Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20245 del 22/08/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 22/08/2017, (ud. 21/04/2017, dep.22/08/2017),  n. 20245

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI CERBO Vincenzo – Presidente –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. LORITO Matilde – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Fabrizio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26034-2011 proposto da:

P.S., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA COSSERIA 2, presso lo studio dell’avvocato FILIPPO AIELLO, che

la rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

POSTE ITALIANE S.P.A., C.F. (OMISSIS), in persona del Presidente e

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIALE MAZZINI 134, presso lo studio dell’avvocato LUIGI

FIORILLO, che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 6977/2010 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 30/10/2010 R.G.N. 8817/2008.

Fatto

RILEVATO

che con sentenza in data 30 ottobre 2010 la Corte di Appello di Roma ha respinto l’appello proposto da P.S. nei confronti di Poste Italiane Spa avverso la pronuncia di primo grado che aveva rigettato la domanda della lavoratrice volta a far dichiarare la nullità del termine apposto al contratto di lavoro intercorso tra le parti nel periodo dal 1.12.2001 al 31.1.2002, “per esigenze tecniche, produttive ed organizzative della struttura operativa dove viene assegnata, connesse anche al maggior traffico postale del periodo delle festività natalizie”;

che la Corte territoriale in primo luogo ha ritenuto inammissibile il gravame perchè il Tribunale aveva considerato il contratto stipulato ai sensi del D.Lgs. n. 368 del 2001 e su tali motivazioni non vi era stata alcuna censura dell’appellante;

che in ogni caso la clausola, valutata a mente del D.Lgs. n. 368 del 2001, era da ritenersi formalmente legittima ed era stato incontestatamente accertato che al momento dell’assunzione nell’unità di destinazione vi era un aumento di fabbisogno di personale in occasione delle festività natalizie;

che avverso tale sentenza P.S. ha proposto ricorso affidato a tre motivi, illustrati da memoria, cui ha opposto difese la società con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che con il primo motivo del ricorso si denuncia, ai sensi dell'”art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5″, violazione e falsa applicazione dell’art. 113 c.p.c., comma 1, e dell’art. 434c.p.c., nonchè omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione nella parte in cui la sentenza impugnata ha dichiarato la “inammissibilità del gravame”, sostenendo che l’atto di appello conteneva “con puntualità la critica della sentenza di primo grado”; con il secondo motivo si deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 1 del D.Lgs. n. 368 del 2001 nonchè omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione per avere la Corte di Appello “contraddittoriamente motivato in ordine alla genericità ed indeterminatezza della causale indicata nel contratto di lavoro a termine della ricorrente”; con il terzo motivo si denuncia “violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 10, comma 7, nonchè omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione (art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5)” sulla clausola di contingentamento;

che il primo motivo non può trovare accoglimento atteso che, pur denunciando l’inammissibilità dell’impugnazione affermata dalla Corte di Appello, non riporta sufficientemente in esso il contenuto degli atti processuali su cui il medesimo si fonda, limitandosi a riportare solo degli stralci, in violazione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, operante anche nel caso di errores in procedendo stante l’insegnamento delle Sezioni unite di questa Corte secondo cui, nei casi di vizio che comporti la nullità del procedimento o della sentenza impugnata, il giudice di legittimità, pur non dovendo limitare la propria cognizione all’esame della sufficienza e logicità della motivazione con cui il giudice di merito ha vagliato la questione, “è investito del potere di esaminare direttamente gli atti ed i documenti sui quali il ricorso si fonda, purchè la censura sia stata proposta dal ricorrente in conformità alle regole fissate al riguardo dal codice di rito (ed oggi quindi, in particolare, in conformità alle prescrizioni dettate dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4)” (Cass. SS. UU. n. 8077 del 2012);

che proprio nel caso di censure che riguardino la genericità dei motivi di appello questa Corte ha ritenuto condizione di ammissibilità del ricorso la trascrizione per esteso del contenuto dell’atto di appello (Cass. n. 12664 del 2012) ovvero l’indicazione dell’impianto specifico dei motivi di impugnazione (Cass. n. 9734 del 2004; Cass. n. 86 del 2012; Cass. n. 2143 del 2015), senza che sia sufficiente un mero rinvia all’atto di appello (cfr. Cass. n. 20405 del 2006; Cass. n. 23420 del 2011);

che inoltre dagli stralci dell’atto di impugnazione così come riportati non si evince affatto quali fossero concretamente le argomentate confutazioni alla sentenza di primo grado (pure riportata solo in parte) dalle quali desumere che erano stati prospettati specifici motivi di gravame, dovendosi piuttosto concordare con la Corte territoriale che l’impugnazione della lavoratrice non recava censure all’applicabilità affermata in primo grado della L. n. 368 del 2001 in una ipotesi in cui, per l’epoca in cui il contratto venne stipulato, poteva ricorrere anche la disciplina previgente;

che tanto, una volta che la ritenuta inammissibilità dell’appello ha superato il vaglio di legittimità, rende ultroneo l’esame degli ulteriori motivi di censura, successivi in ordine logico-giuridico rispetto ad una pregiudiziale decisione in rito; che conclusivamente il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e le spese seguono la soccombenza liquidate come da dispositivo.

PQM

 

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese liquidate in Euro 4.200,00 di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori secondo legge e spese generali al 15%.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 21 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 22 agosto 2017

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