Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20245 del 07/10/2016


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Cassazione civile sez. I, 07/10/2016, (ud. 07/07/2016, dep. 07/10/2016), n.20245

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BERNABAI Renato – Presidente –

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Consigliere –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 25628-2011 proposto da:

CROSS FACTOR S.P.A., (c.f. (OMISSIS)) – subentrata al BANCO DI

SICILIA, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, Via VALADIER 44, presso

l’avvocato GIULIO GONNELLA, rappresentata e difesa dall’avvocato

MANLIO GALLO, giusta procura a margine del ricorso;

ISLAND REFINANCING S.R.L., nella qualità di cessionaria di tutti i

crediti già di proprietà sia di ISLAND FINANCE 2 (ICR7) S.R.L. che

di ISLAND FINANCE 2 (ICR7) S.R.L., e per essa la PRELIOS CREDIT

SERVICING S.P.A., nuova denominazione di PIRELLI RE CREDIT SERVICING

S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA ADRIANA 15, presso

l’avvocato ALBERIGO PANINI, rappresentata e difesa dall’avvocato

MARIO VOLANTE, giusta procura in calce al ricorso successivo;

– ricorrente + ricorrente successivo –

contro

I.S.A. SOCIETA’ IMMOBILIARE ALFA S.P.A., + ALTRI OMESSI

– intimati –

Nonchè da:

IMMOBILIARE SICILIANA ALFA – I.S.A. S.P.A., (P.I. (OMISSIS)), in

persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIALE BRUNO BUOZZI 19, presso l’avvocato PAOLO

GRIMALDI, rappresentata e difesa dall’avvocato FRANCESCO GRECO,

giusta procura in calce al controricorso e ricorso incidentale;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

CROSS FACTOR S.P.A., + ALTRI OMESSI

– intimati –

Nonchè da:

C.V., (c.f. (OMISSIS)), in proprio e nella qualità

di fideiussore della ISA S.P.A. ed erede di C.G. (a

sua volta fideiussore della ISA S.P.A.), elettivamente domiciliato

in ROMA, VIALE BRUNO BUOZZI 19, presso l’avvocato PAOLO GRIMALDI,

rappresentato e difeso dall’avvocato FRANCESCO GRECO, giusta procura

in calce al controricorso e ricorso incidentale;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

CROSS FACTOR S.P.A., + ALTRI OMESSI

C.M. E CASTELLUCCI MAURO NELLA QUALITA’ DI EREDI DI

C.G., ISLAND REFINANCING S.R.L., BANCO DI SICILIA, I.S.A.

SOCIETA’ IMMOBILIARE ALFA S.P.A.;

– intimati –

Nonchè da:

C.G. (c.f. (OMISSIS)), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIALE LIEGI 58, presso l’avvocato ROMANO CERQUETTI,

rappresentato e difeso dall’avvocato SANTI GERACI, giusta procura in

calce al controricorso e ricorso incidentale;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

CROSS FACTOR S.P.A., + ALTRI OMESSI

– intimati –

avverso la sentenza n. 1640/2010 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,

depositata il 24/11/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

07/07/2016 dal Consigliere Dott. LOREDANA NAZZICONE;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

ZENO Immacolata, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso

principale; estinzione per rinuncia o in subordine inammissibilità

per carenza d’interesse per i ricorsi incidentali dei C. e

di ISLAND REFINANCING S.r.l.; per l’accoglimento del ricorso

incidentale ISA.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 24 novembre 2010, la Corte d’appello di Palermo, in parziale accoglimento dell’impugnazione, ha condannato in solido la Immobiliare Siciliana Alfa-I.S.A. s.p.a. ed i suoi obbligati solidali al pagamento della somma di EURO 116.625,55, oltre accessori, in favore della Pirelli Re Credit Servicing s.p.a., a titolo di debito di conto corrente.

Ha ritenuto la corte territoriale, per quanto ancora rileva, che: a) va disatteso l’appello incidentale del fideiussore Vincenzo Castellucci che censura la dichiarazione di estinzione del giudizio per mancata riassunzione, in quanto non sono in atti i fascicoli di parte del primo grado, nè nel fascicolo d’ufficio sono presenti il decreto ingiuntivo e gli atti di riassunzione della causa; b) va disatteso l’appello incidentale della Società Immobiliare Alfa relativo all’inopponibilità alla medesima della sentenza di primo grado per essere la società fallita, posto che tali sentenze non sono state prodotte in appello, nè sono presenti nel fascicolo di primo grado; c) è privo di causa il giroconto di Lire 600.000.000 operato dal Banco di Sicilia s.p.a. nel marzo 1988 con addebito della somma sul conto corrente della Società Immobiliare Alfa s.p.a., non essendone stato provato il titolo autorizzativo, attesa la mancanza del fascicolo di parte; d) è invece provato il residuo debito, come ha verificato il c.t.u., di Euro 116.625,55; e) l’eccezione di decadenza ex art. 1956 del diritto della banca verso i fideiussori V. e C.G. è questione assorbita dall’espunzione del predetto giroconto dalla somma dovuta dalla debitrice principale; f) sono infondate le domande di risarcimento del danno proposte dai medesimi fideiussori verso la Island Refinancing s.r.l. (e, per essa, la Pirelli Re Credit Servicing s.p.a.) e la Cross Factor s.p.a., in quanto mere acquirenti di crediti a titolo particolare.

Avverso questa sentenza propone ricorso la Cross Factor s.p.a., affidato a due motivi.

Propone ricorso incidentale Prelios Credit Servicing s.p.a. (già denominata Pirelli Re Credit Servicing s.p.a.), per conto della mandante Island Refinancing s.r.l. (cessionaria di tutti i crediti di Island Finance s.r.l. ed Island Finance 2 s.r.l.), sulla base di tre motivi.

G. e C.V. propongono, a loro volta, distinti controricorsi con ricorsi incidentali, sulla base di un motivo ciascuno.

In data 6 luglio 2016 la Island Refinancing s.r.l., G. e C.V. hanno depositato rinuncia ai rispettivi controricorsi e ricorsi incidentali, per quanto reciprocamente proposti.

In data 6 luglio 2016 è pervenuta memoria della ricorrente.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. – Giova riassumere i motivi dei ricorsi proposti.

1.1. – Con il primo motivo, la ricorrente principale Cross Factor s.p.a. deduce la violazione dell’art. 112 c.p.c., per omessa pronuncia quanto al “punto e del credito”, non avendo nulla disposto la sentenza impugnata circa la linea di credito richiamata.

Con il secondo motivo, deduce l’omessa pronuncia circa la domanda di acquisizione o ricostruzione dei fascicoli di parte del primo grado di giudizio, nonostante esplicita richiesta in tal senso essa abbia formulato; fra l’altro, nel frattempo essi sono stati rinvenuti, onde sono ora producibili.

1.2. Dal suo canto, la Island Refinancing s.r.l. (e per sua conto Prelios Credit Servicing s.p.a., già denominata Pirelli Re Credit Servicing s.p.a.), col primo motivo del suo ricorso incidentale deduce l’omessa pronuncia relativa alla domanda di acquisizione o ricostruzione dei documenti già prodotti in primo grado, e non rinvenuti presso la “sezione stralcio” del tribunale.

Con il secondo motivo, essa lamenta la “erronea o falsa applicazione di norme di legge”, oltre alla omessa o errata motivazione, perchè, nonostante la mancanza dei fascicoli di causa, la corte d’appello aveva gli elementi per ritenere fondate le domande di pagamento proposte, sulla base delle due consulenze tecniche espletate.

Con il terzo motivo, deduce la “erronea o falsa applicazione di norme di legge”, oltre alla omessa o contraddittoria motivazione, in quanto la sentenza impugnata non ha considerato che vi era prova della regolarità del giroconto di Lire 600.000.000, che la banca ha sempre operato conformemente ai contratti di fideiussione ed ha sempre operato correttamente, esistendo uno stretto legame familiare dei fideiussori con i soci della società debitrice principale.

1.3. – Con l’unico motivo del proprio ricorso incidentale, la Immobiliare Siciliana Alfa – I.S.A. s.p.a. lamenta la violazione della L. Fall., art. 43 e la motivazione insufficiente e contraddittoria, in quanto nel corso del primo grado essa era stata dichiarata fallita, con conseguente inopponibilità alla medesima del decreto ingiuntivo opposto, statuizione merito non ha operato.

1.4. – Con l’unico motivo del ricorso incidentale C.G. deduce l’omessa o insufficiente motivazione, posto che la corte territoriale ha ritenuto che il giroconto illegittimo fosse di Lire 600.000.000, mentre esso era dell’importo di Lire 1.025.140.411, come risulta dagli atti di causa, ivi compresa la c.t.u.

1.5. – Con l’unico motivo del proprio ricorso incidentale, infine, C.V. deduce la violazione dell’art. 303 c.p.c. e la motivazione insufficiente e contraddittoria, laddove la sentenza impugnata ha confermato l’estinzione del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, con la conseguente definitività di quest’ultimo, nei confronti del ricorrente, per non averne rinvenuto l’atto di riassunzione, senza avvedersi che egli si era costituito nel giudizio riassunto dagli altri opponenti, atteso che precedentemente i tre giudizi di opposizione ex art. 645 c.p.c. erano stati riuniti.

2. La memoria ex art. 378 c.p.c., spedita a mezzo posta dalla Cross Factor s.p.a. e pervenuta all’Ufficio il 6 luglio 2016, è inammissibile, in quanto tardiva: ed invero, il disposto dell’art. 134 disp. att. c.p.c., comma 5, secondo il quale il deposito del ricorso e del controricorso per cassazione, nei casi in cui siano spediti a mezzo posta, si ha per avvenuto nel giorno della spedizione, non è applicabile per analogia alla memoria prevista dall’art. 378 c.p.c. (Cass. 4 agosto 2006, n. 17726)

3. – Il primo motivo della ricorrente principale Cross Factor s.p.a. è inammissibile per difetto di autosufficienza.

Costituisce, invero, principio consolidato l’esercizio del potere di diretto esame degli atti del giudizio di merito, riconosciuto al giudice di legittimità ove sia denunciato un error in procedendo, presupponga che la parte, nel rispetto del principio di autosufficienza, riporti, nel ricorso stesso, gli elementi ed i riferimenti atti ad individuare, nei suoi termini esatti e non genericamente, il vizio processuale, onde consentire alla corte di effettuare, senza compiere generali verifiche degli atti, il controllo del corretto svolgersi dell’iter processuale (Cass. 30 settembre 2015, n. 19410; 4 luglio 2014, n. 15367; 19 marzo 2007, n. 6361).

4. – Il secondo motivo del ricorso principale di Cross Factor s.p.a. ed il primo motivo del ricorso incidentale di Island Refinancing s.r.l. (rinunciante solo verso V. e C.G., come oltre si dirà), che possono essere trattati congiuntamente ponendo la medesima questione, sono inammissibili.

Le ricorrenti si dolgono che il giudice d’appello si sia apoditticamente limitato a rilevare la mancanza in atti dei fascicoli di parte di primo grado, non rinvenuti, senza poi provvedere alla loro ricostituzione.

Questa Corte ha già chiarito che, ove non risulti alcuna annotazione dell’avvenuto ritiro del fascicolo di una parte, il giudice non può rigettare una domanda, o un’eccezione, per mancanza di una prova documentale inserita nel fascicolo di parte, ma deve disporre le opportune ricerche tramite la cancelleria, e, in caso di esito negativo, concedere un termine all’appellante per la ricostruzione del proprio fascicolo, presumendosi che le attività delle parti e dell’ufficio si siano svolte nel rispetto delle norme processuali e, quindi, che il fascicolo, dopo l’avvenuto deposito, non sia mai stato ritirato; soltanto in caso di insuccesso delle ricerche da parte della cancelleria, ovvero in caso di inottemperanza della parte all’ordine di ricostruire il proprio fascicolo, il giudice potrà pronunciare sul merito della causa in base agli atti a sua disposizione (Cass. 3 giugno 2014, n. 12369; 12 dicembre 2008, n. 29262; 7 aprile 2006, n. 8290).

Tuttavia, perchè detto motivo possa scrutinarsi in questa sede, occorre che il ricorrente deduca almeno quali siano i documenti che, in ragione del loro omesso esame, avrebbero potuto condurre ad una diversa decisione, secondo il principio di autosufficienza del ricorso ex art. 366 c.p.c., che invece entrambi i motivi in esame disattendono.

5. – Il secondo ed il terzo motivo del ricorso incidentale della Island Refinancing s.r.l. (per quanto riguarda gli intimati avverso i quali non vi è rinuncia) sono inammissibili: sia quanto alla dedotta violazione di legge, non menzionando alcuna disposizione che sarebbe stata violata; sia quanto al vizio di motivazione, pretendendo entrambi una rivalutazione del merito della controversia.

6. – Il ricorso incidentale di Immobiliare Siciliana Alfa-I.S.A. s.p.a. è inammissibile, per carenza di interesse.

E’ senz’altro vero che il decreto ingiuntivo non ha efficacia nei confronti del soggetto opponente, che sia dichiarato fallito nel corso del giudizio di opposizione, dovendo ogni accertamento da tale momento operarsi in sede concorsuale: ciò, in quanto il decreto ingiuntivo diviene sotto tale profilo inefficace, a causa del sopravvenuto fallimento del debitore ingiunto, che rende il decreto ingiuntivo inopponibile alla procedura e impone al creditore opposto di partecipare al concorso con gli altri creditori, previa domanda di ammissione al passivo.

Ma, proprio per l’inconfutabilità di tale principio, il motivo proposto si palesa carente di interesse al ricorso.

7. – Con riguardo al ricorso incidentale di C.G., nel suo unico motivo, esso è inammissibile nei riguardi della Cross Factor s.p.a., riproponendo un giudizio sul fatto; mentre il giudizio relativo è estinto quanto alla controricorrente Island Refinancing s.r.l., in ragione della rinuncia agli atti di tali soggetti.

8. – Il ricorso incidentale di C.V., nel suo unico motivo, è inammissibile con riguardo alla Cross Factor s.p.a., perchè non autosufficiente, qui ricordato che, come sopra esposto, anche in ipotesi di vizio in procedendo occorre rispettare il precetto dell’art. 366 c.p.c..

Il giudizio relativo, invece, è estinto quanto alla controricorrente (OMISSIS) s.r.l., in ragione della rinuncia agli atti fra tali soggetti.

9. – Le spese vengono interamente compensate, in ragione della reciproca soccombenza, e tenuto conto altresì delle rinunce tra le parti relative.

PQM

La Corte dichiara inammissibili il ricorso principale di Cross Factor s.p.a., il ricorso incidentale di Island Refinancing s.r.l. verso gli intimati ove non è stata espressa rinuncia, e di Immobiliare Siciliana Alfa – I.S.A. s.p.a.; dichiara inammissibili i ricorsi incidentali di G. e C.V. verso la Cross Factor s.p.a., e dichiara estinto il giudizio tra i medesimi G. e C.V. e la Island Refinancing s.r.l.; compensa per intero tra le parti le spese di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 7 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 7 ottobre 2016

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