –
Dott. DE GREGORIO Federico – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 26950-2011 proposto da:
POSTE ITALIANE S.P.A., C.F. (OMISSIS), in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIALE
MAZZINI 134, presso lo studio dell’avvocato LUIGI FIORILLO, che la
rappresenta e difende, giusta delega in atti;
– ricorrente –
contro
P.A., C.F. (OMISSIS);
– intimata –
Nonchè da:
P.A. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
NOMENTANA 117, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCA PAPARONI,
rappresentata e difesa dall’avvocato CARLO MARIA PALMIERO, giusta
delega in atti;
– controricorrente e ricorrente incidentale –
contro
POSTE ITALIANE S.P.A. C.F. (OMISSIS);
– intimata –
avverso la sentenza n. 7563/2010 della CORTE D’APPELLO di ROMA,
depositata il 03/11/2010 R.G.N. 1928/2006.
Fatto
RILEVATO
Che la Corte d’appello di Roma, con sentenza depositata il 3 novembre 2010, ha ritenuto illegittimo, per difetto di specificità dei motivi, il contratto a termine stipulato tra la società Poste Italiane ed P.A. l’11.2.02 (motivato da “esigenze tecniche, organizzative e produttive, anche di carattere straordinario conseguenti a processi di riorganizzazione, ivi ricomprendendo un più funzionale riposizionamento di risorse sul territorio, anche derivanti da innovazioni tecnologiche, ovvero conseguenti all’introduzione e/o sperimentazione di nuove tecnologie, prodotti o servizi nonchè all’attuazione delle previsioni di cui agli Accordi del 17, 18 e 23 ottobre 2001, 11 dicembre 2001, 11 gennaio 2002”), con condanna al risarcimento del danno di Poste dalla data di costituzione in mora sino all’effettivo ripristino del rapporto.
Che avverso tale sentenza la società Poste Italiane ha proposto ricorso per cassazione affidato a sette motivi, cui resiste la P. con controricorso, contenente ricorso incidentale, illustrato con memoria.
Diritto
CONSIDERATO
Che è stato prodotto dalle parti verbale di conciliazione, sottoscritto in data 28.5.12 in sede sindacale, da cui risulta la totale transazione della presente controversia e che pertanto è venuto meno l’interesse delle parti ad una pronuncia giudiziale, deve dichiararsi cessata la materia del contendere con compensazione delle spese del presente giudizio.
PQM
La Corte dichiara cessata tra le parti la materia del contendere e compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nell’Adunanza camerale, il 28 aprile 2017.
Depositato in Cancelleria il 22 agosto 2017