Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20246 del 03/10/2011

Cassazione civile sez. I, 03/10/2011, (ud. 25/05/2011, dep. 03/10/2011), n.20246

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – rel. Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

F.V., quale erede di F.F., elettivamente

domiciliato in Roma, via F. Confalonieri 5, presso l’avv. Andrea

Manzi, rappresentato e difeso dagli avvocati Lovelli Cosimo e Daniele

Oliviero per procura in atti;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro

tempore;

– intimato –

e

sul ricorso proposto da:

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro

tempore, domiciliato in Roma, via dei Portoghesi 12, presso

l’Avvocatura generale dello Stato, che lo rappresenta e difende per

legge,

– ricorrente incidentale –

contro

F.V.;

– intimato –

avverso il decreto della Corte di appello di Milano in data 29 giugno

2009 nel procedimento n. 281/2009 V.G.;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio in

data 25 maggio 2011 dal relatore, cons. Stefano Schirò;

udito per il ricorrente principale l’avv. Cosimo Lovelli, che ha

chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito il Pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore

generale, dott. RUSSO Rosario Giovanni, che ha chiesto

l’accoglimento.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

F.V., quale erede di F.F., ha proposto ricorso per cassazione, sulla base di un motivo, nei confronti del Ministero dell’Economia e delle Finanze avverso il decreto in data 29 giugno 2009, nella parte in cui la Corte di appello di Milano ha rigettato, in quanto prescritta, la domanda di equa riparazione da lui proposta iure hereditatis, della L. n. 89 del 2001, ex art. 2 per violazione del termine ragionevole di durata di un giudizio promosso dal dante causa davanti alla Corte di conti con ricorso del 30 aprile 1970 e definito con sentenza del 20 maggio 2008, dopo che il menzionato de cuius era deceduto in data (OMISSIS).

Il Ministero intimato ha resistito con controricorso ricorso incidentale condizionato sulla base di un motivo.

Nell’odierna camera di consiglio il collegio ha deliberato che la motivazione della sentenza sia redatta in forma semplificata.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente deve disporsi, a norma dell’art. 335 c.p.c., la riunione del ricorso principale e di quello incidentale condizionato, in quanto attinenti alla impugnazione del medesimo decreto.

Ancora in via preliminare va disattesa l’eccezione di inammissibilità del ricorso per cassazione, sollevata dal controricorrente per violazione del principio di autosufficienza, sul presupposto che il ricorrente non avrebbe fatto riferimento “agli atti o alle parti specifiche del decreto che si intendono violative del canone rubricato nel motivo di gravame”. Infatti il F., diversamente da quanto eccepito dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, ha specificamente indicato gli estremi del provvedimento impugnato, il contenuto della decisione e la questione di diritto (prescrizione del diritto all’equo indennizzo per violazione del termine ragionevole di durata de processo) che ha ritenuto essere stata erroneamente risolta dalla Corte di appello.

Con un unico motivo, infatti, il ricorrente principale censura l’applicazione della prescrizione da parte della Corte di appello di Milano.

Il ricorso è fondato.

In tema di equa riparazione per violazione del termine di ragionevole durata del processo, la L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 4 nella parte in cui prevede la facoltà di agire per l’indennizzo in pendenza del processo presupposto, non consente di far decorrere il relativo termine di prescrizione prima della scadenza del termine decadenziale previsto dal medesimo art. 4 per la proposizione della domanda, in tal senso deponendo, oltre all’incompatibilità tra la prescrizione e la decadenza, se riferite al medesimo atto da compiere, la difficoltà pratica di accertare la data di maturazione del diritto, avuto riguardo alla variabilità della ragionevole durata del processo in rapporto ai criteri previsti per la sua determinazione, nonchè il frazionamento della pretesa indennitaria e la proliferazione di iniziative processuali che l’operatività della prescrizione in corso di causa imporrebbe alla parte, in caso di ritardo ultradecennale nella definizione del processo (Cass. 2009/27719; 2011/478).

Il ricorso principale merita pertanto accoglimento e il decreto impugnato deve essere di conseguenza annullato. Resta assorbito il ricorso incidentale condizionato del Ministero dell’Economia e delle Finanze, che, in caso di accoglimento del ricorso principale, ha chiesto che il diritto alla ragionevole durata del processo venga riconosciuto solo a decorrere dall’1 agosto 1973, data nella quale lo Stato italiano “ha dichiarato di accettare la competenza della Commissione (oggi Corte Europea dei diritti dell’uomo) in tale materia”. Infatti, in conseguenza dell’annullamento del decreto impugnato, deve comunque determinarsi in sede di giudizio di merito il termine ragionevole di durata del giudizio presupposto e quindi anche la decorrenza di detta durata, fermo restando che la Corte di appello di Milano, nel decreto impugnato, ha statuito che “il termine iniziale per far valere il diritto all’indennizzo per la non ragionevole durata del procedimento iniziò a decorrere dall’1/8/1973”.

Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2. In particolare – premesso che il periodo da prendere in considerazione per verificare l’eventuale violazione del termine ragionevole di durata del giudizio presupposto di cui trattasi decorre solo dall’1 agosto 1973 (Cass. 2006/14286; 2010/15778) e che il de cuius del ricorrente è deceduto in data (OMISSIS) – la durata complessiva di detto giudizio va stabilita in circa ventidue anni, con conseguente superamento nella misura di diciannove anni del termine ragionevole di durata, determinato per il giudizio di primo grado in tre anni alla stregua dei parametri fissati dalla Corte Europea dei diritti dell’uomo e della Corte di cassazione. In ordine al criterio per indennizzare la parte del danno non patrimoniale subito nel processo presupposto va considerato che la CEDU, in due decisioni (Volta et autres c. Italia, del 16 marzo 2010; Falco et autres c. Italia, del 6 aprile 2010) ha ritenuto che potessero essere liquidate, a titolo di indennizzo per il danno non patrimoniale da eccessiva durata del processo, in relazione ai singoli casi e alle loro peculiarità, somme complessive d’importo notevolmente inferiore a quella di mille Euro annue normalmente liquidata, con valutazioni del danno non patrimoniale che consentono al giudice italiano di procedere, in relazione alle particolarità della fattispecie, a valutazioni più riduttive rispetto a quelle in precedenza ritenute congrue (v. Cass. 2010/14753; 2010/15130).

Nel caso di specie, considerati i margini di valutazione equitativa adottabili in conformità dei criteri ricavabili dalla sopra menzionata giurisprudenza della CEDU e valutate le specificità del caso in relazione al protrarsi della procedura dinanzi alla Corte dei conti oltre i limiti ragionevoli di durata, e in particolare del lunghissimo periodo in cui non vi è stato impulso sollecitatorio di parte, avendo il F. riassunto il giudizio presupposto solo il 23 febbraio 2007, al ricorrente va liquidata in via equitativa, per danno non patrimoniale, la somma di Euro 11.000,00 con gli interessi legali dalla domanda, al cui pagamento deve essere condannato il Ministero soccombente.

Le spese del giudizio di merito e quelle del giudizio di cassazione seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, in base alle tariffe professionali previste dall’ordinamento italiano con riferimento al giudizio di natura contenziosa (Cass. 2008/23397;

2008/25352), con distrazione delle stesse in favore dei difensori del ricorrente, dichiaratisi antistatari.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi. Accoglie il ricorso principale, assorbito quello incidentale condizionato. Cassa il decreto impugnato e, decidendo nel merito, condanna il Ministero dell’Economia e delle Finanze al pagamento in favore della ricorrente della somma di Euro 11.000,00, oltre agli interessi legali dalla domanda.

Condanna il Ministero soccombente al pagamento in favore della ricorrente delle spese del giudizio di merito, che si liquidano in Euro 1.140,00 di cui Euro 600,00 per competenze ed Euro 50,00 per esborsi, oltre a spese generali e accessori di legge, con distrazione delle stesse in favore dei procuratori della ricorrente, avv.ti Cosimo Lovelli e Daniele Oliviero, dichiarati si antistatari.

Condanna inoltre il Ministero soccombente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che si liquidano in Euro 965,00, di cui Euro 865,00 per onorari, oltre a spese generali e accessori di legge, con distrazione delle stesse in favore dei difensori della ricorrente, avv.ti Cosimo Lovelli e Daniele Oliviero, dichiaratisi antistatari.

Così deciso in Roma, il 25 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 3 ottobre 2011

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