Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20246 del 07/10/2016


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Cassazione civile sez. I, 07/10/2016, (ud. 08/07/2016, dep. 07/10/2016), n.20246

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Presidente –

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Consigliere –

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – rel. Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

L.S. e A.I., elettivamente domiciliati in Roma,

viale Mazzini 114/A presso lo studio dell’avv. Franco Pascucci

(francopascucci-ordineavvocatiroma.org), che li rappresenta e

difende con l’avv. Mario Vittorio Bruno

(mariovittorio.bruno-ordineavvocatimondovi.eu), giusta procura a

margine del ricorso;

– ricorrenti –

nei confronti di:

Banca Sella s.p.a., elettivamente domiciliata in Roma, via C.

Fracassini 4, presso lo studio dell’avv. Alessandra Neri (fax

06/3723038, p.e.c. alessandraneri-ordineavvocatiroma.org),

rappresentata e difesa dall’avv. Antonio Rusinenti (fax 02/7078451,

p.e.c. antonio.rusinenti-cert.ordineavvocatimilano.it), giusta

delega in calce al controricorso e ricorso incidentale;

– controricorrente –

nonchè sul ricorso incidentale proposto da:

Banca Sella s.p.a., come sopra rappresentata e difesa;

– ricorrente incidentale –

nei confronti di:

L.S. e A.I. come sopra rappresentati e difesi;

– resistenti –

avverso la sentenza n. 1672/2010 della Corte d’appello di Torino

emessa in data 5 novembre 2010 e depositata il 10 novembre 2010,

R.G. n. 67/2009;

sentito il Pubblico Ministero in persona del sostituto procuratore

generale dott. De Renzis Luisa, che ha concluso per l’accoglimento

del ricorso incidentale, in subordine per l’accoglimento del ricorso

principale.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

1. L.S. e A.I. hanno convenuto Banca Sella s.p.a. davanti al Tribunale di Cuneo deducendo di aver stipulato un contratto di conto/deposito finalizzato all’esecuzione del contratto uniforme per gli strumenti derivati regolamentati e collegato a conto corrente e hanno imputato alla banca la violazione degli obblighi informativi e del dovere di valutazione della propensione al rischio degli investitori-risparmiatori. Hanno richiesto la dichiarazione di nullità delle operazioni poste in essere dalla banca e la sua condanna alla restituzione della somma di 37.812,28 Euro oltre interessi e al risarcimento dei danni.

2. Si è costituita Banca Sella che ha contestato la sussistenza degli inadempimenti e ha agito in via riconvenzionale per la condanna degli attori al pagamento dello scoperto di conto corrente pari a 35.963,29 Euro. In via subordinata Banca Sella ha chiesto l’accertamento del concorso di colpa degli attori e ha chiamato in causa la ex direttrice dell’agenzia di (OMISSIS), R.R., per essere manlevata.

3. Il Tribunale di Cuneo, con sentenza n. 395/2008, ha respinto le domande proposte dai sigg.ri L. e A. compensando le spese con Banca Sella e condannando quest’ultima al pagamento delle spese sostenute da R.R..

4. La sentenza è stata appellata dai sigg.ri L. e A. e da Banca Sella s.p.a. che oltre a ribadire le proprie difese in via subordinata sul concorso di colpa dei sigg.ri L. e A., ha impugnato l’omessa pronuncia del Tribunale sulla domanda di condanna al pagamento degli scoperti sui loro conti bancari.

5. La Corte di appello di Torino, con sentenza n. 1672/2010, ha dichiarato Banca Sella s.p.a. tenuta al pagamento in favore dei sigg.ri L. e A. della somma di 37.812,28 Euro e questi al pagamento in favore di Banca Sella s.p.a. della somma di 35.963,29 e, operata la compensazione giudiziale ha condannato Banca Sella al pagamento di 1.848,99 Euro. Ha compensato interamente le spese processuali.

6. Ricorrono per cassazione i sigg.ri L. e A. affidandosi a quattro motivi di impugnazione: a) violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. (art. 360 c.p.c., n. 3); b) violazione degli artt. 1218, 1223, 1227 e 1823 c.c. (art. 360 c.p.c., n. 3); c) violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. per motivazione contraddittoria (art. 360 c.p.c., n. 5); d) violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. per motivazione contraddittoria (art. 360 c.p.c., n. 5).

7. Banca Sella s.p.a. si difende con controricorso e propone ricorso incidentale con il quale denuncia omessa e contraddittoria motivazione ex art. 360 c.p.c., n. 5.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

che:

8. Con il primo e il quarto motivo del ricorso principale si censura sotto diversi profili l’accoglimento dell’appello di Banca Sella sulla base del principio di non contestazione del credito. Da parte dei ricorrenti si mette in evidenza attraverso il richiamo delle conclusioni rassegnate nel corso del giudizio come il credito vantato da Banca Sella sia stato sempre contestato.

9. I due motivi devono ritenersi fondati in quanto la contestazione della posizione debitoria è evidentemente insita nelle domande proposte in giudizio dagli odierni ricorrenti i Quali hanno attribuito le perdite subite al grave inadempimento posto in essere dalla banca nel corso del rapporto e hanno evidenziato lo stretto collegamento fra le operazioni di investimento e l’apertura e la gestione del conto corrente.

10. Con il secondo motivo del ricorso principale si lamenta che la sentenza, pur avendo riconosciuto che la banca per tutto il corso del rapporto aveva disatteso gli obblighi cui era tenuta, ha finito per far ricadere sui ricorrenti le conseguenze negative dell’inadempimento della banca.

11. Con il terzo motivo di ricorso si evidenzia l’inconciliabilità dell’accertamento di una grave responsabilità della banca per gli inadempimenti posti in essere nel corso del rapporto e il non aver ritenuto che i saldi passivi venutisi a creare sui conti correnti utilizzati per le operazioni finanziarie siano proprio il risultato del colpevole comportamento della banca.

12. Con l’unico motivo del ricorso incidentale si censura l’omessa valutazione della propensione al rischio dei due investitori (uno dei quali ex dipendente bancario) che in precedenza avevano già acquistato titoli derivati.

13. Il secondo e terzo motivo del ricorso principale, così come il ricorso incidentale, devono ritenersi fondati laddove evidenziano la sostanziale inesistenza della motivazione su aspetti decisivi della controversia quali la rilevanza della conoscenza professionale e della passata esperienza di investimento dei sigg.ri L. sui titoli derivati, ai fini della valutazione della loro propensione al rischio, e quali la stretta connessione esistente fra la formazione di un passivo di conto corrente e l’andamento delle operazioni di investimento contestate dai ricorrenti.

14. vanno pertanto accolti, per quanto di ragione, i ricorsi con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla Corte di appello di Torino che deciderà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie, per quanto di ragione, il ricorso principale e quello incidentale, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte di appello di Torino in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 8 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 7 ottobre 2016

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